Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.09.2003 11.2002.66 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.09.2003 11.2002.66 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.09.2003 11.2002.66
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.2002.66 Lugano, 22 settembre 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser segretario: I. Bernasconi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.________.___ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 dicembre 1999 da APPE0 (patrocinata dall'_PATR0 Contro APPO0 (patrocinato dall' _PATR0); giudicando ora sull'ordinanza del 13 maggio 2002 con cui il Pretore ha respinto un'istanza dell'attrice intesa alla modifica dell'ordinanza sulle prove; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 13 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di una provvigione ad litem contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che tra __________ __________ (1944) e __________ nata __________ (1944) pende dal 22 dicembre 1999 dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di separazione, successivamente convertita in azione di divorzio; che in esito alla mutazione dell'azione __________ __________ ha presentato il 6 marzo 2001 numerose domande di edizione intese a ottenere – fra l'altro – la trasmissione da nove banche di tutti gli estratti, dal 1° giugno 1988 (il giorno successivo alla celebrazione del matrimonio) in poi, inerenti a relazioni delle quali il convenuto risulti essere o essere stato avente diritto economico; che con ordinanza sulle prove del 26 luglio 2001 il Pretore non ha ritenuto opportuno dar seguito alle domande di edizione da terzi prima di sentire i testimoni ammessi; che il 10 settembre 2001 __________ __________ ha chiesto l'integrazione di tale ordinanza, postulando l'emanazione del decreto sulle domande di edizione; che l'attrice ha sollecitato il 25 gennaio 2002 una decisione al riguardo; che, statuendo il 2 aprile 2002, il Pretore ha ammesso le domande di edizione, ma le ha limitate agli ultimi cinque anni, assegnando alle banche un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni; che l'8 aprile 2002 uno degli istituti interpellati, la __________ - __________ __________ di __________, ha invitato il Pretore a notificare il decreto alla sua nuova ragione sociale, la __________ __________ __________ (__________) __________ . di __________; che il 19 aprile 2002 l'attrice ha instato per una modifica di quest'ultima domanda di edizione in tal senso; che il medesimo giorno essa ha chiesto altresì di estendere tutte le domande di edizione, facendole retroagire non solo per gli ultimi cinque anni, ma fino al 1° giugno 1988, come da lei chiesto originariamente; che il 13 maggio 2002 il Pretore ha assegnato alla __________ __________ __________ (__________) __________ __________ di __________ un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni, in sostituzione del termine impartito il 2 aprile 2002 alla __________ - __________ __________ di __________; che contestualmente egli ha respinto invece la postulata estensione delle domande di edizione al 1° giugno 1988, rifiutando di modificare l'ordinanza sulle prove; che contro tale decisione __________ __________ è insorta con un appello del 3 giugno 2002 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, l'estensione di tutte le domande di edizione al 1° giugno 1988, rivendicando inoltre una provvigione ad litem di fr. 2500.–; che il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha concesso effetto sospensivo all'appello il 4 giugno 2002; che nelle sue osservazioni del 1° luglio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito; e considerando in diritto: che secondo l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove ammesse, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione; che un'ordinanza sulle prove non è appellabile, come tutte le ordinanze, ma può essere modificata dal giudice, sentite le parti (art. 182 cpv. 3 in relazione con l'art. 95 cpv. 1 CPC); che la decisione con cui il giudice rifiuta di modificare un'ordinanza sulle prove è, a sua volta, un'ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 182 CPC); che nella misura in cui tende a far modificare l'ordinanza sulle prove integrata dal Pretore il 2 aprile 2002, l'appello in esame si rivela quindi irricevibile già di primo acchito; che per quanto attiene alle domande di edizione, fino al 31 marzo 2001 il giudice le decideva tutte mediante decreto (art. 213 bis cpv. 1 CPC, cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC); che l'art. 213 bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213 a CPC (BU 2001 pag. 55), applicabile dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379) all'insieme dei processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC): che a norma dell'art. 213 bis CPC il giudice continua a decidere con decreto solo le domande di edizione verso terzi, mentre decide quelle verso la controparte mediante ordinanza; che, nondimeno, anche nel caso di una domanda di edizione verso terzi, solo il terzo può appellare subito il decreto pretorile che gli impone di esibire documenti; che per contestare l'edizione, invece, le parti devono attendere l'emanazione della sentenza finale (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 24); che in effetti con la novella del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso sopprimere la possibilità, per le parti, di impugnare subito il giudizio del Pretore, giudizio che già in precedenza poteva essere da loro appellato – del resto – limitatamente ai requisiti peculiari dell'edizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 213 bis CPC con richiami); che di conseguenza l'appello in questione si rivela irricevibile anche nella misura in cui è diretto contro i decreti di edizione; che una provvigione ad litem è destinata a finanziare mezzi di offesa o di difesa che non siano sprovvisti di buon esito sin dall'inizio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 ad art. 163 CC; analogo orientamento vigeva già sotto il vecchio diritto del divorzio: Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 vCC); che, per di più, una provvigione ad litem è destinata a coprire per sua natura – come nel vecchio diritto (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 287 ad art. 145 vCC) – spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite; che in concreto l'appello difettava sin dall'inizio di ogni probabilità di successo e che dopo l'introduzione dell'appello nessun atto processuale si è più reso necessario da parte dell'interessata; che nelle condizioni illustrate una provvigione ad litem non può entrare in linea di conto; che gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. La richiesta di provvigione ad litem è respinta.
4. Intimazione: –__________ __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario