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11.2000.132

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-03-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2001 11.2000.132 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2001 11.2000.132 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2001 11.2000.132

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.2000.00132 Lugano 7 marzo 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Bottinelli Raveglia, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 24 febbraio 2000 da __________ __________, __________ e __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________i, __________); premesso che 16 ottobre 2000 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 5 ottobre 2000 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha posto a suo carico un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per il figlio __________, divenuto maggiorenne in pendenza di causa, fino a due mesi dopo il conseguimento dell'attestato federale di maturità; accertato che nelle osservazioni del 16 novembre 2000 __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere l'appello; preso atto che il 6 marzo 2001 l'appellante ha comunicato di ritirare il gravame, il Pretore avendo soppresso con un decreto del 14 febbraio 2001 il contributo alimentare litigioso dal 1° marzo 2001; ricordato che il ritiro di un appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag.

375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili; rilevato che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi; considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale della parte appellata per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'appello (art. 17 TOA); ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG); richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:

1.   L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 100.– b) spese                         fr.   50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr. 750.– per ripetibili di appello.

3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        La segretaria