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11.2000.130

Ticino · 1999-05-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.12.2000 11.2000.130 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.12.2000 11.2000.130 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.12.2000 11.2000.130

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2000.00130 Lugano, 13 dicembre 2000 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. __________.__________ della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 29 marzo 2000 da __________ __________, ora in __________ per ottenere la revoca della curatela volontaria istituita nei suoi confronti il 3 maggio 1999 dalla Delegazione tutoria di __________, rispettivamente per ottenere la sostituzione del curatore __________ __________, __________ con la madre __________ __________, __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 ottobre 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 3 ottobre 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con decisione del 3 maggio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha sostituito un'interdizione volontaria a carico di __________ __________ (1972), su richiesta dell'interessata, con una curatela volontaria, designando in qualità di curatrice provvisoria la madre di lei, __________ __________; che il 10 novembre successivo la Delegazione tutoria ha designato il curatore definitivo nella persona di __________ __________; che il 29 marzo 2000 __________ __________ ha postulato la revoca della curatela o, quanto meno, la designazione di sua madre come curatrice in luogo e vece di __________ __________; che con decisione del 3 aprile 2000 la Delegazione tutoria ha respinto l'istanza; che un ricorso introdotto il 6 aprile 2000 da __________ __________ contro tale decisione è stato respinto il 3 ottobre 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, previa audizione della curatelata (sottoposta anche a perizia medica), della ricorrente, del curatore e della Delegazione tutoria; che l'8 ottobre 2000 __________ __________ ha impugnato tale giudizio con una dichiarazione di appello a questa Camera; che il documento non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che l'appello è l'unico rimedio giuridico esperibile contro decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 54 a LAC); che sotto questo profilo il ricorso dell'appellante, tempestivo, è di per sé proponibile; che nondimeno un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, “i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC); che in concreto il gravame si esaurisce in una semplice frase nella quale, senza formulare alcuna conclusione, l'appellante dichiara di impugnare a questa Camera la decisione della Sezione degli enti locali; che dal ricorso non è quindi dato di capire perché l'appellante intenda contestare il giudizio in rassegna; che nulla muterebbe, nella fattispecie, anche facendo capo per analogia al principio secondo cui, dandosi appello di un tutelato che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 41 ad art. 420); che nella fattispecie, per vero, l'autorità di vigilanza ha spiegato con chiarezza quali motivi escludano la designazione dell'appellante in veste di curatrice (decisione impugnata, consid. 3); che invano si cercherebbe dunque di arguire, pur con sforzo di esegesi, quali censure potrebbero sorreggere l'appello; che nelle circostanze descritte il gravame, per nulla motivato, sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC); che gli oneri processuali seguirebbero quindi la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che in concreto si può nondimeno rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di spese, l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo proceduto senza l'ausilio di un patrocinatore; che non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, la quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi per la stesura di osservazioni; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia:

1.   L'appello è irricevibile.

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3.   Intimazione: – __________ __________, __________; – Delegazione tutoria di __________. Comunicazione: – __________ __________, __________; – __________ __________, __________;

– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario