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11.2003.28

Ticino · 2003-02-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2010 (publiziert) 11.2003.28 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2010 (publié) 11.2003.28 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2010 (pubblicato) 11.2003.28

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.2003.28 Lugano 12 marzo 2003 Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello La prima Camera civile del Tribunale d'appello visto l'appello 4 marzo 2003 proposto da __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro la sentenza 21 febbraio 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa promossa da __________ __________ __________ __________, __________ (rappresentata dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________) giudicando ora sulla richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello, premesso che con sentenza del 21 febbraio 2003 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha stralciato gli oneri di passo a favore dei fondi di __________ __________ e gravanti le particelle n. __________ e __________ __________ (____________________); preso atto che __________ __________ ha introdotto appello il 4 marzo 2003, chiedendo che allo stesso sia conferito effetto sospensivo; rilevato che l'appellante non ha speso nemmeno una parola per motivare tale richiesta; ricordato che la procedura applicabile al caso concreto è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 103 o cpv. 2 LGRF con rinvio esplicito all'art. 361 CPC), nella quale le sentenze divengono esecutive il giorno dopo la scadenza del termine per appellarle (art. 370 cpv. 2 CPC); ritenuto che se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che l'appello sia munito di effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC); considerato che se all'appello in esame non fosse accordato effetto sospensivo, gli oneri litigiosi potrebbero essere cancellati non appena divenuta esecutiva la sentenza impugnata; ricordato che l'iscrizione potrebbe a ogni modo essere ripristinata qualora il gravame fosse accolto, ma che ciò non impedirebbe la mancata opponibilità degli oneri nei confronti di eventuali terzi acquirenti in buona fede (cfr. art. 44 cpv. 1 tit. fin. CC); stabilito che in siffatte circostanze si giustifica dunque di concedere effetto sospensivo all'appello, per non vanificarne senso e oggetto; richiamato l'art. 370 cpv. 3 CPC decreta

1.   L'istanza è accolta e all'appello è conferito effetto sospensivo.

2.   Intimazione:

- Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________ __________ __________, __________

- avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord. La presidente della prima Camera civile (Epiney-Colombo)