Stralcio della causa per desistenza
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.2006 11.2004.141 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.2006 11.2004.141 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.2006 11.2004.141
Stralcio della causa per desistenza
Incarto n. 11.2004.141 Lugano 22 giugno 2006 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretario: Annovazzi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa DI.2004.190 (vicinato: prova a futura memoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell'8 marzo 2004 da AP 1 Gentilino (patrocinato dall'PA 2 contro AO 1 e AO 2, Gentilino (patrocinati dall'PA 1); premesso che l'8 marzo 2004 AP 1, proprietario della particella
n. 9 RFD di __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di ordinare l'assunzione di una prova a futura memoria e di ingiungere cautelarmente a AO 1 e AO 2 di non iniziare i lavori edili previsti in uno stabile situato sulla contigua particella n. 8 (inc. DI.2004.190); ricordato che con decreto cautelare emesso il 17 aprile 2004 senza contraddittorio il Pretore ha respinto la domanda provvisionale; accertato che un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 13 aprile 2004 (inc. 11.2004.47); rammentato che con decreto cautelare emanato il 14 ottobre 2004 dopo contraddittorio il Pretore ha confermato il rigetto della richiesta provvisionale; osservato che contro tale decreto AP 1 è nuovamente insorto a questa Camera con un appello del 2 novembre 2004; rilevato che loro nelle osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno concluso per la reiezione dell'appello; preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito pendente dinanzi al Pretore; stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli; appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.); considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da simile principio, né l'appellante pretende il contrario; precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:
1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
–; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario