Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.09.2002 11.2002.88 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.09.2002 11.2002.88 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.09.2002 11.2002.88
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.2002.00088 Lugano, 10 settembre 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __________ . __________ . __________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 14 giugno 2002 dalla Comunione dei comproprietari del “ __________ __________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________; visto il “ricorso” del 29 luglio 2002 presentato (in __________) da __________ __________ contro la sentenza del 4 luglio 2002 con cui il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha ordinato, in luogo e vece del Pretore, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale (art. 712 i CC) in favore dell'attrice per la somma di fr. 4857.90 con interessi sulla proprietà per piani n. __________ (pari a 74 / 1000 della particella n. __________ RFD di __________), appartenente al convenuto; ricordato che il 7 agosto 2002 l'appellante è stato invitato da questa Camera a depositare entro il 26 agosto 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________ - __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC); constatato che finora non risulta essere intervenuto versamento alcuno, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC); ritenuto che nelle circostanze descritte il ricorso non può essere esaminato nel merito, ciò che rende inutile fissare all'appellante un termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC); considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'attrice, cui l'appello non è stato intimato; richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG, decreta:
1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 50.– b) spese fr. 50.– fr. 100.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: – __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale di appello La presidente Il segretario