Assistenza giudiziaria
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.11.2011 11.2008.77 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.11.2011 11.2008.77 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.11.2011 11.2008.77
Assistenza giudiziaria
Incarto n. 11.2008.77 Lugano 16 novembre 2011 /rs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. 1.2008/R.1.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone AP 1 (patrocinato dall'PA 1) alla Commissione tutoria regionale 8, Pregassona per quanto riguarda il suo diritto di visita a __________ (1994), figlio suo e di __________,, giudicando ora sulla decisione del 30 aprile 2008 con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 7 gennaio 2007 da AP 1; Ritenuto in fatto: che con decisione del 21 dicembre 2007 la Commissione tutoria regionale 8 ha sospeso provvisoriamente le relazioni personali di AP 1 (1960) con il figlio __________, nato il 17 aprile 1994; che la Commissione tutoria regionale ha dichiarato tale decisione immediatamente esecutiva, togliendo effetto sospensivo a un eventuale ricorso; che contro tale decisione AP 1 è insorto il 7 gennaio 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere l'annullamento della decisione stessa, previa restituzione dell'effetto sospensivo; che contestualmente egli ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria; che con decisione del 30 aprile 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, respingendo la richiesta di assistenza giudiziaria; che contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso (“appello”) del 20 maggio 2008, sollecitando la concessione del beneficio; che il ricorrente formula analoga richiesta anche in appello; che il ricorso, per sua natura, non ha formato oggetto d'intimazione; che AP 1 è deceduto in pendenza di ricorso, l'8 gennaio 2009; e considerando in diritto: che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale e decade ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo, non potendo tale diritto essere trasmesso a eventuali eredi né essere ceduto (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi riferimenti); che qualora il giudice non abbia ancora statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria al momento in cui la parte viene meno al processo, decade finanche l'interesse giuridico a ottenere una decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale inc. 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1); che in concreto questa Camera non aveva ancora statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria in appello quando AP 1 è deceduto, l'8 gennaio 2009; che di conseguenza è venuto meno ogni interesse giuridico del richiedente a ottenere una decisione in proposito; che al momento in cui AP 1 è deceduto questa Camera non aveva ancora statuito nemmeno sul ricorso da lui presentato contro il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele; che pertanto, non avendo ottenuto tale beneficio nemmeno in quella sede (la Camera non avendo avuto modo di riformare – per ipotesi – la decisione impugnata), il ricorrente non ha più interesse giuridico nemmeno a ottenere una decisione sul conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele; che, per il resto, la procedura di conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag); che in concreto non si ravvisano motivi per scostarsi da tale principio, mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per osservazioni; che, relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF); che, dandosi una procedura a protezione del figlio, è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF); decreta:
1. Il ricorso è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata priva d'interesse.
4. Intimazione all'avv. . Comunicazione:
–,; – . Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.