Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.02.2003 11.2002.135 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.02.2003 11.2002.135 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.02.2003 11.2002.135
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.2002.135 Lugano 10 febbraio 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.____.___ (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 settembre 2001 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) e __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________); premesso che con decreto del 31 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuto decesso di __________ __________ il __________ __________ 2002, negando a __________ __________ il beneficio dell'assistenza giudiziaria; accertato che contro il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un appello il 25 novembre 2002 per ottenere il beneficio rifiutatole dal Pretore; ricordato che con ordinanza del 29 novembre 2002 la presidente di questa Camera ha accertato la sospensione della procedura a norma dell'art. 104 CPC; preso atto che il 5 febbraio 2003 l'appellante ha comunicato di ritirare l'appello; stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado; rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.); ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:
1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: – avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria