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Incarto n.11.2002.00060
Lugano
9 settembre 2002/rgc
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa__________.__________.__________(divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa conpetizione del 15 aprile 1999 da
____________________,nata__________,__________
(patrocinata dall'avv. dott.____________________,__________)
Contro
____________________,__________
(ora patrocinato dall'avv.____________________.__________,__________);
giudicando orasul decreto cautelare del 2 maggio 2002con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale tra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione (l'uno non è prioritario rispetto all'altro: I CCA, sentenza del 22 settembre 1999 in re B., consid. 6; del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8c). Ne risulta quanto segue:
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisognodei beneficiari tutti i contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (loc. cit.). Ne risulta quanto segue:
La presidente La segretaria