Stralcio di causa per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.2006 11.2003.134 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.2006 11.2003.134 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.2006 11.2003.134
Stralcio di causa per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico
Incarto n. 11.2003.134 Lugano 23 marzo 2006 /rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretario: Annovazzi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa DI.2002.321 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 9 dicembre 2002 da AP 1 (patrocinata dall'RA 1) contro AO 1 (patrocinato dall'RA 2); premesso che con sentenza del 22 settembre 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato AP 1 e AO 1 a sospendere la comunione domestica, ha affidato la figlia X__________ (1987) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 890.¿ mensili per la figlia, più gli assegni familiari percepiti direttamente dalla madre; ricordato che contro tale sentenza è insorta AP 1 con un appello del 3 ottobre 2003 inteso a ottenere l'aumento del contributo alimentare per la figlia a fr. 1305.¿ mensili; rilevato che con le sue osservazioni del 21 ottobre 2003 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello; preso atto che AO 1 ha reso noto alla Camera, il 26 ottobre 2006, di avere firmato con la moglie una convenzione sugli effetti del divorzio e di essersi visto assegnare dal Pretore il termine di riflessione bimensile previsto dall'art. 111 cpv. 2 CC; osservato che il 16 marzo 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera l'intervenuta pronuncia del divorzio e la definizione di ogni conseguenza accessoria, instando per lo stralcio della procedura di appello dai ruoli ¿con ripartizione di tasse e spese tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili¿; accertato che il 20 marzo 2006 il Pretore ha confermato il passaggio in giudicato della sentenza con cui il 17 febbraio 2006 ha sciolto il matrimonio per divorzio; constatato che il 20 marzo 2006 AO 1 ha comunicato di aderire alla richiesta di stralcio nei termini proposti dall'appellante; stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC); posto che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), la causa non terminando con un giudizio di merito; appurato che nella fattispecie il convenuto aderisce al riparto degli oneri e alla compensazione delle ripetibili proposti dall'appellante, onde l'opportunità di non scostarsi dalla libera intesa delle parti; richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:
1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.¿ b) spese fr. 50.¿ fr. 150.¿ sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione: ¿; ¿. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario