Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.06.2002 11.2001.68 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.06.2002 11.2001.68 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.06.2002 11.2001.68
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.2001.00068 Lugano 20 giugno 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____.______ (comproprietà immobiliare: rendiconto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione dell'8 giugno 1993 da __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ al quale sono subentrati gli eredi __________, __________ -__________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________); premesso che con sentenza del 24 aprile 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'azione di rendiconto promossa da __________ __________ contro il fratello __________ __________, relativa alla comproprietà della particella n. __________RFD di __________, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 6'000.– con le spese a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 14'000.– per ripetibili; accertato che contro tale sentenza __________ __________ ha interposto appello il 14 maggio 2001, chiedendo l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato; constatato che con osservazioni del 19 giugno 2001 __________, __________ -__________, __________ e __________ __________i, subentrati al padre, deceduto in pendenza di causa, hanno proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata; ricordato che in seguito all'avvio di trattative per una soluzione stragiudiziale della vertenza la presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello con ordinanza del 12 ottobre 2001; preso atto che il 7 giugno 2002 le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo transattivo che mette fine a ogni loro controversia e hanno chiesto lo stralcio della procedura, con spese a carico dell'appellante e compensazione delle ripetibili; stabilito che nelle circostanze descritte la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG); richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:
1. Si prende atto della transazione. La causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario