Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.09.2000 11.2000.82 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.09.2000 11.2000.82 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.09.2000 11.2000.82
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.2000.00082 Lugano 7 settembre 2000 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. ___/______(cambiamento di cognome) del Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato civile promossa con istanza del 31 gennaio 2000 da __________ __________, __________, in nome della figlia __________ __________ __________ (1989) istanza cui si è opposto __________ __________, __________ (patrocinato da __________ __________. __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 giugno 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 31 maggio 2000 dal Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato civile;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ Lajm__________ (1962), cittadino __________, e __________ __________ (1962) si sono sposati l'__________ 1988 a __________ e che dalla loro unione è nata il 4 ottobre 1989 la figlia __________; che in seguito al divorzio dei genitori, passato in giudicato il 12 febbraio 1992, __________ __________ è stata affidata all'autorità parentale della madre; che il 31 gennaio 2000 __________ __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, quale autorità di vigilanza sullo stato civile, l'autorizzazione a cambiare il cognome della figlia, da lei rappresentata, da __________ in __________, in modo da uniformare il cognome della famiglia e rispondere ai desideri della ragazza; che __________ __________ ha sottoscritto il 31 gennaio 2000 una dichiarazione con la quale acconsentiva al cambiamento di cognome della figlia; che con decisione del 31 maggio 2000 la Divisione degli interni ha autorizzato il cambiamento di cognome di __________ __________ __________ in __________, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell'istante; che __________ __________, rappresentato da __________. __________, è insorto contro la citata decisione con un appello del 20 giugno 2000 in cui postula l'annullamento della risoluzione impugnata, l'ammissione all'assistenza giudiziaria e il rispetto del suo diritto di essere sentito prima dell'eventuale cambiamento di cognome della figlia; che l'appello, trasmesso a questa Camera solo il 18 agosto 2000, non è stato intimato all'istante; e considerando in diritto: che nel Cantone Ticino la competenza per concedere il cambiamento di cognome a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC è stata delegata dal governo al Dipartimento delle istituzioni (art. 15 a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla Divisione degli interni (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile, RL 4.1.2.1); che la decisione emanata dalla Divisione degli interni è impugnabile entro 20 giorni mediante appello (art. 15 a cpv. 2 LAC); che nel termine impugnato __________ __________. __________ ha interposto appello per conto di __________ __________, legittimandosi con una procura sottoscritta da quest'ultimo; che il rappresentante dell'appellante non è un avvocato ammesso al libero esercizio della professione nel Cantone Ticino (art. 64 cpv. 1 CPC), né detiene una rappresentanza legale, ragione per cui non è abilitato al patrocinio; che il termine per appellare essendo perentorio, il difetto di legittimazione del rappresentante comporta nullità dell'atto ricorsuale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 183, nota 208); che, data la manifesta inammissibilità dell'atto, non è il caso di intimare quest'ultimo alla controparte; che tenuto conto delle particolarità della fattispecie, si può rinunciare – eccezionalmente – alla riscossione di tasse e spese; che non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato notificato; per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: – __________ __________. __________, __________ __________ – __________ __________, __________. Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato civile. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario