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11.2002.104

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-10-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.10.2002 11.2002.104 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.10.2002 11.2002.104 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.10.2002 11.2002.104

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00104 Lugano 4 ottobre 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __._____._____ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 settembre 2001 da __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________) contro __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________); premesso che, statuendo il 28 agosto 2002 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 3 settembre 2001 da __________ nei confronti della moglie __________, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il collocamento dal 2 settembre 2002 delle figlie __________ (nata il __________ 1992) e __________ (nata il __________ 1994) all'Istituto __________ di __________a, ha fissato il diritto di visita dei genitori e ha ordinato un sostegno terapeutico per la figlia __________, chiamando a fungere da terapeuta il dott. __________, del Servizio medico-psicologico di __________; accertato che contro la citata sentenza __________ ha introdotto appello il 5 settembre 2002, chiedendo la revoca dell'incarico conferito al dott. __________ perché fosse concessa a lui e alla moglie la possibilità di trovare “un accordo soddisfacente” per loro e per le figlie; preso atto che il 3 ottobre 2002 l'istante ha comunicato di ritirare l'appello, i coniugi avendo raggiunto un accordo giudiziale davanti al Pretore per la parziale modifica della sentenza impugnata; stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di appello; rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.); ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili, l'appellata non avendo presentato osservazioni; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:

1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a: – avv. __________, __________; – avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario