Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.2000 11.2000.33 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.2000 11.2000.33 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.2000 11.2000.33
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.2000.00033 Lugano, 5 aprile 2000 /ld In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. __________.__________/__________.__________.__________ (esecuzione amministrativa) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la Delegazione tutoria di __________ a __________ ed __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ -__________, __________) in merito alla riconsegna del bambino __________ __________ (1997), __________ (rappresentato dal curatore avv. __________ __________, tutore ufficiale, __________) alla madre __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 marzo 2000 presentato da __________ ed __________ __________ contro la decisione emessa il 24 febbraio 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con decisione del 18 maggio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha reintegrato __________ __________ __________ nella custodia parentale del figlio __________ (1997), provvisoriamente affidato il 10 marzo 1998 alle cure dei nonni paterni __________ ed __________ __________; che contro tale decisione __________ ed __________ __________ sono insorti l'8 giugno 1999 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la quale statuendo il 23 settembre 1999 ha respinto il ricorso e ha ingiunto ai coniugi di riconsegnare il bambino alla madre; che un appello introdotto il 2 ottobre 1999 da __________ ed __________ __________ avverso la decisione predetta è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera, la quale ha confermato la decisione impugnata con sentenza del 26 ottobre 1999 (inc. __________.__________.__________); che un ricorso per riforma presentato il 3 dicembre 1999 da __________ ed __________ __________ al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 27 gennaio 2000; che un parallelo ricorso di diritto pubblico introdotto da __________ ed __________ __________ è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza dello stesso 27 gennaio 2000; che, ciò premesso, la Delegazione tutoria di __________ ha intimato il 9 febbraio 2000 a __________ ed __________ __________ un “decreto esecutivo” in cui ordina la riconsegna immediata di __________ __________ alla madre, “e per essa al personale designato dalla Casa __________. __________ __________ __________ ”, sotto comminatoria dell'art. 292 CP; che il 23 febbraio 2000 __________ ed __________ __________ hanno impugnato il “decreto esecutivo” davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la quale con decisione del 24 febbraio 2000 ha respinto il ricorso e ha posto una tassa di giustizia di fr. 400.– a carico dei ricorrenti in solido; che contro il giudizio appena citato __________ ed __________ __________ si sono appellati il 20 marzo 2000 a questa Camera, chiedendo l'annullamento dell'atto e il rinvio della causa alla Delegazione tutoria per una nuova decisione “che tenga conto del bene e dell'interesse del minore”; che in via cautelare i ricorrenti postulano l'immediato riaffidamento del bambino alle loro cure o – quanto meno – la fissazione di un loro diritto di visita sull'arco di più giorni settimanali; che l'appello non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che la sentenza del 26 ottobre 1999 con cui questa Camera ha confermato la decisione presa il 23 settembre 1999 dall'autorità di vigilanza è passata in giudicato, il ricorso per riforma esperito da __________ ed __________ __________ essendo stato dichiarato inammissibile e quello di diritto pubblico respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale; che il “decreto esecutivo” emesso il 9 febbraio 2000 dalla Delegazione tutoria si configura dunque come l'attuazione di quanto ha disposto questa Camera, la cui sentenza ha giuridicamente sostituito – dato il pieno effetto devolutivo dell'appello – la decisione dell'autorità di vigilanza (sul principio v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 332 in alto); che, invero, le sentenze dei tribunali civili andrebbero attuate seguendo il procedimento esecutivo degli art. 488 segg. CPC; che nondimeno, ove l'esecuzione di una sentenza civile competa – come in concreto – all'autorità amministrativa da cui emana il provvedimento impugnato, tale esecuzione avviene nei modi e nelle forme previste dall'art. 34 cpv. 3 LPAmm e incombe sempre all'autorità di primo grado, quand'anche la sua decisione sia stata riformata dall'autorità di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 178, n. 3a); che in tali circostanze l'autorità di primo grado emette – salvo casi urgenti – “una diffida inappellabile ad adempiere entro breve tempo” (art. 34 cpv. 5 LPAmm), dopo di che attua la decisione a spese dell'obbligato o fa uso di coercizione diretta nei confronti di lui, eventualmente con l'ausilio della forza pubblica; che il “decreto esecutivo” emanato il 9 febbraio 2000 dalla Delegazione tutoria costituisce pertanto una diffida inappellabile nel senso dell'art. 34 cpv. 5 LPAmm; che simile diffida non può essere oggetto – come esplicitamente prescrive la norma medesima – di alcun rimedio giuridico; che nella sua motivazione principale, del resto, l'autorità di vigilanza giunge sostanzialmente alla medesima conclusione (con riferimento a RDAT I-1998, pag. 152, n. 40); che l'opinione dei ricorrenti, secondo cui il menzionato “decreto esecutivo” costituirebbe in realtà una nuova decisione (“un nuovo ordine”: appello, pag. 7 in alto), non può lontanamente essere condivisa; che contrariamente all'asserto degli appellanti, per vero, la Delegazione tutoria si è limitata a ingiungere l'adempimento di quanto l'autorità di vigilanza ha stabilito il 23 settembre 1999 (e questa Camera ha confermato il 26 ottobre 1999); che, ciò posto, tale diffida era insindacabile e il gravame all'autorità di vigilanza avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile; che, di riflesso, improponibile si rivela l'appello a questa Camera, non essendo data al proposito alcuna via di ricorso; che l'inammissibilità dell'appello rende superfluo esaminare le argomentazioni di merito addotte dall'autorità di vigilanza a titolo abbondanziale; che fatti nuovi, sopravvenuti dopo l'emanazione del giudizio da parte di questa Camera, potranno essere considerati – se mai – nel quadro di una nuova procedura a tutela del minorenne (art. 307 segg. CC), non nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato; che la situazione non potrebbe essere diversa nemmeno secondo il comune buon senso, giacché in caso contrario, dati i mutamenti suscettibili di intervenire in pendenza di ricorso al Tribunale federale, una sentenza cantonale non potrebbe mai essere eseguita; che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di misure cautelari contestuale all'appello; che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia è adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che l'appello non si conclude con un giudizio di merito (art. 21 LTG); che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili né alla madre né al curatore del bambino, cui l'appello non è nemmeno stato intimato; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________. Comunicazione: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele; – Delegazione tutoria di __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente Il segretario