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11.2002.99

Ticino · 2002-09-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 11.2002.99 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 11.2002.99 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 11.2002.99

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00099 Lugano 15 ottobre 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza dell'8 maggio 2001 da __________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________) contro __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________); premesso che, statuendo il 23 agosto 2002 su un'istanza volta alla modifica di misure provvisionali proposta l'8 maggio 2001 da __________, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ridotto il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1430.– mensili; accertato che contro il giudizio appena citato __________ ha introdotto, il 5 settembre 2002, un ap­pello per ottenere la completa soppressio­ne del contributo; ricordato che con decisione del 16 settembre 2002 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata contestualmente all'appello; preso atto che il 7 ottobre 2002 l'istante ha comunicato di ritirare l'appello; stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado; rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.); ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:

1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario