Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2008.74
Lugano
11 settembre 2008/lw
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Ermotti e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. OA.2005.97 (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 9 maggio 2005 da
IS 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
IS 1,;
giudicando ora sull'istanza di ricusazionepresentata il 20 giugno 2008 dal convenuto nei confronti del Pretore;
premesso che davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona pende una causa di separazione intentata il 9 maggio 2005 da CO 1 (1941) nei confronti del marito IS 1 (1940);
rilevato che tale causa, dalla quale il convenuto si è lasciato pre-cludere, si trova in fase istruttoria;
constatato che con istanza del 20 giugno 2008 IS 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore;
preso atto che nelle osservazioni del 30 giugno 2008 CO 1 ha chiesto di respingere l'istanza, mentre il Pretore ha comunicato il 1° luglio 2008 di contestare i motivi di ricusa fatti valere nei suoi confronti, rimettendosi al giudizio della Camera;
rammentato che con ordinanza del 3 luglio 2008 il presidente di questa Camera ha invitato l'istante a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400. sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introitiAgiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 12 LTG);
accertato che nessun versamento risulta essere finora intervenuto, né l'istante consta avere introdotto per avventura un'istan-za di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza sfugge a qual-siasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che la controparte ha diritto di vedersi attribuire ripetibili, ancorché commisurate alla stringatezza delle osservazioni;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta:1. L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per mancato paga- mento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)tassa di giustizia ridotta fr. 100.
b)spese fr. 50.
fr. 150.
sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte
fr. 200. per ripetibili.
;
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art.90 a93 LTF per i motivi enunciati dagli art.95 a98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.