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11.2003.100

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-07-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.07.2003 11.2003.100 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.07.2003 11.2003.100 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.07.2003 11.2003.100

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2003.100 Lugano 26 luglio 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: I. Bernasconi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____.__ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 15 marzo 1999 da __________ __________, nata __________, __________ __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________); giudicando ora sull'ordinanza del 7 luglio 2003 cui il Pretore ha respinto un'istanza del convenuto intesa alla modifica dell'ordinanza sulle prove; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 22 luglio 2003 presentata da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 7 luglio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto :                           che tra __________ __________ __________ (1935) e __________ nata __________ (1946) è pendente dal 15 marzo 1999 dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un'azione di separazione, successivamente tramutata in azione di divorzio; che con ordinanza sulle prove del 16 ottobre 2002 il Pretore ha ammesso, tra l'altro, l'edi­zione dal convenuto di tutti i giustificativi delle spese di amministrazione, manutenzione e assicurazione riguardanti immobili di sua proprietà, come pure dei relativi contratti di locazione; che __________ __________ ha chiesto il 3 gennaio 2003 la modifica dell'ordinanza, nel senso di esonerarlo dalla produzione dei citati documenti, domanda alla quale __________ __________ si è opposta; che il 7 luglio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza e ha assegnato all'interessato un nuovo termine di 30 giorni per presentare la nota documentazione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico di lui, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 150.– per ripetibili; che contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 22 luglio 2003 nel quale chiede, previo conferimento del­l'effetto sospensivo al ricorso da parte del Pretore, l'accoglimento della sua istanza; che il 23 luglio 2003 il Pretore ha sospeso il termine per la produzione dei documenti; che l'appello non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che per l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione; che parimenti, in caso di richiesta di modifica (art. 182 cpv. 3 CPC), il giudice emana una nuova ordinanza; che tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407); che per quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213 bis cpv. 1 CPC cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC); che l'art. 213 bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213 a CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce con ordinanza, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi; che il nuovo art. 213 a CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 in re H., consid. 2; sentenza del 24 giugno 2002 in re P., consid. 1); che pertanto le parti devono attendere l'emanazione della sentenza finale per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione rivolta a una di loro; che, ciò posto, l'appello si rivela di primo acchito improponibile; che l'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso; che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili; in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'appello è irricevibile.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 150.– b) spese                         fr.   50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________. __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario