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11.2004.61

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-05-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.06.2004 11.2004.61 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.06.2004 11.2004.61 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.06.2004 11.2004.61

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2004.61 Lugano 1° giugno 2004/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser segretaria: Locatelli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa DI.2004.104 (trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 5 aprile 2004 da AO1 (patrocinata dall'RA1) contro AP1 (già patrocinato dall',); giudicando ora sulla decisione del 4 maggio 2004 con cui il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dal convenuto il 9 aprile 2004; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2004 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 4 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che AP1 (1960) e AO1 (1961) si sono sposati a __________ il 25 giugno 1982; che dal matrimonio sono nati i figli G____________________ (1982) e A__________ (1986); che il 26 novembre 2003 AO1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando – tra l'altro – un contributo alimentare di fr. 670.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio A__________; che con sentenza del 15 marzo 2004 il Pretore ha obbligato AP1 a versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie e di fr. 1250.– mensili per il figlio; che AO1 ha chiesto il 5 aprile 2004 al Pretore di ordinare al datore di lavoro del marito una trattenuta di stipendio per l'importo di fr. 1450.– mensili, da riversare direttamente a lei; che il 9 aprile 2004 AP1 ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria; che al contraddittorio del 3 maggio successivo sulla trattenuta di stipendio egli si è opposto al provvedimento; che, statuendo il 4 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza di AO1 senza riscuotere tasse o spese; che con decisione dello stesso giorno egli ha negato a AP1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria; che contro tale decisione AP1 è insorto con un ricorso del 19 maggio 2004 volto a ottenerne la riforma nel senso di vedersi conferire il beneficio; che l'appello non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag); che, tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile; che il Segretario assessore ha motivato la propria decisione con l'inutilità oggettiva del patrocinio, la causa non presentando difficoltà particolari, e con la mancanza di esito favorevole dell'opposizione alla trattenuta di stipendio; che l'appellante contesta ciò, rilevando – in sintesi – di “non avere pagato perché non posso pagare tutti questi denari che mi dice la procura di Bellinzona” e di “non avere abbastanza denaro per pagarmi l'avvocato con tutto quello che devo pagare”; che nella misura in cui l'interessato non spende una parola sulle argomentazioni del primo giudice, il ricorso, sprovvisto di motivazione, potrebbe essere dichiarato d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC); che, comunque sia, il beneficio dell'assistenza giudiziaria non è subordinato alla sola indigenza delle parti (art. 3 Lag): occorre altresì che l'azione o la difesa dell'interessato non sembri sprovvista di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag); che quest'ultimo pronostico può essere solo sommario e sfociare in un giudizio di mera apparenza, fondato sulle circostanze al momento in cui è introdotta la domanda di assistenza (DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; v. anche art. 5 Lag); che in concreto v'è da domandarsi quale pronostico il Segretario assessore potesse formulare sulle possibilità di successo insite nella resistenza del convenuto già a quel momento (cfr. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, pag. 168; Favre, L'assistance judiciarie gratuite en droit suisse, tesi, Losanna 1989, pag. 63); che, comunque sia, il beneficio del gratuito patrocinio non è concesso se il richiedente può procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non appare necessaria per la corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag); che la procedura in rassegna verteva – come detto – su una trat­tenuta di stipendio (art. 177 CC) e non era dunque di particolare complessità, al debitore bastando addurre in circostanze del genere per quali motivi egli abbia omesso il pagamento; che spetta poi al giudice valutare se la trascuranza dell'obbligo appaia seria, un “avviso ai debitori” dovendo rispettare in ogni modo il principio della propor­zionalità (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 8 in fine ad art. 177 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 18A ad art. 177 CC); che in concreto il caso non denotava difficoltà supplementari, né il convenuto ha mai preteso di non potersi difendere con atti propri; che, del resto, egli neppure asserisce che per esporre argomenti come quelli figuranti nel verbale del 3 maggio 2004 occorresse il patrocinio di un legale; che a giusto titolo, quindi, il Segretario assessore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria; che, dato l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali andrebbero a carico del soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC); che, tuttavia, si può prescindere dal prelevare spese, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia:

1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili

3.   Intimazione a Comunicazione a:

– avv.;

– avv.

– Pretura del Distretto di Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           La segretaria