Stralcio dai ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico.
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2006 11.2006.1 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2006 11.2006.1 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2006 11.2006.1
Stralcio dai ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico.
Incarto n. 11.2006.1 Lugano, 15 settembre 2006 /lw In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretaria: Verda, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. 165.1997/R.84.2005 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la CO 1 a AP 1 (patrocinata RA 1) riguardo alla privazione della custodia parentale sulla figlia M__________ __________ (1996); premesso che con decisione del 28 novembre 2005 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha conferito alla dott. __________ __________ __________ di __________ l'incarico di eseguire “ una valutazione sul nucleo familiare di AP 1 in considerazione della decisione emanata [il 13 ottobre 2005] dalla CO 1 di privazione [provvisoria] della custodia parentale sulla figlia M__________ ”; accertato che AP 1 ha presentato un appello del 27 dicembre 2005 inteso a far dichiarare nulla tale decisione, competente per materia essendo – a suo avviso – il solo giudice civile; preso atto che nel frattempo la Sezione degli enti locali ha deciso, il 13 giugno 2006, il collocamento della figlia in internato all'Istituto __________ di __________ fino al termine del ciclo scolastico elementare; constatato che tale decisione non è stata impugnata da AP 1 ed è passata in giudicato; ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello, superato dagli eventi, è divenuto privo d'interesse pratico e attuale; rilevato che l'appellante è stata invitata con ordinanza presidenziale del 25 luglio 2006 a esprimersi in proposito e a precisare se insistesse per l'attribuzione di ripetibili, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come adesione allo stralcio dell'appello dai ruoli senza prelievo di spese e senza attribuzione di ripetibili; considerato che AP 1 è rimasta silente; in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC, decreta:
1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
–;
– . Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La segretaria