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11.2001.134

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-11-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 Lo scioglimento del regime matrimoniale dei beni va esaminato prima delle controversie sui contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: __________ __________/__________ I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). Quando, come nel caso concreto, vige tra i coniugi la separazione dei beni (doc. 27) e non v'è quindi regime da sciogliere, al momento del divorzio vanno liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, procedendo altresì allo scioglimento delle comproprietà (Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 2 ad art. 251 CC).

E. 3 L'appellante

rimprovera anzitutto al Pretore di avere attribuito alla particella n.

__________RFP di __________ un valore di fr. 328 000.– seguendo le indicazioni

del perito giudiziario, nonostante l'agire scorretto di questi e

l'inaffidabilità manifesta del referto. Egli con­testa dipoi l'inclusione nella

liquidazione patrimoniale di un credito della moglie di fr. 41 025.–,

poiché la sua esistenza non sarebbe stata dimostrata e perché i crediti

derivanti dagli obblighi alimentari “non possono rientrare nel conteggio delle

posizioni determinanti per la liquidazione del regime matrimoniale”. Il ricorrente

censura anche il mancato riconoscimento di un suo credito verso la moglie di

fr. 150 000.– dipendente da un prestito concesso nel 1985 e del suo

diritto sulla metà delle prestazioni previdenziali erogate al coniuge in

pendenza di causa.

a)

Con

riferimento alla perizia, il ricorrente ripropone testualmente le critiche già

sollevate nel memoriale conclusivo sottoposto al Pretore, senza però confrontarsi

con la motivazione di quest’ultimo, che le ha respinte. La sua doglianza è

quindi irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, le censure non

sarebbero destinate a miglior sorte. Il perito ha tenuto conto infatti dei vari

fattori che incidono sul valore del terreno, dando sufficienti e coerenti

spiegazioni. In particolare egli ha considerato la presenza di un bosco quale

elemento atto da un lato a diminuire il valore del fondo, la cui parte ovest

gode solo di un'insolazione ridotta, dall'altro ad accrescere il valore stesso

(perizia, risposta n. 5). Ha poi ritenuto che il fatto di beneficiare di una

servitù d'allacciamen­to a un impianto di riscaldamento esistente non porta ad

aumento di valore, poiché in concreto l'impianto medesimo andrebbe potenziato

per servire nuovi utenti, con una spesa in buona parte a carico del richiedente

(perizia, risposte n. 3.1 e 3.2). Infine ha rilevato che l'obbligo di costruire

un parco giochi e di partecipare alle spese di manutenzione di esso in caso

d'edificazione di una casa unifamiliare costituisce un'incognita sui costi, che

sminuisce il valore dell'immobile (perizia, risposta n. 6). Il primo giudice ha

ritenuto – a ragione – logiche, motivate e fondate su basi fattuali corrette le

conclusioni alle quali è giunto il perito, né è dato a divedere per qua­li

motivi egli avrebbe dovuto scostarsene. Anche per quanto attiene al

comportamento del perito, il quale ha agito su incarico della moglie

posteriormente alla stesura del referto, le considerazioni del primo giudice,

con le quali l'appellante non si confronta, appaiono pertinenti.

b)

Il Pretore, accertato che il 27 giugno 1995 il convenuto si era

professato debitore nei confronti della moglie di fr. 51 200.– a titolo di

alimenti non pagati (doc. T), ha riconosciuto a quest'ultima l'importo di fr.

41 025.– quale parte del credito riferita ai contributi in suo favore,

escludendo la quota destinata al figlio ormai maggiorenne (fr. 10 175.–).

Secondo l'appellante il credito non sarebbe provato e in ogni modo non rientrerebbe

nella liquidazione del regime matrimoniale. Siffatto credito non può tuttavia

essere messo seriamente in dubbio: esso è fondato sulla decisione provvisionale

del Tribunale distrettuale di __________, che ha stabilito un contributo alimentare

di fr. 700.– mensili in favore della moglie e di fr. 500.– in favore del figlio

dal 1° agosto 1990 (doc. E). Il ricorrente, al quale incombeva l'onere di

provare d'aver fatto fronte a tale obbligo, non ha mai neppure affermato, né

tanto meno provato, di avere pagato i contributi. Anzi, nei conteggi che egli

stesso ha allestito sono inseriti i relativi crediti in favore della moglie,

con l'indicazione

Unterhaltszahlungen

riferita al periodo dal 1° agosto

1990 al 1° agosto 1995 (doc. T), poi aggiornati al 16 aprile 1996 (doc. N).

Per

quanto riguarda l'ammontare del credito, il Pretore, riprendendo il doc. T, ha

tenuto conto dei contributi relativi al periodo dal 1° agosto 1990 al 1° agosto

1995. La causa di divorzio nell'ambito della quale il provvedimento cautelare

era stato emanato, però, è stata stralciata dai ruoli con decreto del 13

settembre 1994. In applicazione del vecchio diritto, allora applicabile, ciò ha

comportato la decadenza delle misure provvisionali (

Bühler/Spühler

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 67 ad

art. 145 vCC) e il principio è rimasto immutato anche nella legge nuova (

Gloor

in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª

edizione, n. 14 ad art. 137 CC), facendo venir meno da quel momento l'obbligo del

marito di versare il contributo alimentare al coniuge. Ne discende che l'appellan­te

può essere tenuto a versare solo l'importo di fr. 35 000.– (fr. 700.– per 50

mesi). È vero che tanto nello scritto del 27 giugno 1995 (doc. T) quanto nel

successivo conteggio del 16 aprile 1996 (doc. N) egli ha ritenuto erroneamente

che l'obbligo contributivo continuasse. Non va dimenticato però che i citati

documenti costituivano uno strumento di lavoro inteso ad appianare i problemi

coniugali e, come semplici proposte, non possono assurgere a base legale per un

obbligo ormai cessato. Non essendo poi contestato l'avvenuto pagamento di fr.

1300.– né il principio, stabilito dal Pretore, che esso va imputato

proporzionalmente sui pagamenti in favore del figlio e del coniuge, a

quest'ultimo va riconosciuto per finire un credito di fr. 34 000.–.

Come

detto, nell'ambito della liquidazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi

nella separazione dei beni occorre definire globalmente i rapporti di dare e avere

tra le parti. Ciò impone di tener conto anche delle spettanze di un coniuge per

contributi alimentari scoperti. Non v'è motivo infatti per trascurare un

credito accertato giudizialmente solo perché riferito a contributi di

mantenimento, né è dato di capire per qua­le motivo la sua natura osterebbe

alla possibilità di computar­lo nella procedura di divorzio. Contrariamente poi

a quanto sostiene l'appellante, dagli atti non risulta che la moglie abbia

proceduto in via esecutiva per l'incasso dei predetti contributi. Le esecuzioni

documentate si riferiscono in effetti a quelli stabiliti dal Pretore del

distretto di Lugano, sezione 6, con i decreti provvisionali del 4 dicembre 1997

e dell'11 febbraio 1998 (doc. QQ, RR, doc. 9, 36, 37), ma non a quelli precedentemente

fissati dal Tribunale di __________.

c)

Il

Pretore ha respinto la richiesta dell'appellante intesa al rim­borso di fr.

150 000.– asseritamente mutuati alla moglie nel 1985, non risultando

dimostrate né l'esistenza né la natura di tale stanziamento. L'appellante

ribadisce che la cessione avvenuta nel 1985 non costituiva una donazione fra

coniugi, bensì un mutuo, che andrebbe pertanto restituito. Se non che, il

Pretore ha respinto la pretesa – come si è visto – perché non provata. Tale

motivazione è rimasta incontestata. Mancando la prova della dazione dei beni,

manca anche la premessa della richiesta di restituzione. Ciò rende inconferenti

gli argomenti esposti nel memoriale.

d)

Il

primo giudice ha negato diritti del marito sull'avere previdenziale percepito

dalla moglie, la pretesa non potendosi fondare sull'art. 122 CC, stante

l'intervenuto caso previdenziale, né sulla liquidazione del regime dei beni, le

parti avendo adottato la separazione dei beni. L'appellante sottolinea che

l'evento è intervenuto in pendenza di causa, sicché il suo diritto alla metà

dell'avere previdenziale della moglie sarebbe intatto. A torto. Quando un caso

di previdenza si verifica, gli averi previdenziali non possono più essere

ripartiti confor­me­mente all'art. 122 CC. Poco importa che il caso

previdenziale sia intervenuto in pendenza di divorzio. Decisivo è che non è più

oggettivamente possibile ripartire gli averi del coniuge presso la rispettiva

cassa pensioni

(Sutter/Freiburghaus

,

Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,

Zurigo 1999, n. 16 ad art. 122/141-142 CC e n. 4 ad art. 124 CC).

E. 4 Per

quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore ha accertato il reddito

del marito in fr. 4891.– mensili netti (guadagno da attività indipendente

fr. 3500.–, rendita AVS fr. 1391.–), a fronte di un fabbisogno minimo

di fr. 2413.25 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

oneri ipotecari fr. 857.15, premio della cassa malati fr. 308.35,

imposte fr. 147.75). Quanto alla moglie, il primo giudice ha escluso che

essa possa riprendere un'attività lucrativa, fissandone il fabbisogno minimo in

fr. 2248.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1045.–,

locazione fr. 883.65, premio della cassa malati fr. 220.–, imposte

fr. 100.–). Di conseguenza egli ha quindi accolto la richiesta della

moglie, che postulava un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili, non

senza rilevare che ripartendo l'eccedenza dei redditi rispetto ai fabbisogni

l'attrice avrebbe avuto diritto a un contributo mensile di fr. 1580.–.

L'appellante contesta l'ammontare del reddito impu­tatogli, come pure di quello

conseguibile dalla moglie, e rivendica un aumento del proprio fabbisogno minimo.

Contesta poi che sia giustificata la ripartizione delle eccedenze così come

operata dal pretore, l'appellata vivendo da sola da molti anni provvedendo al

proprio sostentamento.

a)

Nel

nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo lo scioglimento del matrimonio è

regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, secondo il quale, se non si può ragionevolmente

pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito

sostentamento, inclusa un'adeguata previ­den­za per la vecchiaia, l'altro coniuge

gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello

secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a se stesso nella misura

del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o

a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale

autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimo­nio, uno dei coniugi

può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo

dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprat­tutto sulle necessità della parte

richiedente e dipende dal grado d'autono­mia che si può esigere da lei, in

particolare dalla sua capaci­tà di intraprendere un'attività professionale – o

di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per

sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Dal profilo finanziario occorre

considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi

potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole

sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).

b)

Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli ele­menti

oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri

corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in

applicazione del vecchio diritto (

Werro

in:

De l'ancien au nouveau droit du divorce

, Ber­na 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie –

il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del

me­desimo, il tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune,

l'età e la loro salute, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la

durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le

prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento pro­fes­sionale

del beneficiario, come pure le aspet­tative di vecchiaia e di previdenza,

incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita

(art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun

interesse giuridico (

Schwenzer

,

op. cit., n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento

deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo

restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio

(DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il

contributo di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal

coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC;

Wer­ro

, Concubinage, mariage et

démariage, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.).

c)

In

concreto le parti si sono sposate il 7 agosto 1959 e si sono definitivamente

separate di fatto il 18 aprile 1997. Pur considerando gli anni in cui esse

hanno vissuto separate, la vita in co­mune è durata oltre 40 anni, ragione per

cui il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga dura­ta (

Schwenzer

, op. cit., n. 48 ad art. 125

CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale

__________.__________/__________del 4 aprile 2001, consid. 2c). I co­niugi

hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avu­to

durante la comunione domestica (senten­ze del Tribunale federale

__________.__________/__________ del 29 giugno 2001, con­sid. 2c, e

__________C.__________ /__________ del 29 ottobre 2001, consid. 4c). In tal

senso è imprecisa la decisione impugnata, laddove il Pretore procede "applicando

il noto meccanismo della ripartizione per metà delle eccedenze". Dall'istruttoria

risulta che la moglie, di lingua madre tede­sca, durante la vita in comune ha

principalmente collaborato con il marito, prima come segretaria e poi aiutandolo

nella gestione del complesso turistico “__________ ”. Attualmente essa è, come

il marito, al beneficio della pensione. Per finire, il Pretore ha fissato in

fr. 1400.– mensili l'importo che manca alla moglie, per raggiungere il livello

di vita avuto durante la comunione domestica. L'appellante non contesta la

cifra di per sé, né pretende che soccorrano i presupposti eccezionali dell'art.

125 cpv. 3 CC in base ai quali un contributo alimentare possa essere ridotto o

addirittura rifiutato. Trattasi quindi di valutare se egli sia in grado di

erogare tale importo, rispettivamente se l'attrice non sia in grado di

sopperire in maggior misura alle proprie esigenze, ad esempio facendo fruttare

meglio la propria sostanza.

d)

Questa

Camera ha già avuto modo di ricordare che, trattandosi di accertare il reddito

di un lavoratore indipendente, occorre operare una media sull'arco di più anni

(Rep. 1995 pag. 141;

Wullschleger,

Praxiskommentar Scheidungsrecht,

Basilea 2000, n. 34 ad art. 285 CC), di regola almeno tre, in modo da tenere

conto delle possibili fluttuazioni di introiti. Solo in caso di durevole flessione

delle entrate ci si può fondare sul risultato dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale

federale __________.__________/__________del 20 dicembre 2001, consid. 3a

con rinvii). Per il resto, il calcolo

deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure,

non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (

Sutter/ Freiburghaus

,

op. cit.

, n. 42 ad art. 125 CC), senza trascurare eventuali detrazioni

straordinarie, deduzioni ingiustificate o consumi a scopo privato (sentenza del

Tribunale federale __________.__________/__________, loc. cit. con numerosi

richiami).

e)

Nella

fattispecie, come si è già ricordato, il Pretore ha stabilito il reddito del marito

in fr.  4891.– mensili netti (fr. 1391.– dalla rendita AVS e fr. 3500.– da

attività lucrativa indipendente). L'interessato critica quest'ultimo

accertamento, argomentando che a 68 anni egli ha il diritto di diminuire l'attività

lavorativa, motivo per cui andrebbe tenuto conto unicamente del reddito

dell'ultimo biennio. L'argomentazione non può essere condivisa, ove appena si

consideri che non è dato di sapere se e in che misura egli diminuirà la propria

attività e con quale incidenza sulle entrate. In mancanza di altre indicazioni,

il calcolo del Pretore, basato sul reddito medio degli ultimi due bienni,

appare dunque ragionevole e merita conferma. Dovesse mutare effettivamente la

situazione, l'interessato potrà sempre chiedere la modifica del presente

giudizio (art. 129 cpv. 1 CC).

f)

Per

quanto riguarda proprio il suo fabbisogno minimo, l'appellante rimprovera al

primo giudice di non avere riconosciuto le spese accessorie (fr. 2400.– annui)

né le spese di manutenzione dell'immobile (fr. 8000.– annui), per effetto delle

quali l'eccedenza sarebbe ridotta a fr. 1361.– mensili. Quanto alle spese accessorie,

il Pretore non le ha ammesse perché non dimostrate. L'appellante non pretende

il contrario, sicché ogni altra censura al proposito appare infruttuosa. Le

spese di manutenzione non sono invece state ammesse perché già dedotte

dall'importo fiscalmente riconosciuto. L'appellante insorge, sostenendo che l'importo

di fr. 8000.– comprende, oltre a una parte di spese di manutenzione non considerate

spese aziendali, l'onere locativo teorico e il costo degli ammortamenti.

Tuttavia egli non indica i citati costi, né gli ammortamenti, né fornisce altre

precisazioni, sicché non soccorrono le premesse per scostarsi dal giudizio del

Pretore. In merito al costo dell'alloggio, esso è stato riconosciuto dal primo

giudice, che ha tenuto conto, in luogo di un canone di locazione, dell'onere

ipotecario per l'abitazione propria. Sul reddito e il fabbisogno minimo del

convenuto l'appello si rivela, in ultima analisi, privo di consistenza.

g)

L'appellante

contesta il reddito della moglie, valutato dal Pre­tore in fr. 1564.– mensili

(AVS fr. 1483.– e reddito della sostanza fr. 81.–), sostenendo al rendimento

del capitale va ap­plicato il tasso legale del 5% e non quello del 4%. L'interesse

di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) non è però un criterio per calcolare il

rendimento di una sostanza. Fino a poco tem­po fa questa Camera considerava

ancora, in casi analoghi, tassi medi presunti del 3½% (sentenze del 16 aprile

1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in re P., consid. 7c; del 5

gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid. 4), ma

tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3%, viste le altalenanti

proiezioni congiunturali (sentenze del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d, del

28 dicembre 2001 in re D., consid. 6, del 10 aprile 2002 in re P., consid. 15,

del 5 luglio 2002 in re A., consid. 10). Il Tribunale federale ha poi avuto

modo di confermare il 15 maggio 2003 che, vista la congiuntura attuale, un

tasso d'interesse del 3% è conforme al diritto federale (sentenza 5C.66/2002,

consid. 4.2). Ciò posto, il tasso di rendimento applicato dal Pretore è

finanche favorevole all'appellante. Su questo punto l'appello risulta ancora

sprovvisto di buon diritto. Il ricorrente ritiene invero lesivo dell'art. 125

CC non considerare nel reddito del­la moglie la sostanza immobiliare, che

potrebbe essere venduta per investirne il ricavo. A torto, giacché la sostanza

immobiliare non deve di regola essere alienata per far fronte al proprio

fabbisogno, tanto meno ove il coniuge debitore possa far fronte al contributo

alimentare (

Gloor/Spycher

in:

Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 9 ad art. 125 CC).

E. 5 In conclusione, accertato il reddito del marito in fr. 4891.– mensili, il suo fabbisogno minimo in fr. 2413.–, le entrate della moglie in fr. 1565.– e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2303.– (previo aggiornamento del minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1045.– a fr. 1100.–), il contributo di mantenimento di fr. 1400.– stabilito dal Pretore, e di cui non è contestata la necessità per mantenere il tenore di vita prima della separazione, è alla portata del convenuto. In proposito l'appello è destinato alla reiezione. L'adeguamento del contributo al rincaro, quanto a esso, non è contestato. II.   Sull'appello adesivo

E. 6 Il Pretore ha respinto la domanda della moglie tendente a ottenere la restituzione di “tutti gli oggetti ed effetti personali trovantisi alla __________ ” o, subordinatamente, il pagamento di fr. 40 000.– poiché non era chiaro a quali beni essa si riferisse e poiché la richiesta non era comprovata. Con l'appello adesivo l'interessata critica la decisione del primo giudice, rilevando che la consistenza di quanto preteso emerge dall'inventario allestito dal marito (doc. 38). E, salvo quanto indicato ai numeri 8 e 17 della lista, nulla le sarebbe stato consegnato, come può confermare la testimone __________ __________ che il Pretore però ha rifiutato di sentire. In realtà l'argomentazione cade nel vuoto. L'attrice, per vero, non si è mai valsa esplicitamente del doc.

38. Nella petizione e nella re­plica essa era limitata a chiedere genericamente la consegna “di tutti gli oggetti e effetti personali ad essa appartenenti e trovantisi alla __________ ” (domanda n. 2.4), senza fare riferimento al doc. 38, che è stato prodotto dal marito con la duplica. Ma nemmeno all'udienza preliminare essa ha accennato al doc. 38, né vi ha alluso in sede di conclusioni. La domanda formulata in appel­lo è dunque nuova, ma non è fondata né su un fatto nuovo né su un mezzo di prova nuovo nel senso dell'art. 423 a cpv. 1 CPC, ciò che la rende irricevibile. Per di più, l'appellante adesiva non con­testa quanto ha affermato il convenuto nella duplica (pag. 13), ovvero di averla sollecitata invano – a suo tempo – a ritirare tutto quanto figura elencato proprio nel doc. 38. Certo, il Tribunale d'appello ha la facoltà di assumere, su istanza di parte, le prove rifiutate dal Pretore (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Quale utilità avrebbe tuttavia, nelle circostanze descritte, la testimonianza di __________ __________ l'attrice non spiega. Carente di motivazione, l'appello adesivo denota già di primo acchito tutta la sua inammissibilità (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

E. 7 .   Nella misura in cui ha portata autonoma, la postulata riforma del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili riesce anch'essa irricevibile per ragioni analoghe. Non motivata, essa sfugge manifestamente, in effetti, a qualsiasi esame. III.   Sulle spese e le ripetibili

E. 8 Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla liquidazione patrimoniale, ma in misura esigua (meno di 1 / 30), e soccombe interamente sul contributo alimentare dovuto all'ex moglie. Si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali e le ripetibili a suo carico, rinunciando a percepire la trascurabile quo­ta che andrebbe addebitata all'attrice. Gli oneri dell'appello adesivo vanno invece a carico di quest'ultima (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede può rimanere invariato, l'attuale giudizio non influendo né sui relativi ammontari né sul loro riparto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugna­ta è cosi riformato: __________ __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ __________, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma di fr. 174 038.– in liquidazione degli altri crediti. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 2450.– b) spese                         fr.     50.– fr. 2500.– sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

3.   L'appello adesivo è irricevibile.

4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 350.– b) spese                         fr.   50.– fr. 400.– sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

5.   Intimazione a: – avv. __________. – avv. __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           Il segretario

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.11.2003 11.2001.134 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.11.2003 11.2001.134 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.11.2003 11.2001.134

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2001.134 Lugano 6 novembre 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser segretario: I. Bernasconi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 febbraio 1998 da __________ nata __________, (patrocinata dall'avv. __________) contro _____________ _________ (patrocinato dall'avv. __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 novembre 2001 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 22 ottobre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 6;

2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 gennaio 2002 presentato da __________ __________ __________;

3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A.   __________ __________ __________ (1934) e __________ __________ __________ (1937) si sono sposati a __________ il ____________________ 1959. Durante il matrimonio essi hanno adottato il figlio __________ (nato il ____________________ 1972). Il marito è __________ e __________. La moglie in costanza di matrimonio ha svolto l'attività di venditrice, d'assistente di cura e di segretaria, collaborando inoltre alla gestione di un piccolo complesso __________ appartenente al marito, denominato “__________ ” e situato a __________. Il 15 gennaio 1985 i coniugi sono passati al regime della separazione dei beni, costituendo, in liquidazione del precedente regime, una comproprietà in ragione di metà ciascuno sulle particelle n. __________e __________RFP di __________. Essi si sono separati una prima volta il 1° agosto 1990, quando la moglie si è trasferita a __________, promuovendo il 21 settem­bre 1990 un'azione di divorzio avanti al tribunale distrettuale di __________. Il 2 ottobre 1990 quel tribunale ha imposto al marito, tra l'altro, un contributo provvisionale dal 1° agosto 1990 di fr. 700.– mensili per la moglie e di fr. 500.– mensili per il figlio. L'azione di divorzio è poi stata ritirata il 4 settembre 1994 e la causa è stata stralciata dai ruoli con decreto del 13 settembre 1994. I coniugi si sono poi nuovamente separati di fatto il 18 aprile 1997. B. Il 14 aprile 1997 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decadu­to infruttuoso il 2 giugno successivo. In esito a procedimenti cau­telari avviati il 14 aprile 1997 (inc. __________.__________.__________), 6 giugno 1997 (inc. __________.__________.__________) e 3 ottobre 1997 (inc. __________.__________.__________), con decreto del 4 dicembre 1997 il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha ordinato a quest'ultimo di permettere alla moglie di prelevare i suoi effetti personali, ha attribuito l'autovettura familiare alla moglie e ha fissato il contributo provvisionale per lei di fr. 2200.– mensili dal 1° giugno 1997. Un appello introdotto da __________ __________ __________ contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 30 gennaio 1998 (inc. __________.__________.__________). Successivamente, con decreto cautelare del 24 luglio 2000 il Pretore ha ridotto il contributo per la moglie a fr. 1400.– mensili dal 1° ottobre 1999 (inc. __________.__________.__________). Un appello presentato dal marito contro tale decreto è stato stralciato dai ruoli da questa Camera per mancato versamento dell'anticipo (inc. __________.__________.__________). C. Nel frattempo, il 2 febbraio 1998, __________ __________ __________ ha intentato azione di divorzio, chiedendo l'attribuzione a sé del­la particella n. __________RFP di __________, la condanna del marito al versamento di fr. 200 000.– con interessi al 5% su fr. 383 000.– dal 1° gennaio 1996 a titolo di “liquidazione e rimborso”, il pagamento degli alimenti arretrati dall'agosto 1997, la restituzione di tutti gli oggetti ed effetti personali di sua proprietà “trovantisi alla __________ ” come pure dell'auto­vettura __________ “__________ __________ ”, oltre alla corresponsione di fr. 354 120.– a titolo d'indennità, subordinatamente di pensione alimentare. Una contestuale richiesta di provvigione ad litem di fr. 10 000.– è stata accolta dal Pretore con decreto del 22 giugno 1998 (inc. __________.__________.__________). Nella sua risposta del 6 luglio 1998 __________ __________ __________ ha aderito al divorzio e al trasferimento alla moglie della quota di un mezzo della particella n. __________RFP di __________, ma ha postulato il rigetto delle altre domande. Con replica del 24 settembre 1998 l'attrice ha sostanzialmente ribadito le domande di petizione, rivendicando inoltre l'assegnazione di un progetto elaborato dal marito per l'edificazione delle particelle n. __________e n. __________, aumentando a fr. 291 000.– l'importo preteso quale conguaglio “dei valori di liquidazione e rimborso” e chiedendo un'indennità di fr. 40 000.– in caso di mancata consegna degli effetti personali. Il convenuto ha duplicato il 26 novembre 1998, confermando la risposta. D. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 19 gennaio 2000 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per presentare nuove conclusioni e indicare eventuali nuovi mezzi di prova sui punti interessati dalla modifica legislativa. Allo scopo di conoscere la consistenza patrimoniale del marito, il 16 febbraio 2000 __________ __________ __________ ha sollecitato l'edizione dell'inventario relativo alla successione del di lui padre. Il 18 febbraio 2000 __________ __________ __________ ha chiesto di includere nelle proprie pretese patrimoniali la metà d'eventuali capitali di previdenza professionali accumulati dall'attrice in costanza di matrimonio, instando per l'assunzione di prove al riguardo. Il Pretore ha ammesso la richiesta dell'attrice, mentre ha respinto quella del marito, avendo l'attrice raggiunto l'età pensionabile. Esperita l'istruttoria, il marito ha rinunciato al dibattimento finale e ha prodotto un memoriale conclusivo nel quale ha riaffermato le proprie domande. La moglie ha confermato la richiesta di divorzio, rivendicando l'attribuzione della particella n. __________di __________, la condanna del marito al ver­samento di fr. 300 450.– a titolo di “conguaglio dei valori di liquidazione e rimborso”, la restituzione di tutti gli oggetti ed effetti personali di sua proprietà “trovantisi alla __________ ”, il riconoscimen­to della sua proprietà sulla vettura e un contributo alimentare indicizzato di fr. 1400.– mensili vita natural durante. E. Con sentenza del 22 ottobre 2001 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha attribuito a __________ __________ __________ la proprietà esclusiva della particella n. __________ RFP di __________n, la vettura __________ “__________ __________ ” e un importo di fr. 181 063.– “a titolo di liquidazione delle ulteriori pretese creditorie”, con obbligo per il marito di erogarle un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili indicizzati. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 2800.– sono state poste per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili. F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto con un appello del 12 novembre 2001 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato sopprimendo il contributo alimentare per la moglie, come pure qualsiasi indennità a titolo di liquidazione del regime matrimoniale o di ulteriori pretese creditorie, e ponendo gli oneri processuali interamente a carico della medesima, con obbligo per lei di rifondergli fr. 6000.– a titolo di ripetibili. Nel­le sue osservazioni dell'8 gennaio 2002 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello, confermando il giudizio impugnato, e con appello adesivo chiede che al marito sia ordinato di consegnarle tutti i suoi oggetti ed effetti personali, come pure che gli oneri processuali siano posti per quattro quinti a carico di lui, con obbligo di rifonderle fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Considerando in diritto:                  1. Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (1° gennaio

2000) lo scioglimento del matrimonio è retto dalla legge nuova (art. 7 a cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7 b tit. fin. CC). Quando un coniuge ha domandato il divorzio e l'altro vi ha consentito, come in concreto, si applicano quindi le disposizioni relative al divorzio su richiesta comune (art. 116 CC). Il Pretore avrebbe pertanto dovuto sentire i coniugi, separatamente e poi insieme sulla loro richiesta, sulle conseguenze in merito alle quali vi era accordo e sulla dichiarazione di deman­dare al giudice la decisione sulle altre conseguenze (art. 112 cpv. 2 CC), fissando infine un termine di riflessione di due mesi. Il Pretore tuttavia non ha seguito questa procedura. Il Tribunale federale ha nondimeno ritenuto prioritario, rispetto all'ossequio delle esigenze formali, il fatto che le particolarità del caso convincano il giudice che la decisione di divorziare sia frutto di una seria e libera scelta dei coniugi (sentenza del Tribunale federale 5C.129/2001 del 6 settembre 2001, consid. 5a pubblicato in: FamPra.ch 1/2002 pag. 135). Nella fattispecie tale requisito è senz'altro adempiuto (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). La pronuncia del divorzio e l'attribuzione alla moglie della particella n. __________ RFP di __________, come pure dell'automobile, non impugnate, hanno assunto pertanto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC). I.   Sull'appello principale 2. Lo scioglimento del regime matrimoniale dei beni va esaminato prima delle controversie sui contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: __________ __________/__________ I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). Quando, come nel caso concreto, vige tra i coniugi la separazione dei beni (doc. 27) e non v'è quindi regime da sciogliere, al momento del divorzio vanno liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, procedendo altresì allo scioglimento delle comproprietà (Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 2 ad art. 251 CC). 3. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere attribuito alla particella n. __________RFP di __________ un valore di fr. 328 000.– seguendo le indicazioni del perito giudiziario, nonostante l'agire scorretto di questi e l'inaffidabilità manifesta del referto. Egli con­testa dipoi l'inclusione nella liquidazione patrimoniale di un credito della moglie di fr. 41 025.–, poiché la sua esistenza non sarebbe stata dimostrata e perché i crediti derivanti dagli obblighi alimentari “non possono rientrare nel conteggio delle posizioni determinanti per la liquidazione del regime matrimoniale”. Il ricorrente censura anche il mancato riconoscimento di un suo credito verso la moglie di fr. 150 000.– dipendente da un prestito concesso nel 1985 e del suo diritto sulla metà delle prestazioni previdenziali erogate al coniuge in pendenza di causa. a) Con riferimento alla perizia, il ricorrente ripropone testualmente le critiche già sollevate nel memoriale conclusivo sottoposto al Pretore, senza però confrontarsi con la motivazione di quest’ultimo, che le ha respinte. La sua doglianza è quindi irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, le censure non sarebbero destinate a miglior sorte. Il perito ha tenuto conto infatti dei vari fattori che incidono sul valore del terreno, dando sufficienti e coerenti spiegazioni. In particolare egli ha considerato la presenza di un bosco quale elemento atto da un lato a diminuire il valore del fondo, la cui parte ovest gode solo di un'insolazione ridotta, dall'altro ad accrescere il valore stesso (perizia, risposta n. 5). Ha poi ritenuto che il fatto di beneficiare di una servitù d'allacciamen­to a un impianto di riscaldamento esistente non porta ad aumento di valore, poiché in concreto l'impianto medesimo andrebbe potenziato per servire nuovi utenti, con una spesa in buona parte a carico del richiedente (perizia, risposte n. 3.1 e 3.2). Infine ha rilevato che l'obbligo di costruire un parco giochi e di partecipare alle spese di manutenzione di esso in caso d'edificazione di una casa unifamiliare costituisce un'incognita sui costi, che sminuisce il valore dell'immobile (perizia, risposta n. 6). Il primo giudice ha ritenuto – a ragione – logiche, motivate e fondate su basi fattuali corrette le conclusioni alle quali è giunto il perito, né è dato a divedere per qua­li motivi egli avrebbe dovuto scostarsene. Anche per quanto attiene al comportamento del perito, il quale ha agito su incarico della moglie posteriormente alla stesura del referto, le considerazioni del primo giudice, con le quali l'appellante non si confronta, appaiono pertinenti. b) Il Pretore, accertato che il 27 giugno 1995 il convenuto si era professato debitore nei confronti della moglie di fr. 51 200.– a titolo di alimenti non pagati (doc. T), ha riconosciuto a quest'ultima l'importo di fr. 41 025.– quale parte del credito riferita ai contributi in suo favore, escludendo la quota destinata al figlio ormai maggiorenne (fr. 10 175.–). Secondo l'appellante il credito non sarebbe provato e in ogni modo non rientrerebbe nella liquidazione del regime matrimoniale. Siffatto credito non può tuttavia essere messo seriamente in dubbio: esso è fondato sulla decisione provvisionale del Tribunale distrettuale di __________, che ha stabilito un contributo alimentare di fr. 700.– mensili in favore della moglie e di fr. 500.– in favore del figlio dal 1° agosto 1990 (doc. E). Il ricorrente, al quale incombeva l'onere di provare d'aver fatto fronte a tale obbligo, non ha mai neppure affermato, né tanto meno provato, di avere pagato i contributi. Anzi, nei conteggi che egli stesso ha allestito sono inseriti i relativi crediti in favore della moglie, con l'indicazione Unterhaltszahlungen riferita al periodo dal 1° agosto 1990 al 1° agosto 1995 (doc. T), poi aggiornati al 16 aprile 1996 (doc. N). Per quanto riguarda l'ammontare del credito, il Pretore, riprendendo il doc. T, ha tenuto conto dei contributi relativi al periodo dal 1° agosto 1990 al 1° agosto

1995. La causa di divorzio nell'ambito della quale il provvedimento cautelare era stato emanato, però, è stata stralciata dai ruoli con decreto del 13 settembre 1994. In applicazione del vecchio diritto, allora applicabile, ciò ha comportato la decadenza delle misure provvisionali (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 67 ad art. 145 vCC) e il principio è rimasto immutato anche nella legge nuova (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC), facendo venir meno da quel momento l'obbligo del marito di versare il contributo alimentare al coniuge. Ne discende che l'appellan­te può essere tenuto a versare solo l'importo di fr. 35 000.– (fr. 700.– per 50 mesi). È vero che tanto nello scritto del 27 giugno 1995 (doc. T) quanto nel successivo conteggio del 16 aprile 1996 (doc. N) egli ha ritenuto erroneamente che l'obbligo contributivo continuasse. Non va dimenticato però che i citati documenti costituivano uno strumento di lavoro inteso ad appianare i problemi coniugali e, come semplici proposte, non possono assurgere a base legale per un obbligo ormai cessato. Non essendo poi contestato l'avvenuto pagamento di fr. 1300.– né il principio, stabilito dal Pretore, che esso va imputato proporzionalmente sui pagamenti in favore del figlio e del coniuge, a quest'ultimo va riconosciuto per finire un credito di fr. 34 000.–. Come detto, nell'ambito della liquidazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi nella separazione dei beni occorre definire globalmente i rapporti di dare e avere tra le parti. Ciò impone di tener conto anche delle spettanze di un coniuge per contributi alimentari scoperti. Non v'è motivo infatti per trascurare un credito accertato giudizialmente solo perché riferito a contributi di mantenimento, né è dato di capire per qua­le motivo la sua natura osterebbe alla possibilità di computar­lo nella procedura di divorzio. Contrariamente poi a quanto sostiene l'appellante, dagli atti non risulta che la moglie abbia proceduto in via esecutiva per l'incasso dei predetti contributi. Le esecuzioni documentate si riferiscono in effetti a quelli stabiliti dal Pretore del distretto di Lugano, sezione 6, con i decreti provvisionali del 4 dicembre 1997 e dell'11 febbraio 1998 (doc. QQ, RR, doc. 9, 36, 37), ma non a quelli precedentemente fissati dal Tribunale di __________. c) Il Pretore ha respinto la richiesta dell'appellante intesa al rim­borso di fr. 150 000.– asseritamente mutuati alla moglie nel 1985, non risultando dimostrate né l'esistenza né la natura di tale stanziamento. L'appellante ribadisce che la cessione avvenuta nel 1985 non costituiva una donazione fra coniugi, bensì un mutuo, che andrebbe pertanto restituito. Se non che, il Pretore ha respinto la pretesa – come si è visto – perché non provata. Tale motivazione è rimasta incontestata. Mancando la prova della dazione dei beni, manca anche la premessa della richiesta di restituzione. Ciò rende inconferenti gli argomenti esposti nel memoriale. d) Il primo giudice ha negato diritti del marito sull'avere previdenziale percepito dalla moglie, la pretesa non potendosi fondare sull'art. 122 CC, stante l'intervenuto caso previdenziale, né sulla liquidazione del regime dei beni, le parti avendo adottato la separazione dei beni. L'appellante sottolinea che l'evento è intervenuto in pendenza di causa, sicché il suo diritto alla metà dell'avere previdenziale della moglie sarebbe intatto. A torto. Quando un caso di previdenza si verifica, gli averi previdenziali non possono più essere ripartiti confor­me­mente all'art. 122 CC. Poco importa che il caso previdenziale sia intervenuto in pendenza di divorzio. Decisivo è che non è più oggettivamente possibile ripartire gli averi del coniuge presso la rispettiva cassa pensioni (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 16 ad art. 122/141-142 CC e n. 4 ad art. 124 CC). 4. Per quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4891.– mensili netti (guadagno da attività indipendente fr. 3500.–, rendita AVS fr. 1391.–), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2413.25 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 857.15, premio della cassa malati fr. 308.35, imposte fr. 147.75). Quanto alla moglie, il primo giudice ha escluso che essa possa riprendere un'attività lucrativa, fissandone il fabbisogno minimo in fr. 2248.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1045.–, locazione fr. 883.65, premio della cassa malati fr. 220.–, imposte fr. 100.–). Di conseguenza egli ha quindi accolto la richiesta della moglie, che postulava un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili, non senza rilevare che ripartendo l'eccedenza dei redditi rispetto ai fabbisogni l'attrice avrebbe avuto diritto a un contributo mensile di fr. 1580.–. L'appellante contesta l'ammontare del reddito impu­tatogli, come pure di quello conseguibile dalla moglie, e rivendica un aumento del proprio fabbisogno minimo. Contesta poi che sia giustificata la ripartizione delle eccedenze così come operata dal pretore, l'appellata vivendo da sola da molti anni provvedendo al proprio sostentamento. a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo lo scioglimento del matrimonio è regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, secondo il quale, se non si può ragionevolmente pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito sostentamento, inclusa un'adeguata previ­den­za per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a se stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimo­nio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprat­tutto sulle necessità della parte richiedente e dipende dal grado d'autono­mia che si può esigere da lei, in particolare dalla sua capaci­tà di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Dal profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a). b) Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli ele­menti oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Ber­na 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del me­desimo, il tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la loro salute, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento pro­fes­sionale del beneficiario, come pure le aspet­tative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenzer, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Wer­ro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.). c) In concreto le parti si sono sposate il 7 agosto 1959 e si sono definitivamente separate di fatto il 18 aprile 1997. Pur considerando gli anni in cui esse hanno vissuto separate, la vita in co­mune è durata oltre 40 anni, ragione per cui il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga dura­ta (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 4 aprile 2001, consid. 2c). I co­niugi hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avu­to durante la comunione domestica (senten­ze del Tribunale federale __________.__________/__________ del 29 giugno 2001, con­sid. 2c, e __________C.__________ /__________ del 29 ottobre 2001, consid. 4c). In tal senso è imprecisa la decisione impugnata, laddove il Pretore procede "applicando il noto meccanismo della ripartizione per metà delle eccedenze". Dall'istruttoria risulta che la moglie, di lingua madre tede­sca, durante la vita in comune ha principalmente collaborato con il marito, prima come segretaria e poi aiutandolo nella gestione del complesso turistico “__________ ”. Attualmente essa è, come il marito, al beneficio della pensione. Per finire, il Pretore ha fissato in fr. 1400.– mensili l'importo che manca alla moglie, per raggiungere il livello di vita avuto durante la comunione domestica. L'appellante non contesta la cifra di per sé, né pretende che soccorrano i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC in base ai quali un contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. Trattasi quindi di valutare se egli sia in grado di erogare tale importo, rispettivamente se l'attrice non sia in grado di sopperire in maggior misura alle proprie esigenze, ad esempio facendo fruttare meglio la propria sostanza. d) Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che, trattandosi di accertare il reddito di un lavoratore indipendente, occorre operare una media sull'arco di più anni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 34 ad art. 285 CC), di regola almeno tre, in modo da tenere conto delle possibili fluttuazioni di introiti. Solo in caso di durevole flessione delle entrate ci si può fondare sul risultato dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 20 dicembre 2001, consid. 3a con rinvii). Per il resto, il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 42 ad art. 125 CC), senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate o consumi a scopo privato (sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________, loc. cit. con numerosi richiami). e) Nella fattispecie, come si è già ricordato, il Pretore ha stabilito il reddito del marito in fr.  4891.– mensili netti (fr. 1391.– dalla rendita AVS e fr. 3500.– da attività lucrativa indipendente). L'interessato critica quest'ultimo accertamento, argomentando che a 68 anni egli ha il diritto di diminuire l'attività lavorativa, motivo per cui andrebbe tenuto conto unicamente del reddito dell'ultimo biennio. L'argomentazione non può essere condivisa, ove appena si consideri che non è dato di sapere se e in che misura egli diminuirà la propria attività e con quale incidenza sulle entrate. In mancanza di altre indicazioni, il calcolo del Pretore, basato sul reddito medio degli ultimi due bienni, appare dunque ragionevole e merita conferma. Dovesse mutare effettivamente la situazione, l'interessato potrà sempre chiedere la modifica del presente giudizio (art. 129 cpv. 1 CC). f) Per quanto riguarda proprio il suo fabbisogno minimo, l'appellante rimprovera al primo giudice di non avere riconosciuto le spese accessorie (fr. 2400.– annui) né le spese di manutenzione dell'immobile (fr. 8000.– annui), per effetto delle quali l'eccedenza sarebbe ridotta a fr. 1361.– mensili. Quanto alle spese accessorie, il Pretore non le ha ammesse perché non dimostrate. L'appellante non pretende il contrario, sicché ogni altra censura al proposito appare infruttuosa. Le spese di manutenzione non sono invece state ammesse perché già dedotte dall'importo fiscalmente riconosciuto. L'appellante insorge, sostenendo che l'importo di fr. 8000.– comprende, oltre a una parte di spese di manutenzione non considerate spese aziendali, l'onere locativo teorico e il costo degli ammortamenti. Tuttavia egli non indica i citati costi, né gli ammortamenti, né fornisce altre precisazioni, sicché non soccorrono le premesse per scostarsi dal giudizio del Pretore. In merito al costo dell'alloggio, esso è stato riconosciuto dal primo giudice, che ha tenuto conto, in luogo di un canone di locazione, dell'onere ipotecario per l'abitazione propria. Sul reddito e il fabbisogno minimo del convenuto l'appello si rivela, in ultima analisi, privo di consistenza. g) L'appellante contesta il reddito della moglie, valutato dal Pre­tore in fr. 1564.– mensili (AVS fr. 1483.– e reddito della sostanza fr. 81.–), sostenendo al rendimento del capitale va ap­plicato il tasso legale del 5% e non quello del 4%. L'interesse di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) non è però un criterio per calcolare il rendimento di una sostanza. Fino a poco tem­po fa questa Camera considerava ancora, in casi analoghi, tassi medi presunti del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid. 4), ma tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3%, viste le altalenanti proiezioni congiunturali (sentenze del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d, del 28 dicembre 2001 in re D., consid. 6, del 10 aprile 2002 in re P., consid. 15, del 5 luglio 2002 in re A., consid. 10). Il Tribunale federale ha poi avuto modo di confermare il 15 maggio 2003 che, vista la congiuntura attuale, un tasso d'interesse del 3% è conforme al diritto federale (sentenza 5C.66/2002, consid. 4.2). Ciò posto, il tasso di rendimento applicato dal Pretore è finanche favorevole all'appellante. Su questo punto l'appello risulta ancora sprovvisto di buon diritto. Il ricorrente ritiene invero lesivo dell'art. 125 CC non considerare nel reddito del­la moglie la sostanza immobiliare, che potrebbe essere venduta per investirne il ricavo. A torto, giacché la sostanza immobiliare non deve di regola essere alienata per far fronte al proprio fabbisogno, tanto meno ove il coniuge debitore possa far fronte al contributo alimentare (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 9 ad art. 125 CC). 5. In conclusione, accertato il reddito del marito in fr. 4891.– mensili, il suo fabbisogno minimo in fr. 2413.–, le entrate della moglie in fr. 1565.– e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2303.– (previo aggiornamento del minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1045.– a fr. 1100.–), il contributo di mantenimento di fr. 1400.– stabilito dal Pretore, e di cui non è contestata la necessità per mantenere il tenore di vita prima della separazione, è alla portata del convenuto. In proposito l'appello è destinato alla reiezione. L'adeguamento del contributo al rincaro, quanto a esso, non è contestato. II.   Sull'appello adesivo 6. Il Pretore ha respinto la domanda della moglie tendente a ottenere la restituzione di “tutti gli oggetti ed effetti personali trovantisi alla __________ ” o, subordinatamente, il pagamento di fr. 40 000.– poiché non era chiaro a quali beni essa si riferisse e poiché la richiesta non era comprovata. Con l'appello adesivo l'interessata critica la decisione del primo giudice, rilevando che la consistenza di quanto preteso emerge dall'inventario allestito dal marito (doc. 38). E, salvo quanto indicato ai numeri 8 e 17 della lista, nulla le sarebbe stato consegnato, come può confermare la testimone __________ __________ che il Pretore però ha rifiutato di sentire. In realtà l'argomentazione cade nel vuoto. L'attrice, per vero, non si è mai valsa esplicitamente del doc.

38. Nella petizione e nella re­plica essa era limitata a chiedere genericamente la consegna “di tutti gli oggetti e effetti personali ad essa appartenenti e trovantisi alla __________ ” (domanda n. 2.4), senza fare riferimento al doc. 38, che è stato prodotto dal marito con la duplica. Ma nemmeno all'udienza preliminare essa ha accennato al doc. 38, né vi ha alluso in sede di conclusioni. La domanda formulata in appel­lo è dunque nuova, ma non è fondata né su un fatto nuovo né su un mezzo di prova nuovo nel senso dell'art. 423 a cpv. 1 CPC, ciò che la rende irricevibile. Per di più, l'appellante adesiva non con­testa quanto ha affermato il convenuto nella duplica (pag. 13), ovvero di averla sollecitata invano – a suo tempo – a ritirare tutto quanto figura elencato proprio nel doc. 38. Certo, il Tribunale d'appello ha la facoltà di assumere, su istanza di parte, le prove rifiutate dal Pretore (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Quale utilità avrebbe tuttavia, nelle circostanze descritte, la testimonianza di __________ __________ l'attrice non spiega. Carente di motivazione, l'appello adesivo denota già di primo acchito tutta la sua inammissibilità (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). 7 .   Nella misura in cui ha portata autonoma, la postulata riforma del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili riesce anch'essa irricevibile per ragioni analoghe. Non motivata, essa sfugge manifestamente, in effetti, a qualsiasi esame. III.   Sulle spese e le ripetibili 8. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla liquidazione patrimoniale, ma in misura esigua (meno di 1 / 30), e soccombe interamente sul contributo alimentare dovuto all'ex moglie. Si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali e le ripetibili a suo carico, rinunciando a percepire la trascurabile quo­ta che andrebbe addebitata all'attrice. Gli oneri dell'appello adesivo vanno invece a carico di quest'ultima (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede può rimanere invariato, l'attuale giudizio non influendo né sui relativi ammontari né sul loro riparto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugna­ta è cosi riformato: __________ __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ __________, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma di fr. 174 038.– in liquidazione degli altri crediti. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 2450.– b) spese                         fr.     50.– fr. 2500.– sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

3.   L'appello adesivo è irricevibile.

4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 350.– b) spese                         fr.   50.– fr. 400.– sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

5.   Intimazione a: – avv. __________. – avv. __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           Il segretario