Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.04.2003 11.2003.47 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.04.2003 11.2003.47 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.04.2003 11.2003.47
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.2003.47 Lugano 30 aprile 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: I. Bernasconi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __._____._____ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 25 giugno 2002 da __________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv __________ __________ __________, __________) contro __________ __________ ____________________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 3 aprile 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'opposizione introdotta il 25 giugno 2002 da __________ __________ a un precetto esecutivo civile intimatogli il 20 giugno 2002 da __________ __________; che contro tale sentenza __________ __________ è insorta con un “ricorso” del 13 aprile 2003; che tale atto non è stato intimato a __________ __________; e considerando in diritto: che i procedimenti civili esecutivi sono trattati con la procedura di camera di consiglio (art. 493 con rinvio agli art. 361 e segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine “ordinario” di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CPC); che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata a __________ __________ il 3 aprile 2003 e che pertanto l'appello, del 13 aprile 2003, è tempestivo; che nel suo “ricorso” l'appellante ripercorre le vicende all'origine del precetto esecutivo civile da lei intimato all'opponente e si duole delle “manipolazioni” che – a suo dire – “parte della giustizia” frappone ai suoi tentativi di far eseguire la sentenza emanata il 30 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. __________/__________); che secondo quanto afferma l'appellante, “forniremo la motivazione di questo ricorso contro la decisione del giudice __________ del 3.4.2003 non appena avremo ricevuto spiegazioni e ulteriori chiarimenti scritti da parte sua per persone private, in merito agli svantaggi che questa decisione crea di nuovo contro di noi”; che in tali condizioni l'appello, per esplicita e deliberata scelta di colei che l'ha redatto, non contiene motivazioni né – tantomeno – indica come dovrebbe essere modificata la sentenza impugnata; che a norma dell'art. 309 CPC l'atto di appello deve contenere, tra l'altro, le domande (lett. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lett. f), in mancanza di che esso è nullo (cpv. 5); che nella fattispecie l'atto del 13 aprile 2003 si esaurisce in una generica lamentela sull'asserita mancanza di una sorveglianza sugli avvocati e nella richiesta, anch'essa generica, di una “verifica indipendente della Giustizia e della Politica”, ma non contiene la benché minima motivazione ed è privo di qualsiasi domanda di giudizio; che già di primo acchito l'appello si rivela pertanto improponibile; che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che si giustifica nondimeno di contenere al minimo la tassa di giustizia, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG); che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili; in applicazione dell'art. 313 bis, pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 70.– b) spese fr. 50.– fr. 120.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: – __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario