Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.02.2003 11.2003.14 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.02.2003 11.2003.14 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.02.2003 11.2003.14
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.2003.14 Lugano 10 febbraio 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.____.___ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 maggio 2002 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro __________. __________ __________, __________ (già patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 3 febbraio 2003 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 gennaio 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ (1932) e __________ __________ (1933) si sono sposati a __________ il __________ 1965 e dal matrimonio sono nati __________ e __________, oggi maggiorenni; che il 6 maggio 2002 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a vivere separata e l'assegnazione dell'appartamento in via __________ __________ __________a __________ con il permesso di cambiare il cilindro della serratura; che alla discussione del 3 luglio 2002 l'istante ha confermato le sue richieste, alle quali __________ __________ si è opposto; che con decreto cautelare del 4 luglio 2002 emanato senza contraddittorio il Segretario assessore ha assegnato all'istante il citato appartamento; che all'udienza del 25 settembre 2002, indetta per “incombenti”, il Segretario assessore, preso atto della disponibilità manifestata dal convenuto, il quale dichiarava di riconoscere l'uso dell'appartamento alla moglie a condizione di trovare un accordo sulla ripartizione della mobilia domestica, ha sospeso il procedimento; che in una “memoria istruttoria con domanda riconvenzionale” del 25 settembre 2002 __________ __________ ha chiesto di “validare l'attribuzione dell'appartamento di __________ all'attrice”, ma ha rivendicato l'assegnazione dei suoi beni personali, la metà dei beni mobili di arredo (o del loro valore venale), il rimborso o la metà della cauzione versata all'amministrazione, un'indennità per la locazione di un altro appartamento e la riconsegna di preziosi detenuti dalla moglie; che all'udienza del 14 gennaio 2003 l'istante, preso atto dell'acquiescenza del marito sulle sue proprie domande, si è opposta alle richieste di lui, definendole irrite e infondate; che, statuendo il 15 gennaio 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha stralciato l'intera procedura dai ruoli per acquiescenza, autorizzando le parti a vivere separate e attribuendo il noto appartamento alla moglie; che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili; che contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 3 febbraio 2003 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'assegnazione dei quadri “di cui si discute” e di ordinare alla moglie di riconsegnarglieli; che l'appello non è stato notificato a __________ __________; e considerando in diritto: che l'appellabilità di un decreto di stralcio, data per principio solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), è lecita eccezionalmente anche per contestare l'esistenza del motivo di stralcio (transazione, ritiro dell'azione, acquiescenza, sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza di interesse giuridico: Rep. 1999 pag. 247 consid. 1), ma non i motivi che hanno condotto alla fine del processo senza sentenza (censurabili solo mediante restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC); che nell'appello il convenuto chiede di accogliere una domanda da lui formulata con “memoria istruttoria con domanda riconvenzionale” del 25 settembre 2002; che il primo giudice ha ritenuto tali richieste improponibili (non essendo state presentate contestualmente alla risposta), insufficientemente determinate, non urgenti e anche infondate poiché attinenti al regime matrimoniale e quindi estranee alla competenza del giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale; che ci si può domandare anzitutto se l'appello, formulato contro i motivi a sostegno della decisione, sia ricevibile; che, comunque sia, le presunte inadempienze del precedente patrocinatore, addotte dall'appellante per giustificare l'irrituale presentazione della domanda riconvenzionale, non bastano per sanare l'inammissibilità dell'atto processuale; che l'appellante contesta inoltre di avere avanzato rivendicazioni generiche, sottolineando di avere indicato i suoi quadri nel dettaglio in un documento da lui prodotto il 21 agosto 2003 (recte: 2002); che, così argomentando, tuttavia, egli non spiega perché le motivazioni cumulative addotte dal Segretario assessore sarebbero criticabili, sicché la censura risulta irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). che nelle circostanze descritte l'appello si rivela destinato all'insuccesso; che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso; che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso specifico, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili; in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria