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11.2003.96

Ticino · 2003-08-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2003 11.2003.96 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2003 11.2003.96 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2003 11.2003.96

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2003.96 Lugano RAPPORTO In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser segretaria: Locatelli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.____._____ (trattenuta di salario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 aprile 2003 da __________ __________, nata __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________. __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 luglio 2003 presenta­to da __________ __________ contro il decreto emesso il 30 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ __________ (1963) ed __________ __________ __________ __________ (1965) si sono  sposati a __________ il __________ 1996. Dal matrimonio è nato __________ (__________1996), mentre la moglie è madre di una figlia (____________________ __________), nata il __________ 1987 da un precedente matrimonio. Il marito, titolare di un diploma di commercio, ha lavorato come autista dal 1996 all'inizio del 2000, da quando è in disoccupazione. I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi dai propri genitori. __________ __________ lavora al 50%, dal settembre del 2002, come aiuto domestico presso alcune famiglie. B. In esito a un’istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 29 aprile 2002 da __________ __________o, con sentenza dell’11 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha imposto a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per la moglie e di fr. 810.– mensili (compreso l'assegno familiare ordinario) per il figlio, dando ordine alla Cassa disoccupazione __________ di trattenere dal­le indennità dovute al marito l'importo complessivo di fr. 1'180.– mensili (__________.__________.__________). Un appello presentato da __________ __________ contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il 12 febbraio 2003 da questa Camera, che ha fissato in fr. 425.– mensili (fr. 715.– dal 1° settembre 2002), il contributo per il figlio, e in fr. 600.– mensili, (fr. 310.– mensili dal 1° settembre 2002), per la moglie, con conseguente modifica dell’ordine di trattenuta (inc. __________.__________.__________). C. L’11 aprile 2003 __________ __________, preso atto che il marito aveva iniziato un’attività lucrativa per il Comune di __________, si è rivolta al Pretore perché adeguasse l’ordine di trattenuta di salario. Con decreto del 15 aprile 2003, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato all’ufficio stipendi del Comune di __________ di trattenere l’importo di fr. 1025.– dal salario del marito, versandolo direttamente alla moglie. All’udienza del 3 giugno 2003 il convenuto si è opposto alla domanda. Con decreto del 30 giugno 2003 il Pretore ha confermato l’ordine di trattenuta. D. Lo stesso giorno, in esito a24 aprile 2003 __________ __________ si è rivolto al Pretore con un’istanza di modifica delle misure emanate, postulando la soppressione dei contributi alimentari per moglie e figlio o, quanto meno, la sospensione temporanea e ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Alla discussione del 3 giugno 2002 __________ __________ si è opposta alle domande. Statuendo il 30 giugno 2003, il Pretore ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________.

– avv. __________ __________. __________, __________; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria