opencaselaw.ch

11.2004.42

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-03-25 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.03.2004 11.2004.42 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.03.2004 11.2004.42 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.03.2004 11.2004.42

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2004.42 Lugano, 25 marzo 2004 Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello Il presidente visto l'appello del 23 marzo 2004 presentato da ______________, (patrocinata dall' ___________) contro il decreto cautelare emesso il 12 marzo 2004 del Pretore del Distretto di __________, nella causa DI.2003.__________ (proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) promossa dall'istante con petizione del 13 giugno 2003 contro la _______________, (patrocinata dall' ____________), giudicando ora ora sulla richiesta di effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari contenuta nell'appello, premesso che i decreti cautelari emanati dai Pretori “previo contraddit­torio” in cause appellabili possono essere impugnati a norma dell'art. 382 cpv. 1 CPC, ma il ricorso non ha effetto sospensivo, “salvo diversa ordinanza del presidente della Camera adita” (art. 382 cpv. 3 CPC); ricordato che accordare effetto sospensivo a un ricorso significa, concretamente, sopras­sedere all'esecuzione del giudizio impugnato (Poudret, Commen­taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II,

n. 1 ad art. 70 OG); ritenuto che il conferimento di tale beneficio dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (cfr., sul piano federale, DTF 107 Ia 270); considerato che la decisione di differire l'esecuzione del giudizio impugnato può giustificarsi, in particolare, per mantenere un determinato stato di fatto o per tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati (cfr., sempre sul piano federale, l'art. 94 OG); rilevato che nel caso specifico l'interessata chiede, appunto, di poter mantenere la situazione odierna, in modo da evitare la demolizione delle opere litigiose prima che la Camera abbia statuito sull'appello; stabilito che, ciò posto, si giustifica di accogliere la richiesta, alla comunione dei comproprietari non risultando derivare un danno apprezzabile per il solo fatto di dover attendere l'emanazione della sentenza; accertato che il conferimento dell'effetto sospensivo rende senza oggetto la domanda – subordinata – di provvedimenti cautelari in appello; richiamato l'art. 382 cpv. 3 CPC decreta:

1.   La richiesta è accolta e all'appelo è conferito effetto sospensivo.

2.   Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di___________. Il presidente della prima Camera civile (Giorgio A. Bernasconi)