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11.2003.104

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-08-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2003 11.2003.104 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2003 11.2003.104 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2003 11.2003.104

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2003.104 Lugano, 11 agosto 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser segretaria: Locatelli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.____.___ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 25 aprile 2003 da __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 agosto 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ e __________ __________ sono conduttori di vani adibiti alla ge­stione di un esercizio pubblico (“____________________”) in uno stabile situato sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________ __________; che il 15 e 22 aprile 2003 essi hanno diffidato __________ __________, il quale possiede anche un autosalone nei pressi, a spostare talune vetture da lui messe in mostra sul piazzale antistan­te l'esercizio pubblico; che, __________ __________ avendo rifiutato di ottemperare all'ingiunzione, il 25 aprile 2003 __________ __________ ha promosso contro di lui un'azione di manutenzione per ottenere – sotto com­minatoria dell'art. 292 CP – la rimozione delle automobili esposte; che all'udienza del 4 giugno 2003, indetta per la discussione, __________ __________ ha chiesto di respingere l'istanza e al dibattimento finale, tenuto seduta stante, le parti hanno confermato le rispettive domande; che con sentenza del 23 luglio 2003 il Pretore ha respinto l'azione e ha addebitato gli oneri processuali di complessivi fr. 400.– all'istante, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 600.– per ripetibili; che contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 4 agosto 2003 nel quale postula l'accoglimento dell'azione possessoria e la conseguente riforma del giudizio impugnato; che l'appello non è stato intimato a __________ __________; e considerando in diritto: che tanto l'azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) quanto l'azio­ne di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC) possono essere intentate dal possessore diretto anche contro il possessore indiretto (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 92 n. 331; Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 62 all'introduzione degli art. 926–929 CC); che il Pretore ha respinto l'azione, in concreto, rilevando come l'istante fosse bensì conduttore dei vani adibiti alla ge­stione del “__________ __________ ”, ma non dello spiazzo antistante, onde l'inesistenza di qualsiasi turbativa del possesso; che nell'appello l'istante si pretende conduttore anche del piazzale davanti all'esercizio pubblico in virtù di un “contratto di affitto agli atti”; che l'unico “contratto di affitto” agli atti si riferisce nondimeno a un fondo estraneo alla lite, ovvero a una porzione della particella n. __________RFD di __________, non lontana dall'esercizio pubblico, ma situata oltre la strada cantonale (doc. 2); che il solo contratto nel fascicolo processuale menzionante la particella n. __________RFD di __________ è il contratto di locazione relativo all'esercizio pubblico, il quale comprende “il locale dirimpetto alla strada cantonale, il terrazzo esterno, una cantina, il locale deposito, attrezzatura come a distinta, toilette”, senza accennare minimamente allo spiazzo antistante (doc. 1, corrispondente al doc. B, clausola n. 1); che, come sottolinea il Pretore, un punto di tale contratto allude invero al piazzale davanti al bar (clausola n. 14), ma solo per autorizzare il parcheggio di biciclette, motorini e motociclette, “escluso il posteggio automobile”; che ciò non basta lontanamente, tanto meno a un giudizio di verosimiglianza come quello preposto all'esame di un'azione possessoria (art. 929 segg. CPC), per legittimare l'istante ad agire come conduttore dell'area litigiosa; che nelle condizioni descritte, tutt'al più, l'istante risulta titolare di un permesso scritto rilasciatogli dal proprietario del terreno per il parcheggio di cicli e motocicli; che, si volesse ritenere data l'azione possessoria anche al titolare di un simile precario, in concreto la causa non sarebbe destinata a miglior sorte; che l'istante, in effetti, non spiega come né per quali ragioni le automobili esposte dal convenuto davanti all'esercizio pubblico impedirebbero o renderebbero difficile il posteggio di cicli o motocicli; che nelle condizioni illustrate l'appello, non privo di temerarietà, si rivela infondato già di primo acchito; che i costi del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato quindi spese presumibili; in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr.   50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria