Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2000 11.2000.91 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2000 11.2000.91 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.11.2000 11.2000.91
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.2000.00091 Lugano 2 novembre 2000 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. __________.__________ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 15 aprile 1993 dalla Delegazione tutoria di __________ per chiedere l'interdizione di __________ __________, __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 29 agosto 2000 presentata da __________ __________ contro la decisione emessa il 22 agosto 2000 dalla Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 15 aprile 1993 la Delegazione tutoria di __________, dando seguito a una segnalazione dei __________ __________ __________ e __________ __________, ha presentato all'autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di __________ __________ (1941); che l'autorità di vigilanza ha sentito l'interessata e l'ha sottoposta a perizia da parte del __________. __________ __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica del __________, dopo di che ha sospeso la procedura dal 13 agosto 1996 al 4 luglio 2000; che con decisione del 22 agosto 2000 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione di __________ __________ sulla base dell'art. 369 CC; che con scritto del 29 agosto 2000 __________ __________ è insorta contro la predetta decisione; e considerando in diritto: che le decisioni della Divisione degli interni in materia di interdizione sono impugnabili alla Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 20 giorni (art. 48 cpv. 1 e 54 a LAC, in vigore dal 1° marzo 1997); che la procedura di interdizione, retta dalla legge cantonale (art. 373 CC), è governata nondimeno per diritto federale dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3 a edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami); che non è il caso pertanto di essere troppo severi in relazione alle esigenze formali del ricorso, quantunque il gravame in rassegna – consistente in una lettera nella quale l'interessata si duole della sua mancata audizione – sia ai limiti della ricevibilità; che per l'art. 369 cpv. 1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne inabile a provvedere per infermità o debolezza di mente ai propri interessi, sicché richieda durevole protezione o assistenza; che nella fattispecie la decisione di interdizione si fonda sul referto 26 luglio 2000 del __________. __________ __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________; che secondo il citato referto l'interessata presenta una debolezza di mente a causa di un disturbo psichiatrico classificabile come “__________ __________ __________ ”, onde la necessità di istituire una misura tutelare nei suoi confronti (doc. 22); che alle medesime conclusioni era giunto, in sostanza, anche il __________. __________ __________ (referto del 7 luglio 1996: doc. 4); che, ciò posto, le affezioni di cui soffre la ricorrente trovano chiaro riscontro medico e impongono provvedimenti; che, invero, l'autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito personalmente l'interdicenda il 29 luglio 1996 (doc. 6), prima di sospendere la procedura, ma in seguito non l'ha più riconvocata (art. 71 RTC); che per l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente non può essere decretata se non dietro relazione di periti, i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo; che la relazione medica deve indicare se l'audizione dell'interdicenda è possibile dal profilo medico e non se la stessa è opportuna o ragionevole (Geiser in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch I/2, n.10 ad art. 374; Schnyder/Murer, op. cit., n. 81 ad art. 374 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3 a edizione, pag. 345, n. 902a); che a specifica domanda (doc. 20) il perito ha risposto che “la peritanda non è in grado di capire il significato di una tutela e delle conseguenze che questo provvedimento comporterebbe (…), visto il suo stato psichico” (relazione del 26 luglio 2000, pag. 5: doc. 22); che in circostanze siffatte l'autorità di vigilanza poteva ragionevolmente rinunciare a una nuova audizione dell'interdicenda; che l'interessata, certo, non è stata posta al corrente di quanto figura nella perizia, ma nel ricorso essa non si duole di ciò, né contesta i motivi che sorreggono la decisione impugnata; che essa nemmeno allude a eventuali ragioni suscettibili di inficiare le conclusioni del perito, né può pretendere – per avventura – di esporre altre censure oralmente davanti a questa Camera; che nelle circostanze descritte, visto quanto precede, l'appello risulta infondato; che la particolarità del caso giustifica la rinuncia al prelievo di spese; che non è il caso di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, le cui osservazioni peraltro sono state introdotte tardivamente; per questi motivi, pronuncia:
1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione: – __________ __________, __________; – Delegazione tutoria di __________. Comunicazione alla Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario