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11.2000.133

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-09-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 L'appellante ritiene che il termine annuale per promuovere azione di riduzione non potesse decorrere prima che gli fossero rese note le disposizioni testamentarie dei genitori, pubblicate dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona il 10 agosto 1998 e notificategli il giorno successivo. Egli sostiene che, comunque sia, non avrebbe potuto rendersi conto della lesione prima del 2 giugno 1999, giorno in cui ha conosciuto l'entità della successione visionando l'incarto fiscale del padre. Per quel che riguarda i negozi giuridici conclusi dai genitori, l'appellante sostiene di avere avuto solo una cognizione sommaria del loro contenuto e della loro portata, non sufficiente per rendersi conto che in realtà i disponenti stavano spossessandosi dei loro beni a scapito delle sue aspettative ereditarie. Introdotta poco più di due mesi dopo avere conosciuto la lesione della propria quota legittima, la petizione risulta dunque tempestiva.

E. 3 L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce che l'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, e in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e, per le altre liberalità, dalla morte del disponente. Il termine di un anno ha, come quello dell'art. 521 cpv. 1 CC (azione di nullità), carattere perentorio (Forni/Piatti in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 1 ad art. 533 CC). Esso comincia a decorrere dal momento in cui, nelle circostanze del caso specifico, l'erede conosce tutti i dati necessari per promuovere causa (DTF 108 II 293 consid. 3a con rinvii), ciò che presuppone la conoscenza della morte del disponente, del diritto a una legittima, degli atti suscettibili di riduzione e – almeno approssimativamente

– dell'entità della successione (DTF 121 III 250 consid. 2b; Piotet in: Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/1, Basilea 1978, pag. 506 verso l'alto; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5a ad art. 533 CC). Contrariamente al parere dell'appellante, l'apertura di un testamento non è quindi decisiva, di per sé, per determinare l'inizio del termine di perenzione (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 2 ad art. 533 CC). Esso può decorrere infatti anche prima di allora, qualora le ultime volontà del defunto non siano suscettibili – a conoscenza dell'erede – di influire sul buon esito della domanda di riduzione (ad esempio per mancanza di beni), oppure qualora le disposizioni testamentarie fossero altrimenti note all'erede prima della loro pubblicazione. Non occorre d'altro lato che quest'ultimo sia in grado di quantificare con esattezza la sua pretesa; è necessario però che la sua conoscenza si fondi su elementi concreti e affidabili: semplici sospetti e supposizioni non sono sufficienti, come non basta il fatto che l'erede avrebbe potuto scoprire prima gli elementi idonei a prospettare la lesione dei suoi diritti (Rep. 1992 pag. 257 consid. 1 con richiami di dottrina e di giurisprudenza).

E. 4 In

concreto è pacifico che, fino all'inizio degli anni ottanta, l'appellante ha

collaborato con il fratello alla gestione delle società __________ __________

__________, __________ __________ __________ __________, __________ __________

__________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________

__________, di cui il padre era azionista unico o di maggioranza. Nel 1981, in

seguito a dissidi familiari, egli è stato escluso da qualsiasi attività aziendale.

Dal fascicolo processuale non risulta che, dopo di allora, l'appellante sia

stato tenuto al corrente degli affari di famiglia o che fosse altrimenti a

conoscenza dell'evoluzione del patrimonio dei genitori, se si eccettuano la

vendita delle quote di comproprietà della particella n. __________RFD di

__________ (stabile “__________ __________ ”) e la cessione delle azioni delle

varie società (doc. 2), di cui si dirà in appresso (consid. 5). Non si vede

pertanto come l'attore possa essere stato in grado di escludere la presenza di

altri beni dei genitori, oltre a quelli alienati, dopo quasi vent'anni in cui

egli non aveva più avuto alcuna attività nelle ditte di famiglia. Per quanto

era dato di sapere, infatti, i genitori avrebbero senz'altro potuto acquisire

nuove proprietà o partecipazioni societarie, così come avrebbero potuto

accumulare risparmi o conseguire altrimenti nuovi capitali. Nulla agli atti

consente in definitiva di desumere che l'appellante avesse una conoscenza – almeno

approssimativa – dell'entità della successione prima dell'ispezione

dell'incarto fiscale, avvenuta il 2 giugno 1999.

A parere

del Segretario assessore l'attore avrebbe dato prova di negligenza attendendo

quasi un anno dalla morte del padre per assumere le informazioni da lui ritenute

necessarie per postulare la riduzione. Se non che, come detto, un semplice ritardo

dell'erede nel raccogliere gli elementi necessari per formarsi un'idea attendibile

circa l'eventuale inosservanza della legittima non comporta, di per sé, la

decadenza del diritto alla riduzione (Rep. 1992 pag. 258 consid. 4). Né risulta

dagli atti che l'attore abbia procrastinato in malafede la ricerca (art. 2 cpv.

2 CC). Dalla documentazione prodotta si evince anzi che egli, con lettere del

18

settembre 1998 (doc. NN), del 23 marzo 1999 (doc. PP) e del 29 aprile 1999

(doc. QQ), ha sollecitato il fratello, designato esecutore testamentario, a

trasmettergli le dichiarazioni fiscali del padre dal 1981 in poi, richiesta cui

l'interessato non ha dato seguito nonostante l'impegno assunto con scritto del

28 settembre 1998 (doc. OO). Ne discende che la petizione del 9 agosto 1999,

presentata poco più di due mesi dopo che l'attore ha avuto conoscenza – il 2

giugno 1999 – dell'entità della successione, risulta tempestiva. L'appello si

rivela quindi già per questo motivo fondato, senza che occorra esaminare se

l'attore conoscesse la natura lesiva dei negozi giuridici stipulati dai

genitori con i convenuti e i figli del fratello.

E. 5 Sia

come sia, anche volendo ritenere – per avventura – che l'attore conoscesse l'entità

della successione già al momento della morte del padre, contrariamente al parere

del Segretario assessore non risulta che egli fosse in grado, per ciò solo, di

desumere una lesione della quota legittima dalle alienazioni di fondi e di

azioni disposte dai genitori tra il 1982 e il 1990. Per quanto riguarda

anzitutto la vendita dei fondi, l'appellante – pur ammettendo di conoscere da

tempo l'avvenuta cessione delle proprietà litigiose – afferma di avere ignorato

il contenuto delle transazioni fino al luglio del 1999, quando ha chiesto

all'Ufficiale del registro fondiario i giustificativi poi prodotti in causa

(doc. G, H, I e L). I convenuti, nelle osservazioni all'appello, sostengono che

l'attore conosceva il contenuto dei negozi giuridici già prima della morte del

padre, tant'è che nel 1994 avrebbe fatto esperire una perizia sul valore della

proprietà più importante, la particella n. __________RFD di __________, su cui

sorge lo stabile denominato “__________ __________ ” (doc. FF). Ora, a prescindere

dal fatto che non è dato di sapere se la perizia sia stata richiesta

dall'attore o da terzi (dall'intestazione del documento parrebbe che essa sia

stata commissionata da un istituto bancario), né quando l'attore sia entrato in

possesso del referto, la conoscenza è semmai limitata a tale negozio e non agli

altri, ragione per cui l'assunto dei convenuti, secondo cui l'attore era al

corrente del contenuto dei contratti, non è suffragato da alcun riscontro probatorio.

Invano si

cercherebbe inoltre nel fascicolo processuale, del resto, un qualsiasi elemento

atto a dimostrare che l'attore conoscesse anche solo il corrispettivo delle

predette alienazioni. Né i convenuti possono essere seguiti quando affermano

che l'appellante, giustificando un interesse legittimo (art. 970 cpv. 2 CC),

avrebbe potuto informarsi sulle modalità delle compravendite immobiliari al

registro fondiario (osservazioni all'appello, punto 14). Come si è detto,

infatti, non basta che l'erede potesse scoprire prima gli elementi idonei a

prospettare la lesione dei suoi diritti: occorre una conoscenza effettiva,

fondata su elementi concreti e affidabili (cfr. Rep. 1992 pag. 257 consid. 1

con rinvii).

Riguardo

alla vendita delle aziende di famiglia, l'appellante era stato informato con

lettera del 20 gennaio 1992 (

recte

: 1993) che la cessione era avvenuta

al valore nominale delle azioni (doc. 2, pag. 2 punto 2.1, pag. 3 punti 4.2 e

5.2). Gli atti non consentono tuttavia di ritenere – né i convenuti pretendono

– che egli conoscesse anche il valore commerciale dei titoli, elemento necessario

per determinare se e in che misura i negozi giuridici celassero liberalità in

favore del compratore. Tanto meno se si pensa che al momento in cui è stato

informato della vendita, il 20 gennaio 1993, l'attore non lavorava più nelle

aziende di famiglia da oltre dieci anni e che la lettera appena citata non reca

neppure l'anno in cui ha avuto luogo la cessione delle azioni. Si aggiunga che

da siffatta operazione il padre dell'attore avrebbe dovuto in ogni caso

conseguire un corrispettivo di oltre mezzo milione di franchi (doc. N, O e P;

cfr. anche doc. BB, pag. 2 in fondo). Per quanto era dato di sapere

all'appellante fino alla nota ispezione fiscale del 2 giugno 1999, tale importo

avrebbe anche potuto essere sufficiente – in aggiunta al ricavato della vendita

dei predetti fondi, di oltre un milione di franchi (doc. G, H, I e L) –

affinché egli percepisse la propria quota legittima nell'ambito della divisione

dei beni ancora in proprietà del padre alla sua morte. Anche su questo punto

l'appello si rivela dunque provvisto di buon diritto.

E. 6 Per

quel che attiene da ultimo alle disposizioni testamentarie dei genitori (doc. C

e D), nulla consente di ritenere che l'attore ne conoscesse il contenuto prima

della loro pubblicazione, avvenuta il 10 agosto 1998. Ciò vale a maggior

ragione se si pensa che l'esistenza stessa di uno dei due testamenti – quello

della madre – è stata scoperta solo con l'apertura, da parte del notaio, della

busta contenente le ultime volontà del padre (risposta, punto 2). Né si può

escludere che tali disposizioni fossero suscettibili – per quanto era dato di

sapere all'appellante – di influire sulla lesione della propria legittima. Come

detto (consid. 4), egli non conosceva l'entità della successione prima di

esaminare l'incarto fiscale il 2 giugno 1999. L'appellante non poteva neppure

scartare d'acchito, prima di conoscere le disposizioni testamentarie, l'eventualità

che i convenuti fossero tenuti a collazionare i beni ricevuti. Tant'è che l'art.

626 cpv. 2 CC presume la collazione tra discendenti, salvo espressa

disposizione contraria del defunto (D

ruey,

Grundriss des Erbrechts

,

4ª edizione, pag. 82 n. 22), e che prima della pubblicazione dei testamenti non

era nota la volontà dei genitori di derogare al regime legale degli art. 457

segg. CC. Gli stessi convenuti hanno del resto preteso dall'attore la

collazione di azioni che il padre gli avrebbe ceduto a titolo gratuito

(risposta del 10 dicembre 1999, punto 5.2).

Si

aggiunga che, contrariamente a quanto costoro pretendono, l'applicazione dell'art.

626 CC non poteva dirsi esclusa per il solo fatto che i negozi litigiosi erano

stati designati quali compravendite. Nel caso in cui tali atti, a prescindere

dai termini utilizzati (art. 18 cpv. 1 CO), celassero effettivamente una

liberalità, essi avrebbero senz'altro potuto essere soggetti, di per sé, a

collazione (

Eitel,

Die Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht

, Berna 1998, pag. 172 n. 61). Ne discende che l'attore –

quand'anche gli fossero noti i termini dei contratti litigiosi e l'entità della

successione – non poteva in concreto riconoscere una lesione della propria

legittima prima di apprendere, dalle comunicazioni del notaio dell'11 agosto

1998 (doc. C e D), il contenuto delle ultime volontà dei genitori. Ne segue che

l'appello, fondato anche sotto questo profilo, dev'essere accolto e la sentenza

impugnata riformata nel senso che la perenzione fatta valere dai convenuti

all'udienza preliminare va respinta.

E. 7 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I convenuti rifonderanno alla controparte, in solido, un'equa indennità per ripetibili di appello. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima soccombenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.09.2001 11.2000.133 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.09.2001 11.2000.133 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.09.2001 11.2000.133

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2000.00133 Lugano 11 settembre 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 agosto 1999 da __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________, e __________ __________, nata __________, __________ (patrocinati dall'avv. prof. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 23 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A. __________, __________ e __________ sono figli di __________– detto __________– __________ e di __________ __________. Il 24 febbraio 1982 __________ __________, insieme con la moglie __________ e la figlia __________ ora __________, hanno venduto a __________ __________ le rispettive quote di un quinto della particella n. __________RFD di __________, per complessivi fr. 1 650 000.–. Il 3 agosto successivo __________ __________ ha venduto alla figlia __________ le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________ per fr. 45 000.–. Il 13 luglio 1984 i genitori hanno venduto a __________ __________ azioni della società __________ __________ __________, __________azioni dell'__________ __________ __________ __________ e __________azioni della __________ __________ __________. La transazione è avvenuta al valore nominale dei titoli, per complessivi fr. 664 000.–. Il 7 no-vembre 1985 __________ __________ ha poi venduto a __________ le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, contro assunzione di debiti per fr. 142 585.20 e versamento ai genitori di una rendita vitalizia di fr. 24 000.– annui. Lo stesso giorno il padre ha venduto a __________ la particella n. __________ RFD di __________, contro assunzione di debiti per fr. 90 071.– e versamento ai genitori di una rendita vitalizia di fr. 18 000.– annui. Il 20 dicembre 1990 __________ __________ ha donato per finire agli abiatici __________, __________, __________ e __________ __________, figli di __________, le particelle n. __________, __________, __________ e __________RFD di __________ in ragione di un quarto ciascuno. B. __________ __________ è deceduta a __________ il ____________________ 1997, lasciando quali eredi il marito __________ con i figli __________, __________ e __________. __________ __________ è deceduto anch'egli a __________ il __________ __________ 1998, lasciando eredi gli stessi figli. Il 10 agosto 1998 il notaio dott. __________ __________ ha pubblicato un testamento olografo di __________ __________, datato 3 novembre 1981, e uno di __________ __________, datato 27 aprile 1997, in cui entrambi hanno limitato la spettanza del figlio __________ alla porzione legittima, hanno assegnato la quota resasi disponibile agli altri figli in ragione di metà ciascuno e hanno designato __________ __________ quale esecutore testamentario. Il Pretore ha rilasciato i relativi certificati ereditari il 29 settembre 1998. C. __________ __________ ha promosso, il 9 agosto 1999, azione di riduzione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di accertare che le predette cessioni tra genitori e figli fossero negozi misti con donazione lesivi della sua quota legittima, e di condannare __________ __________ e __________ __________ a versargli rispettivamente fr. 1 041 889.90 e fr. 286 153.45. Nella loro risposta del 10 dicembre 1999 i convenuti si sono opposti alla petizione, facendo valere anzitutto la perenzione dell'azione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito il loro punto di vista, l'attore contestando la tardività della petizione. L'udienza preliminare del 20 giugno 2000 è stata limitata all'esame di tale presupposto, per il quale le parti non hanno offerto atti istruttori. Statuendo il 3 ottobre 2000 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'eccezione, respingendo la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 20 000.– complessivi per ripetibili. D. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 23 ottobre 2000 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'eccezione di perenzione sia respinta. Nelle loro osservazioni del 20 novembre 2000 __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Segretario assessore. Considerando in diritto:                  1. Il Segretario assessore ha respinto la petizione per avere, l'attore, introdotto la petizione oltre un anno dopo essere giunto a conoscenza della lesione relativa alla sua quota legittima. Ancorché escluso dall'attività delle aziende familiari sin dai primi anni ottanta, a parere del primo giudice egli era perfettamente al corrente sin dalla morte del padre – o doveva ragionevolmente esserlo – che dopo il 1982 i genitori avevano gradatamente ceduto i loro beni ai convenuti e ai loro discendenti nell'intenzione di sfavorirlo, così come sapeva che quanto disposto in vita dai genitori ledeva i suoi diritti ereditari. Ciò, sempre stando al Segretario assessore, a prescindere dal fatto che l'attore avesse conosciuto con precisione l'entità dei beni successori solo il 2 giugno 1999, in esito a un'ispezione dell'incarto fiscale del padre presso l'Ufficio circondariale di tassazione. Una siffatta conoscenza non era necessaria per promuovere azione di riduzione, come non era necessario attendere la pubblicazione delle ultime volontà dei genitori, avvenuta il 10 agosto 1998. Dato che sapeva di una lesione dei suoi diritti, l'attore avrebbe potuto e dovuto assumere tempestivamente, dopo la morte del padre, le informazioni che lo interessavano. Ne ha concluso, il primo giudice, che il negligente ritardo dell'attore nell'esame della documentazione fiscale non gli consentiva in alcun caso di procrastinare il termine perentorio sancito dall'art. 533 cpv. 1 CC. Il quale, in definitiva, è irrimediabilmente decorso un anno dopo la morte del padre, ossia il 7 luglio 1999, onde la tardività della petizione promossa il 9 agosto 1999. 2. L'appellante ritiene che il termine annuale per promuovere azione di riduzione non potesse decorrere prima che gli fossero rese note le disposizioni testamentarie dei genitori, pubblicate dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona il 10 agosto 1998 e notificategli il giorno successivo. Egli sostiene che, comunque sia, non avrebbe potuto rendersi conto della lesione prima del 2 giugno 1999, giorno in cui ha conosciuto l'entità della successione visionando l'incarto fiscale del padre. Per quel che riguarda i negozi giuridici conclusi dai genitori, l'appellante sostiene di avere avuto solo una cognizione sommaria del loro contenuto e della loro portata, non sufficiente per rendersi conto che in realtà i disponenti stavano spossessandosi dei loro beni a scapito delle sue aspettative ereditarie. Introdotta poco più di due mesi dopo avere conosciuto la lesione della propria quota legittima, la petizione risulta dunque tempestiva. 3. L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce che l'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, e in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e, per le altre liberalità, dalla morte del disponente. Il termine di un anno ha, come quello dell'art. 521 cpv. 1 CC (azione di nullità), carattere perentorio (Forni/Piatti in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 1 ad art. 533 CC). Esso comincia a decorrere dal momento in cui, nelle circostanze del caso specifico, l'erede conosce tutti i dati necessari per promuovere causa (DTF 108 II 293 consid. 3a con rinvii), ciò che presuppone la conoscenza della morte del disponente, del diritto a una legittima, degli atti suscettibili di riduzione e – almeno approssimativamente

– dell'entità della successione (DTF 121 III 250 consid. 2b; Piotet in: Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/1, Basilea 1978, pag. 506 verso l'alto; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5a ad art. 533 CC). Contrariamente al parere dell'appellante, l'apertura di un testamento non è quindi decisiva, di per sé, per determinare l'inizio del termine di perenzione (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 2 ad art. 533 CC). Esso può decorrere infatti anche prima di allora, qualora le ultime volontà del defunto non siano suscettibili – a conoscenza dell'erede – di influire sul buon esito della domanda di riduzione (ad esempio per mancanza di beni), oppure qualora le disposizioni testamentarie fossero altrimenti note all'erede prima della loro pubblicazione. Non occorre d'altro lato che quest'ultimo sia in grado di quantificare con esattezza la sua pretesa; è necessario però che la sua conoscenza si fondi su elementi concreti e affidabili: semplici sospetti e supposizioni non sono sufficienti, come non basta il fatto che l'erede avrebbe potuto scoprire prima gli elementi idonei a prospettare la lesione dei suoi diritti (Rep. 1992 pag. 257 consid. 1 con richiami di dottrina e di giurisprudenza). 4. In concreto è pacifico che, fino all'inizio degli anni ottanta, l'appellante ha collaborato con il fratello alla gestione delle società __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________ __________, di cui il padre era azionista unico o di maggioranza. Nel 1981, in seguito a dissidi familiari, egli è stato escluso da qualsiasi attività aziendale. Dal fascicolo processuale non risulta che, dopo di allora, l'appellante sia stato tenuto al corrente degli affari di famiglia o che fosse altrimenti a conoscenza dell'evoluzione del patrimonio dei genitori, se si eccettuano la vendita delle quote di comproprietà della particella n. __________RFD di __________ (stabile “__________ __________ ”) e la cessione delle azioni delle varie società (doc. 2), di cui si dirà in appresso (consid. 5). Non si vede pertanto come l'attore possa essere stato in grado di escludere la presenza di altri beni dei genitori, oltre a quelli alienati, dopo quasi vent'anni in cui egli non aveva più avuto alcuna attività nelle ditte di famiglia. Per quanto era dato di sapere, infatti, i genitori avrebbero senz'altro potuto acquisire nuove proprietà o partecipazioni societarie, così come avrebbero potuto accumulare risparmi o conseguire altrimenti nuovi capitali. Nulla agli atti consente in definitiva di desumere che l'appellante avesse una conoscenza – almeno approssimativa – dell'entità della successione prima dell'ispezione dell'incarto fiscale, avvenuta il 2 giugno 1999. A parere del Segretario assessore l'attore avrebbe dato prova di negligenza attendendo quasi un anno dalla morte del padre per assumere le informazioni da lui ritenute necessarie per postulare la riduzione. Se non che, come detto, un semplice ritardo dell'erede nel raccogliere gli elementi necessari per formarsi un'idea attendibile circa l'eventuale inosservanza della legittima non comporta, di per sé, la decadenza del diritto alla riduzione (Rep. 1992 pag. 258 consid. 4). Né risulta dagli atti che l'attore abbia procrastinato in malafede la ricerca (art. 2 cpv. 2 CC). Dalla documentazione prodotta si evince anzi che egli, con lettere del 18 settembre 1998 (doc. NN), del 23 marzo 1999 (doc. PP) e del 29 aprile 1999 (doc. QQ), ha sollecitato il fratello, designato esecutore testamentario, a trasmettergli le dichiarazioni fiscali del padre dal 1981 in poi, richiesta cui l'interessato non ha dato seguito nonostante l'impegno assunto con scritto del 28 settembre 1998 (doc. OO). Ne discende che la petizione del 9 agosto 1999, presentata poco più di due mesi dopo che l'attore ha avuto conoscenza – il 2 giugno 1999 – dell'entità della successione, risulta tempestiva. L'appello si rivela quindi già per questo motivo fondato, senza che occorra esaminare se l'attore conoscesse la natura lesiva dei negozi giuridici stipulati dai genitori con i convenuti e i figli del fratello. 5. Sia come sia, anche volendo ritenere – per avventura – che l'attore conoscesse l'entità della successione già al momento della morte del padre, contrariamente al parere del Segretario assessore non risulta che egli fosse in grado, per ciò solo, di desumere una lesione della quota legittima dalle alienazioni di fondi e di azioni disposte dai genitori tra il 1982 e il 1990. Per quanto riguarda anzitutto la vendita dei fondi, l'appellante – pur ammettendo di conoscere da tempo l'avvenuta cessione delle proprietà litigiose – afferma di avere ignorato il contenuto delle transazioni fino al luglio del 1999, quando ha chiesto all'Ufficiale del registro fondiario i giustificativi poi prodotti in causa (doc. G, H, I e L). I convenuti, nelle osservazioni all'appello, sostengono che l'attore conosceva il contenuto dei negozi giuridici già prima della morte del padre, tant'è che nel 1994 avrebbe fatto esperire una perizia sul valore della proprietà più importante, la particella n. __________RFD di __________, su cui sorge lo stabile denominato “__________ __________ ” (doc. FF). Ora, a prescindere dal fatto che non è dato di sapere se la perizia sia stata richiesta dall'attore o da terzi (dall'intestazione del documento parrebbe che essa sia stata commissionata da un istituto bancario), né quando l'attore sia entrato in possesso del referto, la conoscenza è semmai limitata a tale negozio e non agli altri, ragione per cui l'assunto dei convenuti, secondo cui l'attore era al corrente del contenuto dei contratti, non è suffragato da alcun riscontro probatorio. Invano si cercherebbe inoltre nel fascicolo processuale, del resto, un qualsiasi elemento atto a dimostrare che l'attore conoscesse anche solo il corrispettivo delle predette alienazioni. Né i convenuti possono essere seguiti quando affermano che l'appellante, giustificando un interesse legittimo (art. 970 cpv. 2 CC), avrebbe potuto informarsi sulle modalità delle compravendite immobiliari al registro fondiario (osservazioni all'appello, punto 14). Come si è detto, infatti, non basta che l'erede potesse scoprire prima gli elementi idonei a prospettare la lesione dei suoi diritti: occorre una conoscenza effettiva, fondata su elementi concreti e affidabili (cfr. Rep. 1992 pag. 257 consid. 1 con rinvii). Riguardo alla vendita delle aziende di famiglia, l'appellante era stato informato con lettera del 20 gennaio 1992 (recte : 1993) che la cessione era avvenuta al valore nominale delle azioni (doc. 2, pag. 2 punto 2.1, pag. 3 punti 4.2 e 5.2). Gli atti non consentono tuttavia di ritenere – né i convenuti pretendono

– che egli conoscesse anche il valore commerciale dei titoli, elemento necessario per determinare se e in che misura i negozi giuridici celassero liberalità in favore del compratore. Tanto meno se si pensa che al momento in cui è stato informato della vendita, il 20 gennaio 1993, l'attore non lavorava più nelle aziende di famiglia da oltre dieci anni e che la lettera appena citata non reca neppure l'anno in cui ha avuto luogo la cessione delle azioni. Si aggiunga che da siffatta operazione il padre dell'attore avrebbe dovuto in ogni caso conseguire un corrispettivo di oltre mezzo milione di franchi (doc. N, O e P; cfr. anche doc. BB, pag. 2 in fondo). Per quanto era dato di sapere all'appellante fino alla nota ispezione fiscale del 2 giugno 1999, tale importo avrebbe anche potuto essere sufficiente – in aggiunta al ricavato della vendita dei predetti fondi, di oltre un milione di franchi (doc. G, H, I e L) – affinché egli percepisse la propria quota legittima nell'ambito della divisione dei beni ancora in proprietà del padre alla sua morte. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque provvisto di buon diritto. 6. Per quel che attiene da ultimo alle disposizioni testamentarie dei genitori (doc. C e D), nulla consente di ritenere che l'attore ne conoscesse il contenuto prima della loro pubblicazione, avvenuta il 10 agosto 1998. Ciò vale a maggior ragione se si pensa che l'esistenza stessa di uno dei due testamenti – quello della madre – è stata scoperta solo con l'apertura, da parte del notaio, della busta contenente le ultime volontà del padre (risposta, punto 2). Né si può escludere che tali disposizioni fossero suscettibili – per quanto era dato di sapere all'appellante – di influire sulla lesione della propria legittima. Come detto (consid. 4), egli non conosceva l'entità della successione prima di esaminare l'incarto fiscale il 2 giugno 1999. L'appellante non poteva neppure scartare d'acchito, prima di conoscere le disposizioni testamentarie, l'eventualità che i convenuti fossero tenuti a collazionare i beni ricevuti. Tant'è che l'art. 626 cpv. 2 CC presume la collazione tra discendenti, salvo espressa disposizione contraria del defunto (D ruey, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 82 n. 22), e che prima della pubblicazione dei testamenti non era nota la volontà dei genitori di derogare al regime legale degli art. 457 segg. CC. Gli stessi convenuti hanno del resto preteso dall'attore la collazione di azioni che il padre gli avrebbe ceduto a titolo gratuito (risposta del 10 dicembre 1999, punto 5.2). Si aggiunga che, contrariamente a quanto costoro pretendono, l'applicazione dell'art. 626 CC non poteva dirsi esclusa per il solo fatto che i negozi litigiosi erano stati designati quali compravendite. Nel caso in cui tali atti, a prescindere dai termini utilizzati (art. 18 cpv. 1 CO), celassero effettivamente una liberalità, essi avrebbero senz'altro potuto essere soggetti, di per sé, a collazione (Eitel, Die Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, Berna 1998, pag. 172 n. 61). Ne discende che l'attore – quand'anche gli fossero noti i termini dei contratti litigiosi e l'entità della successione – non poteva in concreto riconoscere una lesione della propria legittima prima di apprendere, dalle comunicazioni del notaio dell'11 agosto 1998 (doc. C e D), il contenuto delle ultime volontà dei genitori. Ne segue che l'appello, fondato anche sotto questo profilo, dev'essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che la perenzione fatta valere dai convenuti all'udienza preliminare va respinta. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I convenuti rifonderanno alla controparte, in solido, un'equa indennità per ripetibili di appello. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima soccombenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La perenzione sollevata dai convenuti all'udienza preliminare è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 20 000.– per ripetibili. II.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 2500.– b) spese                         fr.     50.– fr. 2550.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili di appello. III.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. prof. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario