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11.2006.58

Ticino · 2006-04-07 · Italiano TI
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Domanda di revisione, subordinatamente di correzione

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2006 11.2006.58 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2006 11.2006.58 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2006 11.2006.58

Domanda di revisione, subordinatamente di correzione

Incarto n. 11.2006.58 Lugano, 19 giugno 2006 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretaria: Verda, vicecancelliera sedente per statuire nella causa DI.2006.13 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 gennaio 2006 da AO 1 (2003), (rappresentato dalla curatrice) contro AP 1, giudicando ora sulla domanda di revisione

– subordinatamente di correzione – del 2 giugno 2006 presentata da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 maggio 2006 da questa Camera (inc. 11.2006.45); esaminati gli atti posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolta la domanda di revisione, subordinatamente di correzione;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 7 aprile 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla __________ di trattenere la somma di fr. 650.– mensili (oltre a eventuali assegni familiari) dalle indennità di disoccupazione spettanti a AP 1, riversando l'importo a __________ __________ a titolo di contributo alimentare per il figlio AO 1 (nato il 22 febbraio 2003); che un appello del 24 aprile 2006 presentato da AP 1 contro tale sentenza è stato respinto nella misura in cui era ricevibile da questa Camera con sentenza del 19 maggio 2006 (inc. 11.2006.45); che nei confronti della sentenza appena citata AP 1 ha introdotto una domanda di revisione – subordinatamente di correzione

– del 2 giugno 2006 (Revisionsbegehren/Wiedererwä­gung, sowie Richtigstellung), in tedesco, postulando una mediazione tra lui e __________ circa l'incasso dei contributi alimentari (richiesta n. 1), una diversa modalità di erogazione dei contributi medesimi da parte sua (richiesta n. 2) e l'intervento di questa Camera a tutela del suo diritto di visita (richiesta n. 3); che il memoriale non è stato intimato alla curatrice di AO 1; e considerando in diritto: che “ il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana ”, assegnandole un termine per rimediare al difetto (art. 142 cpv. 3 CPC); che nella fattispecie si può prescindere da tale esigenza, l'atto in esame dimostrandosi già di primo acchito – come si vedrà – improponibile per altri motivi; che una sentenza di appello può formare oggetto di revisione nei casi previsti dall'art. 340 CPC, di restituzione in intero nei casi previsti dall'art. 346 CPC o di semplice correzione nel caso dell'art. 339 CPC; che nel suo esposto l'interessato non accenna neppure implicitamente a nessuno dei titoli di revisione, di restituzione in intero o di correzione enunciati dalla legge (per tacere del fatto che una restituzione in intero contro la sentenza andrebbe chiesta al Pretore: art. 349 cpv. 1 CPC); che, di conseguenza, il memoriale in questione risulta manifestamente inammissibile; che nelle circostanze descritte ci si potrebbe domandare se l'atto non debba considerarsi alla stregua di un possibile ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 1 lett. a OG) e non vada trasmesso pertanto al Tribunale federale; che nel memoriale tuttavia l'interessato non lamenta né un'applicazione arbitraria dell'art. 291 CC, né una disattenzione manifesta della giustizia o dell'equità, né una contraddizione palese con la situazione effettiva e in violazione di un diritto certo (DTF 110 II 15 consid. 4); che inviare un simile scritto al Tribunale federale (ciò che del resto nemmeno l'interessato chiede) sarebbe infruttuoso e si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione; che, per quanto riguarda la tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno, esse seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il memoriale non è stato notificato; che, viste le particolarità del caso, si soprassiede nondimeno al prelievo di oneri, non senza avvertire l'interessato che non potrà più contare su analoga provvidenza ove dovesse introdurre a questa Camera altri memoriali informi; in applicazione analogica dell'art. 313 bis CPC, pronuncia:

1.   La domanda è irricevibile.

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

–;

–    . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                            La segretaria