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11.2002.147

Ticino · 2002-11-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2002 11.2002.147 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2002 11.2002.147 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2002 11.2002.147

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.147 Lugano, 20 dicembre 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 dicembre 2002 presen­tato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che mediante decreto del 18 novembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha stralciato dai ruoli un'azione possessoria promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da __________ __________ contro __________ __________ che il Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese del decreto a carico dell'istante, tenuto a rifondere a __________ __________ un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili; che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 12 dicembre 2002 nel quale chiede di rinunciare alla riscossione di tasse o spese e di prescindere dall'assegnazione di ripetibili; che l'appello non è stato intimato a __________ __________; e considerando in diritto: che l'impugnabilità di un decreto di stralcio in materia di tasse, spese e ripetibili è data per principio (Rep. 1985 pag. 145 in basso); che le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 con rinvio agli art. 361 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore – siano essi decreti o sen­tenze – sono appellabili nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore litigio­so (art. 370 CPC; I CCA, sentenza del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6; da ultimo: sentenza del 18 dicembre 2002 in re C., consid. 1); che nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'istante il 25 novembre 2002, come il medesimo __________ __________ riconosce nell'appello (pag. 1 in fondo) e come risulta dalla busta di intimazione prodotta; che il termine di 10 giorni è cominciato pertanto a decorrere, in concreto, il 26 novembre 2002 ed è giunto a scadenza il 5 dicembre successivo a mezzanotte; che, introdotto il 12 dicembre 2002, l'appello si rivela dunque intempestivo e sfugge come tale a qualsiasi esame; che, del resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC); che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile; che le spese del giudizio odierno, ridotte in quanto la causa termina “senza sentenza” (art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC); che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili; in applicazione dell'art. 313 bis e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'appello è irricevibile.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 100.– b) spese                         fr.   50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        La segretaria