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11.2000.9

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-01-31 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2000 11.2000.9 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2000 11.2000.9 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2000 11.2000.9

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2000.00009 Lugano, 31 gennaio 2000 /ld In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 novembre 1999 da __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________ __________, __________); premesso che con decreto cautelare del 23 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto un'istanza provvisionale dell'__________. __________ __________ intesa a ottenere lo sblocco di fr. 21 950.– depositati a suo favore su un conto presso il __________ __________ di __________; accertato che contro tale decreto l'istante ha presentato un appello del 10 gennaio 2000, il quale non è ancora notificato alla controparte; preso atto che con lettera del 26 gennaio 2000 l'istante dichiara di ritirare l'appello, il Pretore avendo stralciato dai ruoli – nel frattempo – la causa di stato in esito all'entrata in vigore "delle norme procedurali federali contenute nel nuovo diritto del divorzio"; ritenuto che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali di seconda sede; ricordato che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.); stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è ancora stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime; considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di spese, mentre non è il caso di assegnare ripetibili, la controparte non avendo dovuto affrontare costi di rilievo; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:

1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________ __________, __________. Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario