Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.03.2002 11.2002.24 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.03.2002 11.2002.24 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.03.2002 11.2002.24
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.2002.00024 Lugano, 14 marzo 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 12 aprile 2001 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, ____________________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________), giudicando ora sul decreto cautelare del 19 febbraio 2002 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra le parti; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 febbraio 2002 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ (__________1969) e __________ nata __________ (__________1965) si sono sposati ad __________ il __________ 1996 e che dal matrimonio è nato __________ (__________1997); che la moglie ha anche un figlio avuto in prime nozze, __________ __________ (__________1992), affidato al padre; che il 12 aprile 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'attribuzione dell'alloggio familiare, l'affidamento del figlio __________, un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– per il figlio, come pure una provvigione ad litem di fr. 5000.–; che in via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste; che all'udienza del 4 maggio 2001, indetta per discutere l'istanza a protezione dell'unione coniugale, __________ __________ ha proposto di respingere tutte le domande; che con decreto emanato seduta stante “in via supercautelare” il Pretore ha attribuito l'alloggio familiare alla moglie, cui ha affidato __________, condannando il marito a versare per il mese di maggio 2001 un contributo alimentare di fr. 1700.– per la moglie e uno di fr. 700.– per il figlio, aumentato dal 1° giugno 2001 a complessivi fr. 3350.– mensili; che la discussione dell'istanza è continuata il 20 giugno 2001 e a tale udienza entrambe le parti hanno offerto prove; che il 21 dicembre 2001, in pendenza di istruttoria, __________ __________ ha sollecitato una riduzione retroattiva dei contributi provvisionali, dal maggio 2001, a fr. 1200.– mensili per la moglie e a fr. 600.– mensili per il figlio; che con decreto emesso il 19 febbraio 2002 “in via supercaute- lare” il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, riducendo dal 1° gennaio 2002 i contributi provvisionali a fr. 1450.– mensili per la moglie e a fr. 700.– mensili per il figlio; che contro tale decreto __________ __________ è insorta con un appello del 4 marzo 2002 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di annullare il giudizio impugnato, subordinatamente di fissare il contributo provvisionale in “un importo complessivo di fr. ..., di cui fr. ... a favore della moglie e fr. ... a favore del figlio”; che l'appello non è stato intimato a __________ __________; e considerando in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 CPC, cui rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC); che nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC); che i provvedimenti cautelari sono emanati secondo gli art. 376 segg. CPC e possono dunque essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC); che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii); che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382); che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – come “supercautelare”; che di conseguenza l'appello in esame si rivela già di primo acchito improponibile; che nelle circostanze descritte giova appena rilevare come le domande subordinate contenute nel memoriale sarebbero ad ogni modo inammissibili, in litigi pecuniari le conclusioni dovendo essere cifrate e non lasciate semplicemente a beneplacito del giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 309 CPC; identico principio vale sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9); che quanto precede non impedisce, comunque sia, di considerare l'appello alla stregua di una richiesta di discussione davanti al Pretore, il quale deve concedere a __________ __________ la facoltà di esprimersi sulla modifica dell'assetto provvisionale postulata dal marito il 21 dicembre 2001 (art. 84 CPC); che di conseguenza il memoriale va rinviato al Pretore perché dia all'interessata la possibilità di essere sentita e statuisca poi con un decreto “di convalida” (sulla specificità dei decreti emanati “nelle more istruttorie” v. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907, fermo restando invece che il formalismo della nota 908 non può lontanamente essere condiviso); che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che il conferimento dell'assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto, poiché l'appello risultava sprovvisto sin dall'inizio di qualsiasi possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC); che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, in applicazione dell'art. 313 bis CPC pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Gli atti sono rinviati al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché statuisca sull'assetto provvisionale dopo avere conferito a __________ __________ la possibilità di esprimersi sulla modifica postulata da __________ __________.
3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
5. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario