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11.2001.56

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino ·04 · 2001-04-05 · Italiano TI
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Incarto n.11.2001.00056

Lugano

4 maggio 2001/rgc

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 aprile 2001 da

__________ __________-__________,__________ __________

__________ __________,__________ __________

__________ __________,__________ __________, e

__________ __________,__________ __________

(patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)

contro

__________ __________,__________ __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sull'istanza di ricusazionepresentata il 5 aprile 2001 dagli istanti nei confronti del Pretore;

premesso che __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo una rettifica del registro fondiario;

rilevato che gli attori hanno presentato, il 5 aprile 2001, un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore;

accertato che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2001 __________ __________propone di respingere la domanda;

osservato che il 25 aprile 2001 il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera,non riconoscendo nei motivi addotti alcun titolo di ricusazione;

preso atto che il 25 aprile 2001 gli attori hanno comunicato di ritirare l'istanza;

ricordato che il ritiro di una domanda equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito di oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

ritenuto che nella fattispecie non soccorrono ragioni per scostarsi da tali principi;

stabilito che, in ogni modo, la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale del convenuto per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'istanza;