Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.2001 11.2000.8 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.2001 11.2000.8 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.2001 11.2000.8
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11. 2000.00008 Lugano 21 luglio 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.__._____ (annullamento di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 30 giugno 1997 da __________, __________ (__________, __________) (patrocinata dall'avv. __________, __________) contro Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________); premesso che con sentenza del 6 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto un'azione di annullamento relativa a una delibera assembleare del 26 aprile 1997 presentata da __________ contro la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ”, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere dalla convenuta fr. 2'000.– per ripetibili; accertato che il 10 gennaio 2000 __________ ha interposto appello contro la citata sentenza, postulando l'accoglimento della petizione; preso atto che nelle sue osservazioni del 16 novembre 1998 la Comunione dei comproprietari ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato; esaminata ora la lettera del 17 luglio 2001 con cui __________ comunica di avere raggiunto con la controparte un accordo transattivo per tutte le liti giudiziarie in corso e chiede lo stralcio della procedura di appello; ritenuto che nell'accordo sottoscritto il 18 giugno/13 luglio 2001 le parti hanno concordato di porre le tasse di giustizia delle procedure ancora pendenti a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili (punto n. 5), con riserva della diversa pattuizione prevista al punto n. 1 per quelle di prima istanza; considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio; stabilito nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale la vertenza (art. 21 LTG); richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione: – avv. __________, __________; – avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario