Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 giorni (art. 370 CPC); che nella fattispecie la sentenza dell'11 febbraio 2003 è stata intimata alle parti il giorno stesso; che la sentenza rettificata, spedita il 14 febbraio 2003, è pervenuta al convenuto il 17 febbraio successivo (appello, pag. 2); che ci si potrebbe domandare se in concreto il termine per appellare sia cominciato a decorrere dalla notifica conseguente all'intimazione dell'11 febbraio 2003 o da quella conseguente all'intimazione del 14 febbraio seguente; che il quesito può rimanere indeciso, poiché seppure il termine di 10 giorni fosse cominciato a decorrere il 18 febbraio 2003, l'indomani della notifica conseguente all'intimazione del 14 febbraio 2003, esso sarebbe giunto a scadenza il 27 febbraio successivo; che, introdotto il 10 marzo 2003, l'appello si rivela dunque intempestivo e sfugge a qualsiasi esame; che, del resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede – per avventura – una restituzione del termine (art. 137 CPC); che nelle circostanze descritte l'appello va dichiarato improponibile; che pure le osservazioni introdotte dalla convenuta il 7 aprile 2003 sono ad ogni modo tardive, l'appello essendo stato a lei intimato il 17 marzo 2003; che le spese del giudizio odierno, ridotte poiché la causa termina “senza sentenza” (art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC); che la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può trovare accoglimento, nonostante sia pacifico il requisito dell'indigenza (art. 3 Lag), l'appello risultando d'acchito sprovvisto di esito favorevole (art. 14 Lag); che non si giustifica di attribuire ripetibili alla parte appellata, le cui osservazioni sono tardive; che la domanda di assistenza giudiziaria proposta dall'appellata dev'essere respinta a sua volta, considerata la tardività delle osservazioni; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
5. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.04.2003 11.2003.29 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.04.2003 11.2003.29 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.04.2003 11.2003.29
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.2003.29 Lugano 14 aprile 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: I. Bernasconi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____._____ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza 9 aprile 2001 da __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) Contro __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 marzo 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 febbraio 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ __________ con le osservazioni all'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza dell'11 febbraio 2003 emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato __________ __________ e __________ __________ __________ a sospendere la comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli __________ (1988) e __________ (1993) alla madre, senza regolare il diritto di visita, e ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 536.65 per __________ e di fr. 563.65 per __________; che la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, entrambi i coniugi essendo stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che su istanza di __________ __________ __________ il Segretario assessore ha inviato alle parti il 14 febbraio 2003 un esemplare corretto della sentenza, rettificando in fr. 536.65 mensili l'importo del contributo alimentare per __________; che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 10 marzo 2003 nel quale chiede di ridurre a fr. 200.– mensili il contributo per ogni figlio, sollecitando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in questa sede; che l'appello è stato intimato a __________ __________ __________ il 17 marzo 2003; che quest'ultima ha presentato osservazioni il 7 aprile 2003, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria; e considerando in diritto: che le misure di protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 4 n. 5 combinato con l'art. 5 LAC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine di 10 giorni (art. 370 CPC); che nella fattispecie la sentenza dell'11 febbraio 2003 è stata intimata alle parti il giorno stesso; che la sentenza rettificata, spedita il 14 febbraio 2003, è pervenuta al convenuto il 17 febbraio successivo (appello, pag. 2); che ci si potrebbe domandare se in concreto il termine per appellare sia cominciato a decorrere dalla notifica conseguente all'intimazione dell'11 febbraio 2003 o da quella conseguente all'intimazione del 14 febbraio seguente; che il quesito può rimanere indeciso, poiché seppure il termine di 10 giorni fosse cominciato a decorrere il 18 febbraio 2003, l'indomani della notifica conseguente all'intimazione del 14 febbraio 2003, esso sarebbe giunto a scadenza il 27 febbraio successivo; che, introdotto il 10 marzo 2003, l'appello si rivela dunque intempestivo e sfugge a qualsiasi esame; che, del resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede – per avventura – una restituzione del termine (art. 137 CPC); che nelle circostanze descritte l'appello va dichiarato improponibile; che pure le osservazioni introdotte dalla convenuta il 7 aprile 2003 sono ad ogni modo tardive, l'appello essendo stato a lei intimato il 17 marzo 2003; che le spese del giudizio odierno, ridotte poiché la causa termina “senza sentenza” (art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC); che la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può trovare accoglimento, nonostante sia pacifico il requisito dell'indigenza (art. 3 Lag), l'appello risultando d'acchito sprovvisto di esito favorevole (art. 14 Lag); che non si giustifica di attribuire ripetibili alla parte appellata, le cui osservazioni sono tardive; che la domanda di assistenza giudiziaria proposta dall'appellata dev'essere respinta a sua volta, considerata la tardività delle osservazioni; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
5. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario