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11.2002.40

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-06-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.06.2002 11.2002.40 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.06.2002 11.2002.40 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.06.2002 11.2002.40

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00040 Lugano 18 giugno 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __._____.______ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 dicembre 2000 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) Contro __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________); premesso che __________ __________ (1963) e __________ nata __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1988 e che dalla loro unione sono nati i figli __________ (1989) e __________ (1993); posto che il 22 marzo 2002, statuendo su un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 12 dicembre 2000 da __________ __________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare mensile di 1391.– per la moglie (ridotti a fr. 1358.50 mensili tra il 9 luglio e il 1° settembre 2001) e di fr. 1050.– per ciascun figlio, come pure a versare una provvigione ad litem di fr. 3000.–; rilevato che contro la citata decisione __________ __________ è insorto l'8 aprile 2002 con un appello nel quale ha chiesto la riduzione del contributo alimentare per la moglie e la soppressione della provvigione di causa; constatato che il 6 maggio 2002 __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro la medesima sentenza, nel quale ha postulato l'aumento del contributo alimentare per sé; preso atto che il 27 maggio 2002 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso; ricordato che il ritiro dell'appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili; ritenuto che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell'ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l'appello principale deve – di regola – sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento); stabilito che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi; considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dalla legale di __________ __________ per la stesura delle osservazioni all'appello e dell'appello adesivo (art. 17 TOA); valutato in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG); richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:

1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.   L’appello adesivo è dichiarato caduco.

3.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia unica     fr. 100.– b) spese                                  fr.   50.– fr. 150.– sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– complessivi per ripetibili di appello.

4.   Intimazione a:

– avv. __________ __________ -__________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario