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11.2002.90

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-10-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 11.2002.90 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 11.2002.90 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 11.2002.90

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.2002.00090 Lugano 15 ottobre 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __._____._____ (annullamento di decisioni assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'11 febbraio 2002 da __________, __________, e __________, __________ (entrambi patrocinati dall'avv. __________, __________) contro Associazione __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________); visto l'appello del 13 agosto 2002 presentato dall'associazione __________, Lugano contro il decreto cautelare emesso il 2 agosto 2002, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1; ricordato che il 16 agosto 2002 l'appellante è stata invitata a depositare entro mercoledì 3 settembre 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello non sarebbe stato trattato (art. 312 cpv. 2 CPC); accertato che il termine è decorso infruttuoso; ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello non può essere esaminato nel merito; considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG); stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato; richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG, decreta:

1.   L'appello è stra lciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.   50.– b) spese                         fr.   50.– fr. 100.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario