Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.04.2003 11.2003.42 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.04.2003 11.2003.42 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.04.2003 11.2003.42
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.2003.42 Lugano, 15 aprile 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Locatelli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________ .__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 dicembre 2002 da __________ __________, nata __________, ora in __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________); giudicando ora sul decreto cautelare del 24 marzo 2003 con cui il Pretore ha condannato __________ __________ a versare un contributo alimentare provvisionale per la moglie; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 24 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio- ne 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 2 dicembre 2002 __________ __________, nata B__________llani (1952), si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando la condanna del marito __________ __________ (1947) al versamento di un contributo alimentare di fr. 15 000.– mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2002 e alla produzione di tutta una serie di documenti; che in via provvisionale essa ha sollecitato lo stanziamento del contributo alimentare con effetto immediato; che all'udienza del 3 dicembre 2002, indetta per la discussione dell'istanza e della domanda provvisionale, __________ __________ ha confermato le sue richieste e ha offerto varie prove, non contestate dal convenuto, il quale si è limitato a sostenere di non avere i mezzi per erogare l'importo in questione; che con decreto emanato il 24 marzo 2003 “in via supercautelare nelle more istruttorie” il Pretore ha obbligato __________ __________ a corrispondere alla moglie fr. 5000.– mensili a titolo di contributo alimentare provvisionale, senza riscuotere tassa di giustizia o spese; che contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il 4 aprile 2003 con un appello per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la riduzione del contributo a fr. 2500.– mensili; che l'appello non è stato intimato all'istante; e considerando in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC); che nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC); che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC); che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii); che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382); che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – come “supercautelare nelle more istruttorie”; che, del resto, la nozione di decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” lascia intendere senza equivoco come, per finire, il giudice debba ancora adottare un decreto cautelare “di convalida” (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907, esclusa la nota 908); che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile; che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo; che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili; in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario