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11.2001.107

Ticino · 2001-08-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.11.2001 11.2001.107 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.11.2001 11.2001.107 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.11.2001 11.2001.107

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2001.00107 Lugano, 14 novembre 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 maggio 2001 da __________ __________, __________ (già patrocinato dall'avv. __________ __________, __________, e ora dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________); premesso che con sentenza del 24 agosto 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha emanato una serie di misure a tutela dell'unione coniugale fra le parti; accertato che contro tale sentenza ha ricorso sia la convenuta, con appello del 5 settembre 2001, sia l'istante, con appello del 7 settembre successivo; ricordato che entrambe le parti hanno vicendevolmente proposto il rigetto dell'appello avversario; rilevato che un'istanza di sospensione della procedura introdotta da __________ __________ è stata respinta dal giudice delegato con ordinanza del 25 ottobre 2001; preso atto che il 31 ottobre 2001 le parti hanno dichiarato simultaneamente di ritirare gli appelli; stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede; rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.); considerato che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG); ritenuto che nelle circostanze descritte appare giustificato compensare le ripetibili, ambedue i coniugi dovendosi ritenere “soccombenti” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:

1.   Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per reciproca desistenza.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia unica     fr. 100.– b) spese                                 fr.   50.– fr. 150.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione:

– avv. __________ __________, __________;

– Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario