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11.2006.110

Ticino · 2006-09-25 · Italiano TI
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Stralcio dell'appello per mancato versamento dell'anticipo

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2006 11.2006.110 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2006 11.2006.110 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2006 11.2006.110

Stralcio dell'appello per mancato versamento dell'anticipo

Incarto n. 11.2006.110 Lugano, 15 dicembre 2006 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretario: Annovazzi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa DI.2005.185 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 febbraio 2005 da AP 1 (patrocinata   RA 2) contro AO 1 (patrocinato   RA 1); visto l'appello del 6 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza del 25 settembre 2006 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha parzialmente accolto una sua istanza a protezione dell'unione coniugale, negandole tuttavia ogni contributo alimentare; ricordato che l'11 ottobre 2006 l'appellante è stata invitata a depositare entro venerdì 3 novembre 2006, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 450.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC); accertato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC); ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame; considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG); stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato; richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG, decreta:

1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.   50.– b) spese                         fr.   50.– fr. 100.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

–;

–    . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           Il segretario