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11.2008.74

Stralcio dell'istanza di ricusazione del Pretore per mancato versamento dell'anticipo

Ticino · 2008-09-11 · Italiano TI
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Incarto n.11.2008.74

Lugano

11 settembre 2008/lw

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Ermotti e Pellegrini

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. OA.2005.97 (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 9 maggio 2005 da

IS 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

IS 1,;

giudicando ora sull'istanza di ricusazionepresentata il 20 giugno 2008 dal convenuto nei confronti del Pretore;

premesso che davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona pende una causa di separazione intentata il 9 maggio 2005 da CO 1 (1941) nei confronti del marito IS 1 (1940);

rilevato che tale causa, dalla quale il convenuto si è lasciato pre-cludere, si trova in fase istruttoria;

constatato che con istanza del 20 giugno 2008 IS 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore;

preso atto che nelle osservazioni del 30 giugno 2008 CO 1 ha chiesto di respingere l'istanza, mentre il Pretore ha comunicato il 1° luglio 2008 di contestare i motivi di ricusa fatti valere nei suoi confronti, rimettendosi al giudizio della Camera;

rammentato che con ordinanza del 3 luglio 2008 il presidente di questa Camera ha invitato l'istante a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introitiAgiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 12 LTG);

accertato che nessun versamento risulta essere finora intervenuto, né l'istante consta avere introdotto – per avventura – un'istan-za di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza sfugge a qual-siasi esame;

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

stabilito che la controparte ha diritto di vedersi attribuire ripetibili, ancorché commisurate alla stringatezza delle osservazioni;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta:1.      L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per mancato paga­-  mento dell'anticipo.

2.       Gli oneri processuali, consistenti in:

a)tassa di giustizia ridotta    fr. 100.–

b)spese                                fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte

fr. 200.– per ripetibili.

;

–.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art.90 a93 LTF per i motivi enunciati dagli art.95 a98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.