Stralcio della causa per desistenza
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.2006 11.2004.140 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.2006 11.2004.140 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.2006 11.2004.140
Stralcio della causa per desistenza
Incarto n. 11.2004.140 Lugano 22 giugno 2006 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretario: Annovazzi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa OA.2004.411 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 25 giugno 2004 da AP 1 Gentilino (patrocinato dall',) contro AO 1 e AO 2, Gentilino (patrocinati da PA 1); premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________ la licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella
n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2; ricordato che AP 1, proprietario della vicina particella n. 9, si è rivolto il 24 giugno 2004 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di vietare a AO 1 e AO 2 i lavori di costruzione e di ingiungere cautelarmente ai medesimi di non iniziare – rispettivamene di sospendere – le opere in questione (inc. OA.2004.411); accertato che con decreto cautelare emesso il 19 ottobre 2004 il Pretore ha respinto le richieste provvisionali; osservato che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004; rilevato che nelle loro osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 concludono per il rigetto dell'appello; preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente; stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli; appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.); considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante pretende il contrario; precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG) mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:
1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
–; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario