Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.2004 11.2004.22 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.2004 11.2004.22 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.2004 11.2004.22
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n° 11.2004.22 Lugano 23 marzo 2004 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Giani, vicepresidente, Walser e Pellegrini segretaria: Locatelli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa DI.2003.603 (provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza del 23 luglio 2003 da ____________, (patrocinata ___________) contro ____________, (patrocinato ____________); premesso che tra le parti è pendente dinanzi al Pretore del Distretto di __________, una causa di divorzio su richiesta unilaterale promossa da __________ con petizione del 12 maggio 2003 (inc. OA.2003.__________); ricordato che con decreto cautelare del 13 febbraio 2004 il Pretore ha obbligato l'attore, in parziale accoglimento di un'istanza presentata il 23 luglio 2003 da __________, a versare alla moglie fr. 15 000.– come provvigione ad litem; preso atto che contro tale decreto __________ è insorto con un appello del 25 febbraio 2004 in cui ha chiesto – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso
– il rigetto dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato; rammentato che la domanda di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dal vicepresidente di questa Camera con decreto del 2 marzo 2004; considerato che con lettere dell'11 e del 15 marzo 2004 l'appellante ha comunicato di avere raggiunto con la moglie una soluzione globale sul divorzio, di merito e provvisionale, onde il ritiro dell'appello con assunzione delle spese e compensazione delle ripetibili; appurato che __________ chiede anch'essa lo stralcio della procedura dai ruoli con addebito delle spese a chi le ha anticipate e compensazione delle ripetibili; ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC); stabilito che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC); rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione da scostarsi da quanto le parti medesime hanno pattuito; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decreta:
1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________ . Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria