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11.2001.12

Ticino · 2002-06-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.06.2002 11.2001.12 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.06.2002 11.2001.12 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.06.2002 11.2001.12

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2001.00012 Lugano 6 giugno 2002 Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello La giudice delegata nella causa n. 2251 della Pretura del Distretto di Leventina (rapporti di vicinato) promossa con petizione del 2 aprile 1993 da __________, (patrocinata dall'avv. __________) contro __________, (entrambe patrocinate dall'avv. __________) richiamata l'ordinanza del 13 maggio 2002, con la quale è stata accolta la richiesta di allestire una nuova perizia e alla parte attrice è stato assegnato un termine di 30 giorni per presentare i quesiti peritali; preso atto che con istanza del 3 giugno 2002 l'attrice ha personalmente chiesto la ricusa della giudice delegata; rilevato che la domanda di ricusa di un giudice di una Camera è decisa dalla Camera stessa, completata con altri giudici (art. 30 cpv. 2 CPC); considerato che l'istanza deve essere immediatamente intimata alla controparte, la quale può presentare le proprie osservazioni entro 5 giorni (art. 29 cpv. 2 CPC), termine entro il quale anche il giudice ricusato può esprimersi (art. 29 cpv. 3 CPC), dopo di che l'incarto verrà trasmesso per decisione alla prima Camera civile; ordina:

1.   L'istanza di ricusa del 3 giugno 2002 è intimata alla parte convenuta, alla quale è assegnato un termine di 5 giorni per presentare eventuali osservazioni.

2.   Intimazione: – __________; – avv. __________; – avv. __________. La giudice delegata (Epiney-Colombo)