Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.2001 11.2000.77 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.2001 11.2000.77 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.2001 11.2000.77
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.2000.00077 Lugano 21 luglio 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.__.______ (ipoteca legale per contributi condominiali) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 16 ottobre 1996 dalla Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ __________ __________ __________, __________ (__________, __________) (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________); premesso che con sentenza del 18 novembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, in accoglimento di una petizione presentata il 16 ottobre 1996 dalla Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, ha accertato che __________ __________ __________ __________ __________ doveva versare fr. 10'762.75 a titolo di contributi condominiali arretrati e per tale importo ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca legale a carico della proprietà per piani
n. __________della particella n. __________RFD di __________, appartenente alla convenuta, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese a carico di quest'ultima, con obbligo di rifondere all'attrice fr. 1'600.– per ripetibili; accertato che il 9 dicembre 1999 __________ __________ __________ __________ __________ ha interposto appello contro la citata sentenza, chiedendo che in riforma del giudizio impugnato la petizione fosse respinta e che gli oneri processuali di prima sede fossero sopportati dall'attrice, tenuta altresì a rifonderle fr. 1'600.– per ripetibili; preso atto che nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2000 la Comunione dei comproprietari ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore; esaminata ora la lettera del 17 luglio 2001 con cui __________ __________ __________ __________ __________ comunica di avere raggiunto con la controparte un accordo transattivo per tutte le liti giudiziarie in corso e chiede lo stralcio della procedura di appello; ritenuto che nell'accordo sottoscritto il 18 giugno/13 luglio 2001 le parti hanno concordato di porre le tasse di giustizia delle procedure ancora pendenti a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili (punto n. 5), con riserva della diversa pattuizione prevista al punto n. 1 per quelle di prima istanza; considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio; stabilito nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale la vertenza (art. 21 LTG); richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario