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11.2006.134

Requisiti minimi di motivazione di una sentenza

Ticino ·01 · 2004-09-28 · Italiano TI
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Incarto n.11.2006.134

Lugano

1° dicembre 2006/lw

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2004.827 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 28 settembre 2004 da

AP 1

e

AO 1

(patrocinato dall’avv. dott.  RA 2);

Ritenuto

Considerando

in diritto:                 1.Il principio del divorzio, l'affidamento della figlia alla madre, il diritto di visita paterno, l'ammontare del contributi alimentari per la figlia e per la moglie, il riparto delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso i rispettivi istituti di previdenza professionale in costanza di matrimonio e la liquidazione del regime dei beni, non impugnati, sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid. 1). Litigiosa rimane l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta sulla figlia, rivendicata dal padre e avversata dalla madre.

pronuncia:1.   L'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

–;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario