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11.2002.37

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-07-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2002 11.2002.37 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2002 11.2002.37 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2002 11.2002.37

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00037 Lugano 10 luglio 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. __._____ (rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la Commissione tutoria regionale __________, __________ A __________ __________, __________ (patrocinata dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________ -__________ -__________ -__________, __________); premesso che con risoluzione del 1° marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 2 ha provvisoriamente privato __________ __________ (1919) dell'esercizio dei diritti civili, designandole come curatore __________ __________, __________ __________ di __________; accertato che contro la decisione citata __________ __________ ha introdotto ricorso alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento del provvedimento; rilevato che il 21 marzo 2002 l'autorità di vigilanza ha conferito al ricorso effetto sospensivo, provvedimento che __________ __________ ha impugnato con appello del 5 aprile 2002; ricordato che con decisione del 15 aprile 2002, confermata da questa Camera con sen­tenza del 3 maggio 2002 (inc. __________.__________.__________), l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso di __________ __________ irricevibile; preso atto che il 5 luglio 2002 __________ __________ ha comunicato di ritirare il suo ricorso, diventato privo d'interesse; ritenuto che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.); stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime; considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere dal prelievo di spese e dall'assegnazione di ripetibili; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:

1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a: – __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________ __________;

– lic. iur. __________ __________, __________. Comunicazione alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario