opencaselaw.ch

11.2004.139

Stralcio della causa per desistenza

Ticino · 2006-06-22 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Stralcio della causa per desistenza

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.2006 11.2004.139 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.2006 11.2004.139 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.2006 11.2004.139

Stralcio della causa per desistenza

Incarto n. 11.2004.139 Lugano 22 giugno 2006 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretario: Annovazzi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa DI.2004.1097 (vicinato: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 16 settembre 2004 da AP 1 Gentilino (patrocinato dall'PA 2 contro AO 1 e AO 2, Gentilino (patrocinati dall'PA 1); premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________ una licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella

n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2; ricordato che l'8 marzo 2004 AP 1, proprietario della contigua particella n. 9, si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di ordinare l'assunzione di una prova a futura memoria e di ingiungere cautelarmente a AO 1 e AO 2 di non iniziare i citati lavori edili (inc. DI.2004.190); rammentato che con petizione de l 24 giugno 2004 AP 1 ha chiesto al medesimo Pretore di vietare a AO 1 e AO 2 di eseguire i lavori di costruzione (inc. OA.2004.411); constatato che con istanza del 15 settembre 2004 AP 1 ha postulato nuovamente l'emanazione di provvedimenti cautelari (inc. DI.2004.1097); rilevato che con decreto cautelare del 19 ottobre 2004 il Pretore ha respinto tali domande; assodato che contro il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004 per ottenere l'accoglimento dell'istanza cautelare; ritenuto che loro nelle osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno concluso per il rigetto dell'appello; preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente; stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli; appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.); considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante pretende il contrario; precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:

1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 100.– b) spese                         fr.   50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3.   Intimazione a:

–; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           Il segretario