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11.2001.8

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-01-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.01.2001 11.2001.8 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.01.2001 11.2001.8 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.01.2001 11.2001.8

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.2001.00008 Lugano 29 gennaio 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____.__ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 28 giugno 2000 dall'Impresa costruzioni __________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); premesso che il 5 gennaio 2001 __________ __________ ha interposto appello contro la sentenza 18 dicembre 2000 con la quale il Pretore di Mendrisio Sud ordinava l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 428 662.80 a carico del fondo n. __________RFD di __________, proprietà di __________ __________; ricordato che la presidente della Camera ha respinto l’11 gennaio 2001 la domanda di effetto sospensivo presentata dall’appellante; preso atto che il 25 gennaio 2001 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’appello; ritenuto che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta in linea di principio l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; accertato che nella fattispecie il ritiro dell’appello è avvenuto prima dell’intimazione del rimedio giuridico alla controparte, di modo che non si giustifica di attribuire ripetibili a quest’ultima; considerato che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto del fatto che la procedura non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG); richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC decreta:

1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 150.– b) spese                         fr.   50.– fr. 200.– sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.   Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione: – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud; – Ufficio del registro fondiario di __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario