Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.04.2004 11.2004.32 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.04.2004 11.2004.32 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.04.2004 11.2004.32
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.2004.32 Lugano 15 aprile 2004 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n.2003/R.50.2003 (istituzione di curatela educativa) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone ______________, ______________, e alla ______________. riguardo ai figli __________ e __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto il “ricorso” (recte: appello) del 6 marzo 2004 presentato da ___________ contro la decisione emessa il 19 febbraio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 9 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di __________, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 10 gennaio 1986 da ___________ e _________ nata _________ (entrambi del 1964); che i figli _________ e ________ sono stati affidati alla madre, cui è stata attribuita l'autorità parentale; che successivamente i genitori si sono accordati per il trasferimento dei figli – su richiesta dei medesimi – dalla madre al padre, come pure su un contributo di mantenimento a carico della madre, la quale in un primo tempo ha resistito all'attribuzione dell'autorità parentale all'ex marito, salvo poi accondiscendervi; che con decisione del 7 maggio 2003, accertata l'esistenza di un serio conflitto tra i genitori suscettibile di ledere il bene dei figli, la Commissione tutoria _________ ha munito ________ e _________ di un curatore educativo (art. 308 CC), incaricato di mediare e di prestare ausilio tanto ai genitori quanto ai ragazzi; che contro tale decisione ___________ è insorto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la quale il 19 febbraio 2004 ha respinto il ricorso, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico del ricorrente; che il 6 marzo 2004 ___________ ha inviato a questa Camera una lettera in cui censura il comportamento dell'ex moglie, si duole che i desideri del figlio ________ non siano tenuti in debito conto e definisce burocratica l'istituzione della curatela; che il ricorso non è stato intimato per osservazioni; e considerando in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC); che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC); che in concreto, quantunque non formuli alcuna richiesta di giudizio, l'interessato mira manifestamente a far annullare la curatela educativa istituita dalla Commissione tutoria regionale; che quanto fa totale difetto nella fattispecie sono, per contro, i motivi a sostegno di tale conclusione; che nella misura in cui critica – come detto – l'atteggiamento dell'ex moglie e recrimina sul mancato rispetto di desideri espressi dal figlio ________ (senza per altro precisare quali), l'appellante adduce argomentazioni fuori tema, che nulla sussidiano alla finalità del gravame; che l'appellante vede altresì come inutilmente burocratica l'istituzione della curatela, ma non spiega lontanamente perché ciò sarebbe il caso; che sulle argomentazioni esposte dall'autorità di vigilanza a sostegno della decisione appellata, in particolare sull'esistenza di un serio conflitto fra i genitori, i quali si dimostrano incapaci di trovare autonomamente soluzioni confacenti al bene dei figli, l'interessato non spende una parola; che, ciò posto, non è dato a divedere per quali motivi occorrerebbe riformare la decisione impugnata; che, insufficientemente motivato, l'appello si rivela improponibile e sfugge a un giudizio di merito (art. 309 cpv. 5 CPC); che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili; in applicazione dell'art. 313 bi s CPC, pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione: –; –; –,. Comunicazione:
– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________, Ufficio del tutore ufficiale, _________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria