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11.2003.31

Azione di riduzione riguardante l'eredità di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera: foro, diritto applicabile, decorrenza del termine di perenzione

Ticino · 2006-07-14 · Italiano TI
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Azione di riduzione riguardante l'eredità di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera: foro, diritto applicabile, decorrenza del termine di perenzione

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 Il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio rilevando che nel memoriale di risposta la convenuta si era incondizionatamente costituita in giudizio davanti ai tribunali svizzeri e che il foro all'ultimo domicilio italiano del defunto non è imperativo. Ciò premesso, egli ha ricordato che a norma dell'art. 533 cpv. 1 CC l'azione di riduzione si prescrive nel termine di un anno dal momento in cui l'erede ha conosciuto la lesione della propria porzione legittima. Nella fattispecie l'attrice aveva avuto modo di consultare il testamento del padre, venendo a sapere di essere stata esclusa dall'eredità, solo nel dicembre del 1998, sicché a torto la convenuta eccepiva la tardività dell'azione. Quan to alla legge applicabile, il testatore non aveva assoggettato la successione al proprio diritto nazionale, di modo che all'attrice spettavano i tre quarti dell'eredità, conformemente all'art. 471 n. 1 CC. La particella n. 539 andava dunque iscritta a nome della co­munione ereditaria fu __________ __________ (come chiedeva all'attrice), ripristinando il diritto di abitazione e di usufrutto che la con venuta aveva fatto cancellare al momento di ottenere il trapasso dell'im­mobile a suo nome. Nulla poteva invece essere riconosciuto all'attrice in liquidazione del patrimonio mobiliare della successione, il saldo attivo di fr. 5480.50 dovendo essere posto in compensazione con il credito avanzato dalla convenuta per avere sopperito in gran parte al mantenimento di __________ __________ nel corso degli anni. Onde, per finire, l'accoglimento dell'azione entro tali limiti. I.   Sull'appello principale

E. 3 La

convenuta ribadisce in primo luogo quanto da lei sostenuto nel me­moriale conclusivo

sottoposto al Pretore, ovvero che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio

e consolare tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 22 luglio 1868 ed entrato

in vigore il 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541), “le controversie che potessero

nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo all'eredità da

lui relitta saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che

l'Italiano aveva in Italia”. A suo avviso tale foro è imperativo, sicché il

Pretore avrebbe dovuto accertare la propria incompetenza d'ufficio e respingere

l'azione in ordine (memoriale, punto 1).

Il giudice esamina di propria iniziativa, in ogni stadio di causa, i

presupposti processuali, tra cui la competenza per territorio se il

foro è imperativo (art. 97 n. 3 CPC, art. 34 cpv. 1 LForo). La

competenza per territorio prevista dall'art. 17 cpv. 3 del trattato bilaterale

si riferisce a tutte le “controversie che potessero nascere tra gli eredi di un

Italiano morto in Svizzera riguardo al­l'eredità da lui relitta”, quindi

anche a un'azione di riduzione o a una

petizione d'eredità (altri esempi in:

Dutoit/Knoepfler

/Lali­ve/Mercier

, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna

1986, pag. 118 n. 16). Contrariamente all'opinione dell'ap­pellante, tuttavia,

tale foro non è imperativo (al proposito la giurisprudenza è univoca: DTF 91

III 25 in fondo con richia­mi). Non incombeva dunque al giudice verificare

d'ufficio la propria competenza per territorio. Spettava alla convenuta

contestarla nel memoriale di risposta, sotto pena di perenzione processuale

(art. 78 cpv. 2 CPC). Entrando nel merito della lite senza nulla obiettare,

essa si è costituita incondizionatamente in giudi­zio (art. 10 cpv. 1 LForo).

L'art. 10 cpv. 2 LForo permette invero al giudice di declinare la propria

competenza, anche qualora il convenuto nulla eccepisca al riguardo, ove “la

controversia non denoti sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro

pattuito” (art. 9 cpv. 3 LForo). Tale possibilità viene meno tuttavia, nelle

relazioni internazionali, qualora alla controversia si applichi il diritto svizzero

(art. 5 cpv. 3 LDIP). E nella fattispecie – come si vedrà oltre (consid. 4b) –

tale è proprio il caso. Ne segue che su questo primo punto l'appello manca di

consistenza.

E. 4 Nel

merito l'appellante afferma che l'attrice è venuta a sapere della morte del

padre probabilmente già nel 1992, ma al più tardi nel 1996, come risulta dalla

testimonianza di __________ __________. Lei medesima, del resto, ha ammesso di

esserne stata cognita sin dal luglio o dall'agosto del 1998. E siccome il

termine di un anno per promuovere azione di riduzione decorre dalla morte del disponente,

la petizione sarebbe irricevibile. Poco importa – secondo la convenuta – che a

quel tempo l'attrice non conoscesse l'esatta consistenza della successione.

Essa sapeva che il padre l'aveva esclusa dall'eredità e tanto bastava. A torto

il Pretore avrebbe perciò reputato l'azione tempestiva (memoriale, punto 2).

a)

L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce – come detto – che l'azione di riduzione “si

prescrive” in un anno dal momento in cui gli ere­di hanno conosciuto la lesione

dei loro diritti (il termine asso­luto di dieci anni computati dalla

pubblicazione delle dispo­sizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte

del disponente non è di rilievo nel caso in esame). La “prescrizione” è in

realtà una perenzione (

Forni/Piatti

in: Basler

Kommentar

, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art.

533 CC). Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una

conoscenza almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in

grado di quantificare la sua pretesa (in casi del genere la procedura cantonale

deve consentire di promuovere azioni anche con richieste non cifrate). Se poi

la lesio­ne della legittima è dovuta a una disposizione di ultima volontà, la

perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'erede scopre di essere

stato escluso dalla successione (DTF 121 III 250 consid. 2b).

b)

Preliminarmente si pone l'interrogativo della legge applicabile. Si è appena

spiegato che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare tra

la Svizzera e l'Italia, il foro – dero­ga­bile – per le controversie sorte tra

eredi di un Italiano mor­to in Svizzera è quello dell'ultimo domicilio avuto

dall'Italiano in Italia. Ora, a dispetto delle apparenze tale

norma non

riguarda solo il foro, ma anche il diritto applicabile (

Schnyder

in: Kom­mentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR,

Basilea 1996, n. 26 ad art. 86 con richiami

;

Dutoit/Knoepfler/ Lalive/Mer­cier

, op.

cit., pag. 129 n. 43 e pag. 130 n. 48; v. anche DTF

120 II 295

consid.

2), quantunque

Broggini

sem­bri ormai dissentire (Le successioni nei rapporti italo-sviz­zeri, in: Temi

scelti di diritto ereditario, CFPG, collana rossa n. 28, Lugano 2002, pag. 152

nota 17). Il problema è dunque di sapere se in tali casi, derogandosi – come in

concreto – al foro italiano in favore di quello svizzero, si applichi

eo

ipso

la legge svizzera.

La

risposta è negativa. L'applicazione del diritto ereditario svizzero presuppone

che al proposito le parti si siano almeno tacitamente accordate (

Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mer­cier

, op.

cit., pag. 129 n. 45). Sta di fatto che nella fattispecie, come l'appellante medesima

precisa, “qua­lora fosse stabilita la competenza della Pretura di Locarno

Campagna” l'applicazione del diritto svizzero non è contestata (me­moriale,

pag. 3 in alto). L'istante conferma da parte sua che “in caso di competenza

territoriale del tribunale adito” l'applicazione del diritto svizzero è

“pacifica e incontestata” (osservazioni all'appello, pag. 4 nel mezzo). Per

quel che è della legge nazionale, le parti hanno quindi optato inequivocabilmente

per il diritto svizzero. E tale scelta non rischia di pregiudicare la posizione

di terzi, non risultando sussistere altri eredi oltre all'istante (legittimaria)

e alla convenuta (istituita). A ragione il Pretore ha applicato pertanto la legge

sviz­zera.

c)

Tornando

al termine perentorio dell'art. 533 cpv. 1 CC, nel caso specifico il Pretore ha

accertato che

solo nel dicembre del 1998 l'attrice aveva avuto

mo­do di consultare il testamen­to del padre, “apprendendo così la sua esclusione

dall'asse ereditario”. Quanto alla generica notifica della pubblicazione avvenuta

nel luglio del 1990 sul Foglio ufficiale agli eredi legittimi di ignota dimora,

essa non era di alcuna validità (sentenza, pag. 6 in basso). La convenuta non

revoca in dubbio tale principio, ma asserisce che il termine annuo decorre dalla

morte del testatore. L'affermazione non è seria (oltre che contraria al testo

di legge). Il termine comincia a decorrere il giorno in cui l'erede scopre la

lesione della propria legittima. Certo, a parere dell'appellante l'attrice “ben

doveva sapere di essere stata del tutto ignorata nell'ambito della successione”,

nessuna notizia essendole giunta circa eventuali disposizioni di ultima volon­tà

lasciate dal padre. Tale deduzione però è

assolutamente gra

tuita. Finché l'erede legittimario non sa di essere stato

escluso dalla successione, il termine annuo

dell'art. 533 cpv. 1

CC non decorre. E la scoperta presuppone una

conoscenza positiva, seppure imprecisa, del fatto che il testatore ha proceduto

a una liberalità suscettibile di riduzione (

Steinauer

,

Le droit des successions, Berna 2006, pag. 394 n. 824a). Che in concreto

l'attrice sia venuta a conoscenza del contenuto del testamento paterno solo nel

dicembre del 1998 non è contestato. Al riguardo l'appello non merita quindi

altra disamina.

E. 5 Per quanto attiene alla consistenza dell'eredità, l'appellante fa valere che la particella n. 539 non è mai appartenuta al defunto. Era intestata a lui solo perché si pensava che, essendo di nove anni più giovane, le premorisse. In realtà la convenuta pretende di avere finanziato personalmente tanto l'acquisto del terreno (nel 1963) quanto la costruzione della casa (nel 1969). A suo avviso poi, nella peggiore delle ipotesi il Pretore avrebbe dovuto attenersi a una scrittura privata del 12 settembre 1963 (doc. 1) in cui lei e il defunto si davano atto che il fondo era proprietà di entram­bi in ragione di metà ciascuno e che, alla morte di uno di loro, il bene sarebbe passato in proprietà esclusiva dell'altro (memoriale, punti 3 e 4). L'appello è una volta ancora infondato. Che la convenuta abbia finanziato essa medesima l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile è, intanto, una circostanza non dimostrata, come si vedrà nel considerando che segue. Quanto alla scrittura privata del 12 settembre 1963 (un foglio dattiloscritto firmato dalle due parti), essa non può riferirsi alla casa unifamiliare, edificata solo sei anni dopo, mentre per quel che è del terreno essa non basta a comprovare un'iscrizione nel registro fondiario meramente fittizia. Come mai, in effetti, il fondo sia stato intestato al solo __________ __________ la scrittura privata non dice. La tesi che ciò sia avvenuto nel fallace convincimento che questi premorisse alla convenuta, oltre che nuova (e quindi irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), manca di qualsiasi riscontro agli atti. E a nulla sussidia affermare che della simulata iscrizione a registro fondiario “l'istruttoria di causa ne è la prova” senza indicare minimamente a quali risultanze istruttorie ci si riferisca.

E. 6 Ribadisce

l'appellante che la costruzione della casa è stata finanziata da lei e che,

proprio in garanzia di ciò, nel 1969 il defunto ha acceso sul fondo una

cartella ipotecaria di fr. 200

000.– (a lei consegnata), costituendo nel 1972 anche di un diritto

di    abitazione e di usufrutto in favore di lei medesima. Fosse stato

coerente, quindi, il Pretore avrebbe dovuto non solo far reinscrivere il

diritto di abitazione e l'usufrutto, ma riconoscerle almeno la garanzia

ipotecaria di fr. 200

000.– (memoriale, punto 5).

a)

Il

primo giudice non ha creduto all'argomentazione della convenuta. Ha accertato

che la cartella ipotecaria era stata data in pegno l'11 maggio 1973 alla Banca

Popolare Svizzera perché la convenuta ottenesse un credito in conto corrente di

fr. 100

000.–, aumentati a fr. 135

000.– il 5 luglio 1977. La somma di fr.

100

000.– era poi stata prelevata da __________ __________

, che con il capitale aveva ritirato l'inventario

del ristoran­te “Lido”

ad Ascona (attività commerciale della coppia),

riconoscendosi debitore dell'importo verso la convenuta. Il credito di fr. 135

000.– è poi

stato ripreso il 13 marzo 1979 su un conto intestato alla convenuta e a __________

__________. Al­l'aper­tura della successione la cartella ipotecaria garantiva

dunque – ha rilevato il Pretore – non un credito della convenuta, ben­sì il

conto corrente intestato ai due per la loro attività commerciale, conto che

alla morte di __________ __________ registrava un saldo di fr. 3618.68 e che il

2 aprile 1993 è stato estinto (sentenza, pag. 9). Se la convenuta ha profuso

del suo nella costruzione dell'immobile, pertanto, ciò va considerato – ha

concluso il Pretore – alla stregua di una donazione non revocabile (sentenza,

pag. 10 in alto).

b)

L'appellante

sembra affermare – per quanto è dato di capire – che la cartella ipotecaria è

stata sì data in pegno alla __________ __________ __________ per garantire un

debito del defunto, ma che tale debito è poi stato rimborsato e il titolo è

tornato nelle mani della convenuta “a garanzia degli investimenti da lei fatti

nella costruzione della casa”. Così argomentando, tuttavia, la convenuta continua

a dare per certa la propria tesi, ma non si confronta minimamente con le motivazioni

del Pre­tore. Ripete che la cartella ipotecaria a lei consegnata garantiva

“probabilmente (…) l'ammontare dell'operazione immobiliare di cui al mappale n.

539” (memoriale, pag. 8 in alto), ma non indica quanto essa abbia concretamen­te

investito né in che modo. Anzi, essa non accenna nemmeno alle eventuali risul

tanze istruttorie che contraddirebbero le deduzioni del Preto

re, secondo cui la citata cartella ipotecaria

garantiva un even

tuale debito in conto corrente

destinato all'esercizio di attività commerciali, sebbene in pratica alla mor­te

del testatore non garantisse più nulla, il saldo del conto essendo in attivo di

fr. 3618.68.

Carente di motivazione, al proposito l'appello si

rivela finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC com­binato con il

cpv. 5).

II.   Sull'appello adesivo

E. 7 L'attrice

rimprovera al Pretore di avere computato tra gli attivi della successione il

saldo di un libretto “di deposito anziani” (n. 902.015.0) intestato al

defunto presso la Banca __________ __________ di Locarno il 5 giugno 1990, di

fr. 14

845.71, mentre nell'asse ereditario andava calcolato il saldo del

libretto l'8 giugno 1990 (fr. 15

380.71), dovendosi addizionare fr. 535.–

accreditati quel medesimo giorno in seguito all'erogazione di una ren­dita

“verosimilmente dell'AI” (memoriale, punto 7.1 con rinvio all'allegato

conclusivo, pag. 12 in alto). Il Pretore ha sorvolato la questione. Dagli atti

risulta che, effettivamente, sul libretto di deposito è pervenuto l'8 giugno

1990 (tre giorni dopo la morte del titolare) un versamento periodico di fr.

535.–, com'era avvenuto anche il 9 gennaio, il 6 febbraio, il 7 marzo, il 6

aprile e

il 7 maggio 1990

(documenti trasmessi al Pretore il 25 luglio 2000

dal __________

__________, richiami “III”) .

La

convenuta nulla obietta al proposito, salvo affermare che l'attrice dev'essere

rinviata a far valere la sua pretesa “nell'ambito di un'eventuale azione di

scioglimento della comunione ereditaria” (osservazioni all'appello adesivo,

pag. 2). Quest'ultima argomentazione è fuori luogo, ove appena si consideri che

non può sussistere comunione ereditaria

su un libretto ormai estinto il 27 novembre 1990. Per

di più, l'azione

dell'art. 522 cpv. 1 CC consente di

ottenere che le disposizioni del defunto eccedenti la porzione disponibile

siano “ridotte alla giusta misura”, non solo che l'erede legittimario venga a

trovarsi contro la sua volontà in una comunione ereditaria di cui debba ancora chiedere

lo scioglimento. Ciò posto, l'appellante adesiva sottolinea a ragione che il

versamento di fr. 535.– giunto sul noto libretto di deposito l'8 giugno 1990 doveva

pertenere alle spettanze del defunto, trattandosi di una rendita periodica cui il

beneficiario aveva diritto. Tant'è che il successivo versamento di fr. 535.–,

intervenuto il 6 luglio 1990, risulta essere stato stornato il 25 luglio

successivo. Non però quello dell'8 giugno 1990, entrato a far parte così del

compendio ereditario. Ne segue che il saldo attivo del libretto da calcolare ai

fini della porzione legittima ammonta non a fr. 14

845.71, bensì a fr. 15

380.71.

E. 8 L'appellante

adesiva si duole altresì che il Pretore abbia compensato la sostanza mobiliare

della successione, calcolata in fr. 5480.50 una volta dedotti i debiti

(fr. 6015.51 tenendo conto dei fr. 535.– evocati al considerando che precede)

con un credito equivalente avanzato dalla convenuta per avere assicurato in

larga misura il mantenimento di __________ __________ sull'arco di molti anni.

“Benché l'autorità fiscale abbia fissato a fr. 30

000.– l'ammontare del

sostentamento offerto dalla convenuta al suo convivente” – ha soggiunto il Pretore

– “lo stesso non può essere qui precisato, poiché non vi sono negli atti di

causa sufficienti elementi oggettivi in merito. A prescindere da una sua precisa

indicazione, questo giudice ritiene tuttavia giustificato considerare azzerato

l'attivo successorio mobiliare (…) per tenere conto in qualche modo di questa

contropretesa” (sentenza, pag. 13).

Secondo

l'attrice la compensazione ammessa dal Pretore è arbitraria, sia perché la

convenuta non ha recato alcuna prova dei fr. 30

000.– da lei fatti valere,

mentre __________ __________ era professionalmente attivo e non abbisognava di

assistenza, sia perché costei si è vista ricompensare per il sostegno fornito

durante la convivenza con un diritto di abitazione e di usufrutto a vita sulla

particella n. 539, oltre che con l'attribuzione della quota ereditaria disponibile

(memoriale, punto 7.2). Al riguardo la convenuta, una volta ancora, nulla

obietta, tranne ripetere che l'attrice va rinviata a far valere la pretesa nell'ambito

dell'eventuale scioglimento della comunione ereditaria, mentre – come detto – la

spettanza del­l'erede legittimaria va definita già in esito all'azione di

riduzione. Ora, che la pretesa di fr. 30

000.– prospettata dalla

convenuta sia confortata dal solo apprezzamento dell'autorità fiscale è

indiscusso. Nell'ambito di un processo civile ciò non basta tuttavia per

dimostrare il credito, né la legge istituisce parametri di equità (art. 4 CC)

che in circostanze siffatte consentirebbero di scostarsi da un giudizio a

termini di diritto (si vedano, nel caso inverso, gli art. 474 cpv. 2 e 606 CC).

Mancando seri elementi di valutazione e concreti indizi sull'entità delle prestazioni

assicurate a __________ __________, la pretesa della convenuta non può essere

posta a debito della successione nemmeno nella misura – puramente equitativa –

riconosciuta dal primo giudice. L'attivo mobiliare dell'eredità va quindi

accertato, una volta dedotti i debiti relitti (non contestati), in fr. 6015.51.

E. 9 Sulla consistenza del deposito titoli (fr. 188 473.– il 31 dicembre 1989, che il Pretore ha ritenuto non sufficientemente comprovata) l'attrice dichiara di non appellare (memoriale, punto 8). Ciò non significa ancora, tuttavia, che l'appello meriti totale accoglimento. La porzione legittima dell'attrice non ammonta infatti all'intero saldo della sostanza mobiliare riguardante l'eredità, ma a tre quarti (art. 471 n. 1 CC). La sua pretesa va accolta perciò fino a concorrenza di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal giorno in cui la petizione è stata consegnata alla cancelleria della Pretura (21 settembre 1999). III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

E. 10 L'appellante

principale contesta il dispositivo sulla tassa di giustizia (fr. 5000.–), le

spese (fr. 2200.–) e le ripetibili di prima sede, che il Pretore ha posto per

un quinto a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta

medesima, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 15

000.– per

ripetibili ridotte. Sostiene che il Pretore avrebbe dovuto addebitare tutti gli

oneri processuali all'attrice e che, nella peggiore delle ipotesi, il suo grado

di soccombenza non eccedeva il 69.02% (memoriale, punto 8).

Nella

misura in cui reputa che tutti gli oneri processuali andasse

ro a carico dell'attrice (alle ripetibili il

memoriale nemmeno accen­na), la con

venuta non ne

spiega lontanamente le ragioni. L'art. 148 cpv. 2 CPC prevede che il giudice,

se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, “può ripartire

parzialmente o per intero fra le parti, le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili”.

Quali “giusti motivi” imponessero in concreto di addebitare all'attrice

l'intera tassa di giustizia e le spese non è dato di comprendere. Privo di

motivazione, al proposito l'appello va dunque dichiarato improponibile

(art.

309 cpv. 2 lett. f CPC com­binato con il cpv. 5). Nella misura in cui la

convenuta fa valere che il suo grado di soccombenza non eccedeva il 69.02%, l'appello

è una volta ancora irricevibile. Il Pretore ha fissato il valore litigioso

in fr. 413

550.–

(fr. 337

500.– per la particella n. 539, fr. 76

050.35

chiesti dall'attrice in

liquidazione dell'attivo mobiliare). L'attrice vedendosi attribuire per lo meno

la proprietà comune sulla particella n. 539, la convenuta risultava sconfitta

per un buon 80% (sentenza, pag. 14 in alto). Invano si cercherebbe di sapere nell'appello

come l'interessata calcoli il suo grado di soccombenza nel 69.02%. Ne discende,

una volta di più, l'irricevibilità del rimedio.

E. 11 Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Vanno posti quindi a carico della convenuta per quanto attiene all'appello principale, destinato all'insuccesso. Sono addebitati invece in proporzione all'esito del giudizio per quel che è dell'appello adesivo, nell'ambito del quale l'attrice esce vittoriosa per tre quarti. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ammissibile, l'appello principale è respinto.

2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in : a) tassa di giustizia      fr. 2500.– b) spese                         fr.     50.– fr. 2550.– sono posti a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 9000.– per ripetibili.

3.   L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è condannata a versare a CO 1 la somma di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal 21 settembre 1999. Ogni ulteriore richiesta è respinta.

4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 250.– b) spese                         fr.   50.– fr. 300.– sono posti per un quarto a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 600.– per ripetibili ridotte.

5.   Intimazione:

–;

–    . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           Il segretario

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.07.2006 11.2003.31 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.07.2006 11.2003.31 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.07.2006 11.2003.31

Azione di riduzione riguardante l'eredità di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera: foro, diritto applicabile, decorrenza del termine di perenzione

Incarto n. 11.2003.31 Lugano 14 luglio 2006/lw In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretario: Annovazzi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa OA.99.200 (azione di riduzione, subordinatamente petizione d'eredità e rettifica del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 settembre 1999 da CO 1 (patrocinata dall'RA 2) contro AP 1 (patrocinata dall'RA 1); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 marzo 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 febbraio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 19 maggio 2003 presentato da CO 1 contro la medesima sentenza;

3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A. __________ __________ (1919), cittadino italiano domiciliato ad __________, è deceduto a Locarno il 5 giugno 1990. Nel 1949 egli aveva spo sato la connazionale __________ __________ __________. Dal matrimonio era nata CO 1, il 19 febbraio 1950. Nel 1953 __________ __________ aveva lasciato la famiglia e si era trasferito nel Cantone Ticino. Il matrimonio era stato annullato nel 1963 dai Tribunali ecclesiastici di Lugano e Coira e l'annullamento era stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Verona. Con testamento olografo del 24 novembre 1977 __________ __________ ha istituito sua erede universale la convivente AP 1. Il testamento è stato pubblicato il 5 luglio 1990 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia dal notaio __________ __________ e notificato il giorno stesso nelle vie edittali, sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, agli eredi legittimi di ignota dimora. Il 28 agosto 1990 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha rilasciato a AP 1 un certificato ereditario che la riconosce unica erede di __________ __________. AP 1 ha poi ottenuto il 10 settembre 1990 l'iscrizione a proprio nome della particella n. 539 RFD di __________, (una casa monofamiliare di due piani intestata al defunto), su cui gravava già un diritto di usufrutto e di abitazione in suo favore. B. Con petizione del 21 settembre 1999 CO 1 nata __________ ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo l'accertamento della sua qualità di erede legittimaria fu __________ __________, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua porzione legittima (tre quarti della successione), la modifica del certificato ereditario nel senso di annoverarla in qualità di erede legittima, la rettifica del registro fondiario mediante l'iscrizione della comunione ereditaria fu __________ (composta di AP 1 e di lei medesima) come proprietaria della particella n. 539 RFD di __________ e la condanna della convenuta al versamento di un importo imprecisato, pari alla porzione legittima sugli attivi mobiliari a lei spettante nella successione del padre. A titolo cautelare CO 1 ha instato perché la comunione ereditaria fosse iscritta provvisoriamente nel registro fondiario come proprietaria dell'im­mobile. C. Statuendo il 23 settembre 1999, il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario, in via cautelare, di annotare sulla particella n. 539 una restrizione della facoltà di disporre fino al passaggio in giudicato della sentenza oggetto della causa. In accoglimento di un'istanza di ricusazione inoltrata da AP 1, con decisione del 4 novembre 1999 questa Camera ha dichiarato astenuto sia il Pretore sia il Segretario assessore del Distretto di Vallemaggia (inc. 11.1999.132). Con decreto del 1° dicembre 1999 la causa è stata assunta così dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. D. Nella sua risposta del 14 febbraio 2000 AP 1 non ha contestato il rapporto di filiazione fra l'attrice e il defunto, ma ha proposto di respingere l'azione, sollevando tra l'altro la perenzione di ogni pretesa. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre allegati conclusivi. Nel proprio, del 20 gen­naio 2003, l'attrice ha ribadito le domande di petizione, precisando in fr. 76 050.35 con interessi (fr. 413 550.– nel caso in cui non le fosse stata riconosciuta la quota di proprietà comune sulla particella n. 539) la somma rivendicata a titolo di porzione legittima nell'eredità paterna. Nel suo memoriale conclusivo del 15 gennaio 2003 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione già per motivi d'ordine, sostenendo che la competenza per territorio del giudice chiamato a dirimere la lite era imperativamente quella dell'ultimo domicilio italiano di __________ __________. E. Con sentenza del 24 febbraio 2003 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, accertando che CO 1 è erede legittimaria di __________ __________ e ordinando all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la comunione ereditaria fu __________ __________ (composta di CO 1 ed AP 1) come proprietaria della particella n. 539, reinscrivendo sul fondo un diritto di abitazione e di usufrutto vita natural durante in favore della convenuta. Per il resto egli ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 2200.– sono state poste per un quinto a carico dell'attrice e per il rimanente a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere all'attrice fr. 15 000.– per ripetibili ridotte. F. Contro la sentenza predetta è insorta AP 1 con un appello del 14 marzo 2003 nel quale chiede che la petizione sia interamente respinta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2003 CO 1 propone di rigettare l'appello e con appello adesivo insta perché AP 1 sia condanna­ta a versarle fr. 6015.50 con interessi dalla data della petizione a saldo della sua porzione legittima. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2003 AP 1 conclude per la reiezione dell'appello adesivo. Considerando in diritto:                  1. Il valore delle conclusioni prese dalle parti nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC) superava ampiamente la soglia appellabile di fr. 8000.– prevista dall'art. 13 LOG. Tempestivi, l'appello principale e l'appello adesivo sono dunque ricevibili (art. 308 cpv. 1 e 314 CPC). 2. Il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio rilevando che nel memoriale di risposta la convenuta si era incondizionatamente costituita in giudizio davanti ai tribunali svizzeri e che il foro all'ultimo domicilio italiano del defunto non è imperativo. Ciò premesso, egli ha ricordato che a norma dell'art. 533 cpv. 1 CC l'azione di riduzione si prescrive nel termine di un anno dal momento in cui l'erede ha conosciuto la lesione della propria porzione legittima. Nella fattispecie l'attrice aveva avuto modo di consultare il testamento del padre, venendo a sapere di essere stata esclusa dall'eredità, solo nel dicembre del 1998, sicché a torto la convenuta eccepiva la tardività dell'azione. Quan to alla legge applicabile, il testatore non aveva assoggettato la successione al proprio diritto nazionale, di modo che all'attrice spettavano i tre quarti dell'eredità, conformemente all'art. 471 n. 1 CC. La particella n. 539 andava dunque iscritta a nome della co­munione ereditaria fu __________ __________ (come chiedeva all'attrice), ripristinando il diritto di abitazione e di usufrutto che la con venuta aveva fatto cancellare al momento di ottenere il trapasso dell'im­mobile a suo nome. Nulla poteva invece essere riconosciuto all'attrice in liquidazione del patrimonio mobiliare della successione, il saldo attivo di fr. 5480.50 dovendo essere posto in compensazione con il credito avanzato dalla convenuta per avere sopperito in gran parte al mantenimento di __________ __________ nel corso degli anni. Onde, per finire, l'accoglimento dell'azione entro tali limiti. I.   Sull'appello principale 3. La convenuta ribadisce in primo luogo quanto da lei sostenuto nel me­moriale conclusivo sottoposto al Pretore, ovvero che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 22 luglio 1868 ed entrato in vigore il 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541), “le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo all'eredità da lui relitta saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia”. A suo avviso tale foro è imperativo, sicché il Pretore avrebbe dovuto accertare la propria incompetenza d'ufficio e respingere l'azione in ordine (memoriale, punto 1). Il giudice esamina di propria iniziativa, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali, tra cui la competenza per territorio se il foro è imperativo (art. 97 n. 3 CPC, art. 34 cpv. 1 LForo). La competenza per territorio prevista dall'art. 17 cpv. 3 del trattato bilaterale si riferisce a tutte le “controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo al­l'eredità da lui relitta”, quindi anche a un'azione di riduzione o a una petizione d'eredità (altri esempi in: Dutoit/Knoepfler /Lali­ve/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 118 n. 16). Contrariamente all'opinione dell'ap­pellante, tuttavia, tale foro non è imperativo (al proposito la giurisprudenza è univoca: DTF 91 III 25 in fondo con richia­mi). Non incombeva dunque al giudice verificare d'ufficio la propria competenza per territorio. Spettava alla convenuta contestarla nel memoriale di risposta, sotto pena di perenzione processuale (art. 78 cpv. 2 CPC). Entrando nel merito della lite senza nulla obiettare, essa si è costituita incondizionatamente in giudi­zio (art. 10 cpv. 1 LForo). L'art. 10 cpv. 2 LForo permette invero al giudice di declinare la propria competenza, anche qualora il convenuto nulla eccepisca al riguardo, ove “la controversia non denoti sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro pattuito” (art. 9 cpv. 3 LForo). Tale possibilità viene meno tuttavia, nelle relazioni internazionali, qualora alla controversia si applichi il diritto svizzero (art. 5 cpv. 3 LDIP). E nella fattispecie – come si vedrà oltre (consid. 4b) – tale è proprio il caso. Ne segue che su questo primo punto l'appello manca di consistenza. 4. Nel merito l'appellante afferma che l'attrice è venuta a sapere della morte del padre probabilmente già nel 1992, ma al più tardi nel 1996, come risulta dalla testimonianza di __________ __________. Lei medesima, del resto, ha ammesso di esserne stata cognita sin dal luglio o dall'agosto del 1998. E siccome il termine di un anno per promuovere azione di riduzione decorre dalla morte del disponente, la petizione sarebbe irricevibile. Poco importa – secondo la convenuta – che a quel tempo l'attrice non conoscesse l'esatta consistenza della successione. Essa sapeva che il padre l'aveva esclusa dall'eredità e tanto bastava. A torto il Pretore avrebbe perciò reputato l'azione tempestiva (memoriale, punto 2). a) L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce – come detto – che l'azione di riduzione “si prescrive” in un anno dal momento in cui gli ere­di hanno conosciuto la lesione dei loro diritti (il termine asso­luto di dieci anni computati dalla pubblicazione delle dispo­sizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte del disponente non è di rilievo nel caso in esame). La “prescrizione” è in realtà una perenzione (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 533 CC). Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in grado di quantificare la sua pretesa (in casi del genere la procedura cantonale deve consentire di promuovere azioni anche con richieste non cifrate). Se poi la lesio­ne della legittima è dovuta a una disposizione di ultima volontà, la perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'erede scopre di essere stato escluso dalla successione (DTF 121 III 250 consid. 2b). b) Preliminarmente si pone l'interrogativo della legge applicabile. Si è appena spiegato che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, il foro – dero­ga­bile – per le controversie sorte tra eredi di un Italiano mor­to in Svizzera è quello dell'ultimo domicilio avuto dall'Italiano in Italia. Ora, a dispetto delle apparenze tale norma non riguarda solo il foro, ma anche il diritto applicabile (Schnyder in: Kom­mentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 26 ad art. 86 con richiami; Dutoit/Knoepfler/ Lalive/Mer­cier, op. cit., pag. 129 n. 43 e pag. 130 n. 48; v. anche DTF 120 II 295 consid. 2), quantunque Broggini sem­bri ormai dissentire (Le successioni nei rapporti italo-sviz­zeri, in: Temi scelti di diritto ereditario, CFPG, collana rossa n. 28, Lugano 2002, pag. 152 nota 17). Il problema è dunque di sapere se in tali casi, derogandosi – come in concreto – al foro italiano in favore di quello svizzero, si applichi eo ipso la legge svizzera. La risposta è negativa. L'applicazione del diritto ereditario svizzero presuppone che al proposito le parti si siano almeno tacitamente accordate (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mer­cier, op. cit., pag. 129 n. 45). Sta di fatto che nella fattispecie, come l'appellante medesima precisa, “qua­lora fosse stabilita la competenza della Pretura di Locarno Campagna” l'applicazione del diritto svizzero non è contestata (me­moriale, pag. 3 in alto). L'istante conferma da parte sua che “in caso di competenza territoriale del tribunale adito” l'applicazione del diritto svizzero è “pacifica e incontestata” (osservazioni all'appello, pag. 4 nel mezzo). Per quel che è della legge nazionale, le parti hanno quindi optato inequivocabilmente per il diritto svizzero. E tale scelta non rischia di pregiudicare la posizione di terzi, non risultando sussistere altri eredi oltre all'istante (legittimaria) e alla convenuta (istituita). A ragione il Pretore ha applicato pertanto la legge sviz­zera. c) Tornando al termine perentorio dell'art. 533 cpv. 1 CC, nel caso specifico il Pretore ha accertato che solo nel dicembre del 1998 l'attrice aveva avuto mo­do di consultare il testamen­to del padre, “apprendendo così la sua esclusione dall'asse ereditario”. Quanto alla generica notifica della pubblicazione avvenuta nel luglio del 1990 sul Foglio ufficiale agli eredi legittimi di ignota dimora, essa non era di alcuna validità (sentenza, pag. 6 in basso). La convenuta non revoca in dubbio tale principio, ma asserisce che il termine annuo decorre dalla morte del testatore. L'affermazione non è seria (oltre che contraria al testo di legge). Il termine comincia a decorrere il giorno in cui l'erede scopre la lesione della propria legittima. Certo, a parere dell'appellante l'attrice “ben doveva sapere di essere stata del tutto ignorata nell'ambito della successione”, nessuna notizia essendole giunta circa eventuali disposizioni di ultima volon­tà lasciate dal padre. Tale deduzione però è assolutamente gra tuita. Finché l'erede legittimario non sa di essere stato escluso dalla successione, il termine annuo dell'art. 533 cpv. 1 CC non decorre. E la scoperta presuppone una conoscenza positiva, seppure imprecisa, del fatto che il testatore ha proceduto a una liberalità suscettibile di riduzione (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 394 n. 824a). Che in concreto l'attrice sia venuta a conoscenza del contenuto del testamento paterno solo nel dicembre del 1998 non è contestato. Al riguardo l'appello non merita quindi altra disamina. 5. Per quanto attiene alla consistenza dell'eredità, l'appellante fa valere che la particella n. 539 non è mai appartenuta al defunto. Era intestata a lui solo perché si pensava che, essendo di nove anni più giovane, le premorisse. In realtà la convenuta pretende di avere finanziato personalmente tanto l'acquisto del terreno (nel 1963) quanto la costruzione della casa (nel 1969). A suo avviso poi, nella peggiore delle ipotesi il Pretore avrebbe dovuto attenersi a una scrittura privata del 12 settembre 1963 (doc. 1) in cui lei e il defunto si davano atto che il fondo era proprietà di entram­bi in ragione di metà ciascuno e che, alla morte di uno di loro, il bene sarebbe passato in proprietà esclusiva dell'altro (memoriale, punti 3 e 4). L'appello è una volta ancora infondato. Che la convenuta abbia finanziato essa medesima l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile è, intanto, una circostanza non dimostrata, come si vedrà nel considerando che segue. Quanto alla scrittura privata del 12 settembre 1963 (un foglio dattiloscritto firmato dalle due parti), essa non può riferirsi alla casa unifamiliare, edificata solo sei anni dopo, mentre per quel che è del terreno essa non basta a comprovare un'iscrizione nel registro fondiario meramente fittizia. Come mai, in effetti, il fondo sia stato intestato al solo __________ __________ la scrittura privata non dice. La tesi che ciò sia avvenuto nel fallace convincimento che questi premorisse alla convenuta, oltre che nuova (e quindi irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), manca di qualsiasi riscontro agli atti. E a nulla sussidia affermare che della simulata iscrizione a registro fondiario “l'istruttoria di causa ne è la prova” senza indicare minimamente a quali risultanze istruttorie ci si riferisca. 6. Ribadisce l'appellante che la costruzione della casa è stata finanziata da lei e che, proprio in garanzia di ciò, nel 1969 il defunto ha acceso sul fondo una cartella ipotecaria di fr. 200 000.– (a lei consegnata), costituendo nel 1972 anche di un diritto di    abitazione e di usufrutto in favore di lei medesima. Fosse stato coerente, quindi, il Pretore avrebbe dovuto non solo far reinscrivere il diritto di abitazione e l'usufrutto, ma riconoscerle almeno la garanzia ipotecaria di fr. 200 000.– (memoriale, punto 5). a) Il primo giudice non ha creduto all'argomentazione della convenuta. Ha accertato che la cartella ipotecaria era stata data in pegno l'11 maggio 1973 alla Banca Popolare Svizzera perché la convenuta ottenesse un credito in conto corrente di fr. 100 000.–, aumentati a fr. 135 000.– il 5 luglio 1977. La somma di fr. 100 000.– era poi stata prelevata da __________ __________, che con il capitale aveva ritirato l'inventario del ristoran­te “Lido” ad Ascona (attività commerciale della coppia), riconoscendosi debitore dell'importo verso la convenuta. Il credito di fr. 135 000.– è poi stato ripreso il 13 marzo 1979 su un conto intestato alla convenuta e a __________ __________. Al­l'aper­tura della successione la cartella ipotecaria garantiva dunque – ha rilevato il Pretore – non un credito della convenuta, ben­sì il conto corrente intestato ai due per la loro attività commerciale, conto che alla morte di __________ __________ registrava un saldo di fr. 3618.68 e che il 2 aprile 1993 è stato estinto (sentenza, pag. 9). Se la convenuta ha profuso del suo nella costruzione dell'immobile, pertanto, ciò va considerato – ha concluso il Pretore – alla stregua di una donazione non revocabile (sentenza, pag. 10 in alto). b) L'appellante sembra affermare – per quanto è dato di capire – che la cartella ipotecaria è stata sì data in pegno alla __________ __________ __________ per garantire un debito del defunto, ma che tale debito è poi stato rimborsato e il titolo è tornato nelle mani della convenuta “a garanzia degli investimenti da lei fatti nella costruzione della casa”. Così argomentando, tuttavia, la convenuta continua a dare per certa la propria tesi, ma non si confronta minimamente con le motivazioni del Pre­tore. Ripete che la cartella ipotecaria a lei consegnata garantiva “probabilmente (…) l'ammontare dell'operazione immobiliare di cui al mappale n. 539” (memoriale, pag. 8 in alto), ma non indica quanto essa abbia concretamen­te investito né in che modo. Anzi, essa non accenna nemmeno alle eventuali risul tanze istruttorie che contraddirebbero le deduzioni del Preto re, secondo cui la citata cartella ipotecaria garantiva un even tuale debito in conto corrente destinato all'esercizio di attività commerciali, sebbene in pratica alla mor­te del testatore non garantisse più nulla, il saldo del conto essendo in attivo di fr. 3618.68. Carente di motivazione, al proposito l'appello si rivela finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC com­binato con il cpv. 5). II.   Sull'appello adesivo 7. L'attrice rimprovera al Pretore di avere computato tra gli attivi della successione il saldo di un libretto “di deposito anziani” (n. 902.015.0) intestato al defunto presso la Banca __________ __________ di Locarno il 5 giugno 1990, di fr. 14 845.71, mentre nell'asse ereditario andava calcolato il saldo del libretto l'8 giugno 1990 (fr. 15 380.71), dovendosi addizionare fr. 535.– accreditati quel medesimo giorno in seguito all'erogazione di una ren­dita “verosimilmente dell'AI” (memoriale, punto 7.1 con rinvio all'allegato conclusivo, pag. 12 in alto). Il Pretore ha sorvolato la questione. Dagli atti risulta che, effettivamente, sul libretto di deposito è pervenuto l'8 giugno 1990 (tre giorni dopo la morte del titolare) un versamento periodico di fr. 535.–, com'era avvenuto anche il 9 gennaio, il 6 febbraio, il 7 marzo, il 6 aprile e il 7 maggio 1990 (documenti trasmessi al Pretore il 25 luglio 2000 dal __________ __________, richiami “III”) . La convenuta nulla obietta al proposito, salvo affermare che l'attrice dev'essere rinviata a far valere la sua pretesa “nell'ambito di un'eventuale azione di scioglimento della comunione ereditaria” (osservazioni all'appello adesivo, pag. 2). Quest'ultima argomentazione è fuori luogo, ove appena si consideri che non può sussistere comunione ereditaria su un libretto ormai estinto il 27 novembre 1990. Per di più, l'azione dell'art. 522 cpv. 1 CC consente di ottenere che le disposizioni del defunto eccedenti la porzione disponibile siano “ridotte alla giusta misura”, non solo che l'erede legittimario venga a trovarsi contro la sua volontà in una comunione ereditaria di cui debba ancora chiedere lo scioglimento. Ciò posto, l'appellante adesiva sottolinea a ragione che il versamento di fr. 535.– giunto sul noto libretto di deposito l'8 giugno 1990 doveva pertenere alle spettanze del defunto, trattandosi di una rendita periodica cui il beneficiario aveva diritto. Tant'è che il successivo versamento di fr. 535.–, intervenuto il 6 luglio 1990, risulta essere stato stornato il 25 luglio successivo. Non però quello dell'8 giugno 1990, entrato a far parte così del compendio ereditario. Ne segue che il saldo attivo del libretto da calcolare ai fini della porzione legittima ammonta non a fr. 14 845.71, bensì a fr. 15 380.71. 8. L'appellante adesiva si duole altresì che il Pretore abbia compensato la sostanza mobiliare della successione, calcolata in fr. 5480.50 una volta dedotti i debiti (fr. 6015.51 tenendo conto dei fr. 535.– evocati al considerando che precede) con un credito equivalente avanzato dalla convenuta per avere assicurato in larga misura il mantenimento di __________ __________ sull'arco di molti anni. “Benché l'autorità fiscale abbia fissato a fr. 30 000.– l'ammontare del sostentamento offerto dalla convenuta al suo convivente” – ha soggiunto il Pretore

– “lo stesso non può essere qui precisato, poiché non vi sono negli atti di causa sufficienti elementi oggettivi in merito. A prescindere da una sua precisa indicazione, questo giudice ritiene tuttavia giustificato considerare azzerato l'attivo successorio mobiliare (…) per tenere conto in qualche modo di questa contropretesa” (sentenza, pag. 13). Secondo l'attrice la compensazione ammessa dal Pretore è arbitraria, sia perché la convenuta non ha recato alcuna prova dei fr. 30 000.– da lei fatti valere, mentre __________ __________ era professionalmente attivo e non abbisognava di assistenza, sia perché costei si è vista ricompensare per il sostegno fornito durante la convivenza con un diritto di abitazione e di usufrutto a vita sulla particella n. 539, oltre che con l'attribuzione della quota ereditaria disponibile (memoriale, punto 7.2). Al riguardo la convenuta, una volta ancora, nulla obietta, tranne ripetere che l'attrice va rinviata a far valere la pretesa nell'ambito dell'eventuale scioglimento della comunione ereditaria, mentre – come detto – la spettanza del­l'erede legittimaria va definita già in esito all'azione di riduzione. Ora, che la pretesa di fr. 30 000.– prospettata dalla convenuta sia confortata dal solo apprezzamento dell'autorità fiscale è indiscusso. Nell'ambito di un processo civile ciò non basta tuttavia per dimostrare il credito, né la legge istituisce parametri di equità (art. 4 CC) che in circostanze siffatte consentirebbero di scostarsi da un giudizio a termini di diritto (si vedano, nel caso inverso, gli art. 474 cpv. 2 e 606 CC). Mancando seri elementi di valutazione e concreti indizi sull'entità delle prestazioni assicurate a __________ __________, la pretesa della convenuta non può essere posta a debito della successione nemmeno nella misura – puramente equitativa – riconosciuta dal primo giudice. L'attivo mobiliare dell'eredità va quindi accertato, una volta dedotti i debiti relitti (non contestati), in fr. 6015.51. 9. Sulla consistenza del deposito titoli (fr. 188 473.– il 31 dicembre 1989, che il Pretore ha ritenuto non sufficientemente comprovata) l'attrice dichiara di non appellare (memoriale, punto 8). Ciò non significa ancora, tuttavia, che l'appello meriti totale accoglimento. La porzione legittima dell'attrice non ammonta infatti all'intero saldo della sostanza mobiliare riguardante l'eredità, ma a tre quarti (art. 471 n. 1 CC). La sua pretesa va accolta perciò fino a concorrenza di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal giorno in cui la petizione è stata consegnata alla cancelleria della Pretura (21 settembre 1999). III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili 10. L'appellante principale contesta il dispositivo sulla tassa di giustizia (fr. 5000.–), le spese (fr. 2200.–) e le ripetibili di prima sede, che il Pretore ha posto per un quinto a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta medesima, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 15 000.– per ripetibili ridotte. Sostiene che il Pretore avrebbe dovuto addebitare tutti gli oneri processuali all'attrice e che, nella peggiore delle ipotesi, il suo grado di soccombenza non eccedeva il 69.02% (memoriale, punto 8). Nella misura in cui reputa che tutti gli oneri processuali andasse ro a carico dell'attrice (alle ripetibili il memoriale nemmeno accen­na), la con venuta non ne spiega lontanamente le ragioni. L'art. 148 cpv. 2 CPC prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, “può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili”. Quali “giusti motivi” imponessero in concreto di addebitare all'attrice l'intera tassa di giustizia e le spese non è dato di comprendere. Privo di motivazione, al proposito l'appello va dunque dichiarato improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC com­binato con il cpv. 5). Nella misura in cui la convenuta fa valere che il suo grado di soccombenza non eccedeva il 69.02%, l'appello è una volta ancora irricevibile. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 413 550.– (fr. 337 500.– per la particella n. 539, fr. 76 050.35 chiesti dall'attrice in liquidazione dell'attivo mobiliare). L'attrice vedendosi attribuire per lo meno la proprietà comune sulla particella n. 539, la convenuta risultava sconfitta per un buon 80% (sentenza, pag. 14 in alto). Invano si cercherebbe di sapere nell'appello come l'interessata calcoli il suo grado di soccombenza nel 69.02%. Ne discende, una volta di più, l'irricevibilità del rimedio. 11. Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Vanno posti quindi a carico della convenuta per quanto attiene all'appello principale, destinato all'insuccesso. Sono addebitati invece in proporzione all'esito del giudizio per quel che è dell'appello adesivo, nell'ambito del quale l'attrice esce vittoriosa per tre quarti. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ammissibile, l'appello principale è respinto.

2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in : a) tassa di giustizia      fr. 2500.– b) spese                         fr.     50.– fr. 2550.– sono posti a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 9000.– per ripetibili.

3.   L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è condannata a versare a CO 1 la somma di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal 21 settembre 1999. Ogni ulteriore richiesta è respinta.

4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 250.– b) spese                         fr.   50.– fr. 300.– sono posti per un quarto a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 600.– per ripetibili ridotte.

5.   Intimazione:

–;

–    . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           Il segretario