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11.2001.56

Ticino · 2001-05-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.2001 11.2001.56 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.2001 11.2001.56 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.2001 11.2001.56

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2001.00056 Lugano 4 maggio 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____.______ (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 aprile 2001 da __________ __________ -__________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________, e __________ __________, __________ __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________); giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 5 aprile 2001 dagli istanti nei confronti del Pretore; premesso che __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo una rettifica del registro fondiario; rilevato che gli attori hanno presentato, il 5 aprile 2001, un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore; accertato che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2001 __________ __________ propone di respingere la domanda; osservato che il 25 aprile 2001 il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera, non riconoscendo nei motivi addotti alcun titolo di ricusazione; preso atto che il 25 aprile 2001 gli attori hanno comunicato di ritirare l'istanza; ricordato che il ritiro di una domanda equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito di oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili; ritenuto che nella fattispecie non soccorrono ragioni per scostarsi da tali principi; stabilito che, in ogni modo, la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG); considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale del convenuto per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'istanza; richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:

1.   L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.   50.– b) spese                         fr.   50.– fr. 100.– sono posti a carico degli istanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 250.–  complessivi per ripetibili.

3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario